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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 76

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (19G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/2020)
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Testo in vigore dal: 22-8-2019
al: 4-2-2020
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli 52, 53 e 54; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito
denominato: «Codice»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220; 
  Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175; 
  Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare  gli
articoli 1 e 4-bis; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, emanato ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  2  del
decreto-legge n. 95 del 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13
aprile 2013, n. 87, e  in  particolare  la  Tabella  8,  allegata  al
predetto decreto, concernente  la  rideterminazione  della  dotazione
organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre
2014, n. 274, recante «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  degli  uffici
della  diretta   collaborazione   del   Ministro   e   dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
dicembre 2017, n. 238, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7  marzo
2018, n. 55, recante «Regolamento recante modifiche  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.  171,  ai
sensi dell'articolo  22,  comma  7-quinquies,  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre  2018,
n. 288, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il
trasferimento delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento concernente la  disciplina
dei criteri per la tutela e  il  funzionamento  dell'elenco  previsto
dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
10 marzo 2015, n. 57, recante  «Organizzazione  e  funzionamento  dei
musei statali»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione  in  data  8  maggio  2015,   recante   «Conferimento
dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale  delle  Marche,  alla
Galleria Nazionale dell'Umbria e  all'Opificio  delle  pietre  dure»,
registrato dalla Corte dei conti in data 1° giugno 2015 al foglio  n.
2336 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione in data  15  settembre  2015,  recante  «Conferimento
dell'autonomia  speciale  all'Istituto  centrale  per  la   grafica»,
registrato dalla Corte dei conti in data 16 ottobre 2015 al foglio n.
4176 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
marzo 2016, n. 59, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28
giugno 2016, n. 149, recante  «Disposizioni  in  materia  di  aree  e
parchi archeologici e istituti e luoghi della  cultura  di  rilevante
interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale  23
gennaio 2016»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 13 maggio 2016 concernente l'istituzione  dell'Istituto
centrale per l'archeologia, registrato dalla Corte dei conti in  data
8 luglio 2016 al foglio n. 2939 e pubblicato sul  sito  istituzionale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione  in  data  28  giugno  2016   recante   «Conferimento
dell'autonomia speciale agli  istituti  e  luoghi  della  cultura  di
rilevante interesse nazionale  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
ministeriale 23 gennaio 2016», registrato dalla Corte  dei  conti  in
data  2  agosto  2016  al  foglio  n.  3176  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 24 ottobre 2016, recante  «Riorganizzazione  temporanea
degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54,  comma  2-bis,
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni e integrazioni»¸ registrato dalla Corte  dei  conti  in
data 10 novembre 2016  al  foglio  n.  4127  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  12  gennaio   2017,   recante   «Adeguamento   delle
soprintendenze speciali agli standard internazionali  in  materia  di
musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo  1,  comma  432,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1,  comma  327,
della legge 28 dicembre 2015,  n.  208»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione  in  data  26  aprile  2017,  recante   «Conferimento
dell'autonomia  speciale  al  Parco   archeologico   del   Colosseo»,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 maggio 2017 al foglio  n.
849 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali; 
  Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta
coerente con i compiti e le funzioni attribuite al  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali dalla normativa di  settore  vigente  e
che tale organizzazione e' coerente con  i  contingenti  di  organico
delle qualifiche dirigenziali di livello generale e  di  livello  non
generale; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  degli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
          settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. 
              - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1998,  n.
          250. 
              - Il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
              - Si riporta il testo degli articoli 52, 53  e  54  del
          decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni e
          le attivita' culturali esercita, anche in base  alle  norme
          del decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  e  del
          testo unico approvato con decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490,  le  attribuzioni  spettanti  allo  Stato  in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,
          ad altri ministeri o ad  agenzie,  e  fatte  in  ogni  caso
          salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1,  comma
          2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  le   funzioni   conferite   dalla   vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
              2.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali. 
              Art. 53  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in
          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello
          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle
          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e
          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi
          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della
          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla
          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno
          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI
          e sull'Istituto del credito sportivo. 
              Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
          uffici  dirigenziali  generali   centrali   e   periferici,
          coordinati da un segretario generale, e in non piu' di  due
          uffici  dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto   del
          Ministro. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,
          incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
          venticinque. 
              2. L'individuazione e l'ordinamento  degli  uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4. 
              2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254, S.O. 
              - Il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio  2014,  n.   125   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
          n. 175. 
              - La legge 14 novembre  2016,  n.  220,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277. 
              - La legge 22 novembre  2017,  n.  175,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1  e  4-bis  del
          decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 e convertito, con
          modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2018, n. 188: 
              «Art. 1 (Trasferimento  al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali delle  funzioni  esercitate
          dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli
          enti vigilati). - 1. Al Ministero delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  sono   trasferite   le   funzioni
          esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza  dal  1°
          gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e  finanziarie,
          compresa la  gestione  residui,  della  Direzione  generale
          turismo del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e   del   turismo   nonche'   quelle   comunque   destinate
          all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la
          Direzione generale turismo del Ministero dei beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo e' soppressa a  decorrere
          dal 1° gennaio 2019 e  i  relativi  posti  funzione  di  un
          dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello
          non generale sono trasferiti al Dipartimento  del  turismo,
          che  e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e  forestali.  Al  fine  di  assicurare
          l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il
          posto funzione di Capo del Dipartimento  del  turismo  sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano finanziario. La dotazione  organica  dirigenziale
          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo
          di tredici posizioni di livello generale  e  di  sessantuno
          posizioni di livello non generale senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2, comma 1, il numero  7)  e'  sostituito
          dal  seguente:  "7)  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo;" e il  numero  12)  e'
          sostituito dal seguente: "12) Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali;"; 
                b) all'art. 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento
          del turismo istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri", sono soppresse; 
                c) all'art. 28, comma 1, lettera a),  le  parole:  ";
          promozione delle iniziative nazionali e  internazionali  in
          materia di turismo" sono soppresse; 
                d) all'art. 33,  comma  3,  dopo  la  lettera  b)  e'
          aggiunta  la  seguente:  "b-bis)  turismo:  svolgimento  di
          funzioni e  compiti  in  materia  di  turismo,  cura  della
          programmazione, del coordinamento e della promozione  delle
          politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni
          e dei progetti di sviluppo  del  settore  turistico,  delle
          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia
          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione  internazionale,  e  dei
          rapporti con le associazioni  di  categoria  e  le  imprese
          turistiche."; 
                e)  all'art.  34,  comma  1,  la  parola:  «due»   e'
          sostituita dalla seguente: "quattro". 
              4.  La  denominazione:   "Ministero   delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo"  sostituisce,
          ad ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la  denominazione:
          "Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari    e
          forestali". 
              5.  La  denominazione:  "Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
          presente, la denominazione: "Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo". 
              6. Restano attribuite al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme
          vigenti relative alla "Scuola dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo", di cui all'art. 5,  comma  1-ter,
          del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche'
          le  risorse  necessarie  al  funzionamento  della  medesima
          Scuola. Quest'ultima e' ridenominata  "Scuola  dei  beni  e
          delle attivita' culturali" e le sue attivita' sono riferite
          ai settori di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali. Entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono apportate le conseguenti  modificazioni  allo
          statuto della Scuola. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la
          pubblica amministrazione e il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  da  adottare  entro   quarantacinque
          giorni dalla data di  conversione  in  legge  del  presente
          decreto, si provvede  alla  puntuale  individuazione  delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma
          1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento
          delle medesime  risorse.  Le  risorse  umane  includono  il
          personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato
          con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  entro  i
          limiti del contratto in essere, che risulta assegnato  alla
          Direzione generale Turismo alla data del  1°  giugno  2018.
          Dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano
          gli effetti dei  progetti  in  corso  e  delle  convenzioni
          stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo con la societa' in house  ALES.  Al  personale  non
          dirigenziale   trasferito   si   applica   il   trattamento
          economico,    compreso    quello    accessorio,    previsto
          nell'amministrazione di destinazione e continua  ad  essere
          corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno   ad   personam
          riassorbibile  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   gia'
          previsti    dalla    normativa    vigente.    La     revoca
          dell'assegnazione temporanea presso  altre  amministrazioni
          del personale trasferito, gia'  in  posizione  di  comando,
          rientra nella  competenza  del  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo.   E'
          riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a
          tempo indeterminato, da esercitare  entro  quindici  giorni
          dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali
          del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  sono
          ridotte per un  importo  corrispondente  all'onere  per  le
          retribuzioni complessive del personale non  transitato.  Al
          contempo, le  facolta'  assunzionali  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono
          incrementate per un importo corrispondente all'onere per le
          retribuzioni  complessive  del  personale  non  transitato.
          All'esito del trasferimento del personale  interessato,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 1 nell'ambito delle risorse  umane  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di
          venticinque uffici dirigenziali  di  livello  generale  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  ai  sensi
          dell'art. 54 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, la dotazione organica del Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni
          di cui ai commi 1 e 2,  e'  incrementata  di  un  posto  di
          funzione dirigenziale di livello generale, i  cui  maggiori
          oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano  finanziario.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art.  4-bis,
          sono  adeguate  le  dotazioni  organiche  e  le   strutture
          organizzative del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente
          articolo. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, sono  adeguate
          le dotazioni organiche e  le  strutture  organizzative  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo,  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. 
              10. Fino alla data del 31 dicembre 2018,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, si avvale delle competenti strutture  e  dotazioni
          organiche  del  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'
          culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019  e  per
          il triennio 2019-2021, le risorse  finanziarie  di  cui  al
          comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono  trasferite
          ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo. 
              11. All'art. 16 del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.
          83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: "Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo"»,   ovunque   ricorrano,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo"; 
                b) le parole: "Ministero dei beni e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo",   ovunque   ricorrano,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo". 
              12. L'art. 4 della legge 26 gennaio  1963,  n.  91,  e'
          abrogato. 
              13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91,  e  2  gennaio
          1989, n. 6: 
                a)  le  parole:  "Ministro  per  il  turismo   e   lo
          spettacolo",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo"; 
                b)  le  parole:  «Ministero  per  il  turismo  e   lo
          spettacolo»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo". 
              14. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto  dell'ENIT  -  Agenzia  Nazionale  del  Turismo  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo. (3) 
              15.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 gennaio 2013 e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13
          aprile 2013, n. 87. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 agosto  2014,  n.  171,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° dicembre 2017, n.  238,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 marzo 2018, n. 55. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 novembre 2018, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
          dicembre 2018, n. 288. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo  23  dicembre  2014  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo 9 aprile 2016 e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo 12 gennaio 2017 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58.