DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 22-9-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 54 
                           (Ordinamento). 
 
  1.  Il  Ministero  si  articola  in  uffici  dirigenziali  generali
centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non
piu' di due uffici dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto  del
Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali  generali,  incluso  il
segretario generale, non puo' essere superiore a ((ventisette)). 
  2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono
stabiliti ai sensi dell'articolo 4. (31) 
  2-bis. A seguito  del  verificarsi  di  eventi  calamitosi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato  nei  dieci  anni
antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con  proprio  decreto,
puo', in via temporanea e comunque per un  periodo  non  superiore  a
cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero  esistenti  nelle
aree colpite dall'evento calamitoso,  ferma  rimanendo  la  dotazione
organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica.(49) 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 2, comma 95) che
"Fino all'adozione del nuovo regolamento  di  organizzazione  restano
comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,  n.  173,  in  quanto
compatibili con l'articolazione del Ministero". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1,
lettera t)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e ai relativi  articoli,  contenuti  in  altre  disposizioni,  si
intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti  articoli.
In particolare: 
  [...] 
  t) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992,  citato  nell'articolo
54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve
intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto".