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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024)
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Testo in vigore dal:  11-8-2023
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Art. 54


(Ordinamento).

((
1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4. (31)
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.(49)
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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 2, comma 95) che "Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero".
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AGGIORNAMENTO (49)

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera t)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
t) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto".