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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (18G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di
    Stato
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei
    carabinieri
  • 7
  • Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della
    guardia di finanza
  • 8
  • 9
  • 10
  • Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia
    penitenziaria
  • 11
  • 12
  • 13
  • Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-11-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a); 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo
periodo; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in  particolare,  l'articolo
1, comma 365, lettera c); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
2017; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  ottobre  1981,
n.   737,   recante   sanzioni   disciplinari   per   il    personale
dell'Amministrazione di pubblica  sicurezza  e  regolamentazione  dei
relativi procedimenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante Ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante Ordinamento dei ruoli professionali dei  sanitari  della
Polizia di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia  di
Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare; 
  Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione
del regolamento organico per la regia Guardia di finanza; 
  Vista la legge 23 aprile 1959,  n.  189,  recante  ordinamento  del
Corpo della Guardia di finanza; 
  Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una
Scuola di polizia economico-finanziaria; 
  Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante  avanzamento  degli
ufficiali della Guardia di finanza; 
  Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  norme   sul
reclutamento, gli organici e  l'avanzamento  degli  ispettori  e  dei
sovrintendenti della Guardia di finanza; 
  Vista la legge 1° febbraio 1989,  n.  53,  recante  modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia  di  finanza,  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo  27  febbraio  1991,  n.  79,  recante
riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  recante
attuazione dell'articolo 3 della legge  6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di nuovo inquadramento del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo della guardia di finanza; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento   dei   loro   diplomi,
certificati ed altri titoli e  delle  direttive  97/50/CE,  98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2001,  n.  67,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del  personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza,  a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino
del reclutamento, dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento  degli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  recante
ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  449,  recante
determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo
di polizia penitenziaria  e  per  la  regolamentazione  dei  relativi
procedimenti, a norma dell'articolo  21,  comma  1,  della  legge  15
dicembre 1990, n. 395; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  recante
adeguamento delle strutture  e  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivi  ordinario  e  speciale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della  legge
28 luglio 1999, n. 266; 
  Visto il decreto legislativo 9  settembre  2010,  n.  162,  recante
istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia  penitenziaria,  a
norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
n. 276, recante regolamento concernente  disposizioni  relative  alla
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
disposizioni in  materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n.
124 del 2015 statuisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi
e della procedura di cui al presente articolo,  uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 luglio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 26 luglio 2018; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 6 settembre
2018; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,  dell'interno,
della difesa e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto legislativo reca modifiche  ed  integrazioni
alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli  delle  Forze  di
polizia. 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art.10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
          a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche), pubb. nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto  2015,
          n. 187: 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) con riferimento all'amministrazione centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti  conseguenti   alla   ricognizione   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, e completare  l'attuazione  dell'articolo  20
          dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
          di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
          di cui al decreto  legislativo  1º  agosto  2003,  n.  259;
          riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
          del  territorio  e  del  mare,  nonche'  nel  campo   della
          sicurezza  e  dei  controlli  nel  settore  agroalimentare,
          conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
          Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
          di polizia, fatte salve le competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile  1981,
          n.  121,  in  aderenza  al  nuovo  assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
          e tenuto conto dei criteri di delega della presente  legge,
          in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
          tenuto anche conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350; 4) previsione che il personale  tecnico  del  Corpo
          forestale  dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di
          ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   214,   e   successive
          modificazioni; riordino dei corpi di  polizia  provinciale,
          in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni  di
          cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,  escludendo  in  ogni
          caso la confluenza nelle Forze di  polizia;  ottimizzazione
          dell'efficacia  delle  funzioni  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
          8 marzo 2006, n. 139,  in  relazione  alle  funzioni  e  ai
          compiti del personale permanente e volontario del  medesimo
          Corpo e conseguente revisione del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
          ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
          di nuovi  appositi  ruoli  e  qualifiche,  con  conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   95
          (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Per il testo dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),
          della legge 7 agosto 2015, n. 124, si  veda  alle  note  al
          titolo . 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  155  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2004),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Omissis). 
              155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n.  196,  con  quelle  del  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori  ai  sensi
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
          per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e  122
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da  destinare  a
          provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli  e
          delle carriere del personale non direttivo e non  dirigente
          delle Forze armate e delle Forze di  polizia.  E'  altresi'
          autorizzata la spesa di 944.958 euro per  l'anno  2016,  di
          973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400  euro  annui  a
          decorrere dall'anno  2018,  da  destinare  a  provvedimenti
          normativi  diretti  all'equiparazione,   nell'articolazione
          delle qualifiche, nella  progressione  di  carriera  e  nel
          trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo
          del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti  ruoli
          direttivi  della  Polizia  di  Stato  di  cui  al   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni  caso,  restano
          ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della  legge  7
          agosto 2015, n. 124.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  365,  lettera
          c), della legge 11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O: 
              «c) definizione, dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27 febbraio 2017, pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 30  marzo
          2017,  n.  75  reca:  «Ripartizione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232. Legge di Bilancio 2017.». 
              - La legge 1° aprile 1981,  n.  121,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 aprile  1981,  n.  100,  S.O.,  reca:
          «Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della   pubblica
          sicurezza». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1981,  n.  737,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 1981, n. 342, reca: «Sanzioni disciplinari per  il
          personale  dell'Amministrazione  di  pubblica  sicurezza  e
          regolamentazione dei relativi procedimenti». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n.335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  giugno
          1982, n. 158, S.O., reca: «Ordinamento del personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
          1982, n. 158, S.O., reca: «Ordinamento del personale  della
          Polizia di Stato che espleta attivita'  tecnico-scientifica
          o tecnica». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
          1982,  n.  158,  S.O.,   reca:   «Ordinamento   dei   ruoli
          professionali dei sanitari della Polizia di Stato». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          1987, n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
          1987, n. 148, S.O., reca: «Nuovo  ordinamento  della  banda
          musicale della Polizia di Stato». 
              -  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,   n.334,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  novembre  2000,  n.
          271,  S.O.,  reca:  «Riordino  dei  ruoli   del   personale
          direttivo e dirigente  della  Polizia  di  Stato,  a  norma
          dell'articolo 5, comma 1, della legge  31  marzo  2000,  n.
          78». 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  reca:
          «Codice dell'ordinamento militare»,  pubb.  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Il regio  decreto  3  gennaio  1926,  n.  126,  reca:
          «Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia
          di  finanza»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   10
          febbraio 1926, n. 33. 
              - La legge 23 aprile 1959, n. 189,  reca:  «Ordinamento
          del corpo della Guardia di finanza»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              - La legge 29 ottobre 1965, n. 1218, reca: «Istituzione
          di una Scuola  di  polizia  tributaria»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 novembre 1965, n. 283. 
              - La legge 24 ottobre 1966, n. 887, reca:  «Avanzamento
          degli ufficiali della Guardia di finanza», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274. 
              - La legge 10 maggio 1983, n.  212,  reca:  «Norme  sul
          reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli  ispettori
          e dei sovrintendenti della Guardia di finanza», pubb. nella
          Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O. 
              - La legge 1° febbraio 1989, n.  53,  reca:  «Modifiche
          alle norme sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
          ruoli ispettori e appuntati e finanzieri  del  Corpo  della
          Guardia  di  finanza  nonche'  disposizioni  relative  alla
          Polizia di Stato, alla Polizia  penitenziaria  e  al  Corpo
          forestale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          21 febbraio 1989, n. 43, S.O. 
              - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, reca:
          «Riordinamento  della  banda  musicale  della  Guardia   di
          finanza», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14  marzo
          1991, n. 62, S.O. 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199  reca:
          «Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n.  216,  in
          materia di nuovo inquadramento del personale non  direttivo
          e non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  reca:
          «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          ottobre 1999, n. 250, S.O. 
              - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca:
          «Disposizioni  integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  in  materia  di  nuovo
          inquadramento del personale non direttivo e  non  dirigente
          del Corpo  della  Guardia  di  finanza»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.  68,  reca:
          «Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo  2001,
          n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.  69,  reca:
          «Riordino  del  reclutamento,  dello  stato   giuridico   e
          dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo  2001,
          n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca:
          «Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,  della  legge
          15  dicembre  1990,  n.  395»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, reca:
          «Determinazione  delle   sanzioni   disciplinari   per   il
          personale del Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  per  la
          regolamentazione  dei  relativi   procedimenti,   a   norma
          dell'art. 21, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
          395», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Uff. 20  novembre
          1992, n. 274, S.O. 
              - Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,  reca:
          «Adeguamento   delle    strutture    e    degli    organici
          dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio  centrale
          per la giustizia minorile, nonche'  istituzione  dei  ruoli
          direttivi  ordinario  e  speciale  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria, a norma  dell'articolo  12  della  legge  28
          luglio 1999, n. 266», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
          giugno 2000, n. 132. 
              - Il decreto legislativo  9  settembre  2010,  n.  162,
          reca: «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo  di  polizia
          penitenziaria, a norma  dell'articolo  18  della  legge  30
          giugno 2009, n. 85», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2
          ottobre 2010, n. 231. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   18
          settembre 2006,  n.  276,  reca:  "Regolamento  concernente
          disposizioni relative alla  banda  musicale  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          7 novembre 2006, n. 259. 
              - Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  (si
          veda nelle note al titolo). 
              - Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  «Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».