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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (18G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
individuare i casi  in  cui  sono  rilasciati  speciali  permessi  di
soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonche' di
garantire  l'effettivita'  dell'esecuzione   dei   provvedimenti   di
espulsione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di
revoca dello  status  di  protezione  internazionale  in  conseguenza
dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme  idonee
a scongiurare il  ricorso  strumentale  alla  domanda  di  protezione
internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di  protezione
per i titolari di protezione internazionale e per i minori  stranieri
non  accompagnati,  nonche'  di  disposizioni  intese  ad  assicurare
l'adeguato   svolgimento   dei   procedimenti   di   concessione    e
riconoscimento della cittadinanza; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  introdurre
norme  per  rafforzare  i  dispositivi  a  garanzia  della  sicurezza
pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo  e
della criminalita' organizzata di tipo mafioso, al miglioramento  del
circuito  informativo  tra  le  Forze  di   polizia   e   l'Autorita'
giudiziaria e alla prevenzione e  al  contrasto  delle  infiltrazioni
criminali  negli  enti  locali,  nonche'  mirate  ad  assicurare   la
funzionalita' del Ministero dell'interno; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre strumenti  finalizzati  a  migliorare  l'efficienza  e  la
funzionalita'  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, attraverso il rafforzamento  della  sua  organizzazione,
nell'intento  di  potenziare   le   attivita'   di   contrasto   alle
organizzazioni criminali; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale e altre  disposizioni.  Delega  al  Governo  per  la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari
  e disciplina di casi speciali di permessi di  soggiorno  temporanei
  per esigenze di carattere umanitario 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo,  le  parole  «per
richiesta  di  asilo,  per   protezione   sussidiaria,   per   motivi
umanitari,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per   protezione
sussidiaria, per i motivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
  b) all'articolo 5: 
  1) al comma 2-ter,  al  secondo  periodo,  le  parole  «per  motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche  nonche'
dei permessi di soggiorno di cui agli articoli  18,  18-bis,  20-bis,
22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato
ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25»; 
  2) il comma 6, e' sostituito dal seguente:  «6.  Il  rifiuto  o  la
revoca del permesso di soggiorno  possono  essere  altresi'  adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni  di  soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti.»; 
  3) al comma 8.2, lettera e), le parole  «o  per  motivi  umanitari»
sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,  e  del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) e' aggiunta
la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»; 
  c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le  parole  «o  per  motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli  18,  18-bis,
20-bis, 22,  comma  12-quater,  e  42-bis  nonche'  del  permesso  di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»; 
  d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo  5,
comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio
2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli  18,  18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e  nelle
ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»; 
  e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo»
sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»; 
  f) all'articolo 18-bis: 
  1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma  6,»  sono
soppresse; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a  norma  del  presente
articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno  e
consente l'accesso ai servizi assistenziali  e  allo  studio  nonche'
l'iscrizione nell'elenco  anagrafico  previsto  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
luglio 2000, n.  442,  o  lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato  e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla  scadenza,  il
permesso di  soggiorno  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato
o autonomo, secondo le  modalita'  stabilite  per  tale  permesso  di
soggiorno ovvero in  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»; 
  g) all'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
  «d-bis) degli stranieri che versano  in  condizioni  di  salute  di
((particolare  gravita',  accertate  mediante  idonea  documentazione
rilasciata da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico
convenzionato  con  il  Servizio   sanitario   nazionale,   tali   da
determinare un rilevante)) pregiudizio alla salute degli  stessi,  in
caso di rientro nel Paese  di  origine  o  di  provenienza.  In  tali
ipotesi, il questore rilascia  un  permesso  di  soggiorno  per  cure
mediche, per  il  tempo  attestato  dalla  certificazione  sanitaria,
comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono  le
condizioni  di  salute  di   ((particolare))   gravita'   debitamente
certificate, valido solo nel territorio nazionale.»; 
  h) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
  «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno  per  calamita').  -  1.  Fermo
quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il  quale  lo
straniero  dovrebbe  fare  ritorno  versa  in   una   situazione   di
contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la
permanenza in  condizioni  di  sicurezza,  il  questore  rilascia  un
permesso di soggiorno per calamita'. 
  2. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo ha la durata di sei mesi, ((ed e' rinnovabile per un periodo
ulteriore di sei mesi se  permangono  le  condizioni  di  eccezionale
calamita' di cui al  comma  1;  il  permesso))  e'  valido  solo  nel
territorio nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa,  ma
non puo' essere convertito in permesso di  soggiorno  per  motivi  di
lavoro.»; 
    i) all'articolo 22: 
  1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5,  comma
6» sono soppresse; 
  2) dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente: 
  «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai  commi  12-quater  e
12-quinquies  reca  la  dicitura   "casi   speciali",   consente   lo
svolgimento di attivita' lavorativa e puo'  essere  convertito,  alla
scadenza,  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro   subordinato   o
autonomo.»; 
  l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole  «o  per
motivi umanitari;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  per  cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma  3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
  m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le  parole  «o  per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure  mediche
ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui  agli  articoli
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del  permesso
di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
  n) all'articolo 29, comma 10: 
  1)  alla  lettera  b),  le  parole  «di  cui  all'articolo20»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»; 
  2) la lettera c) e' abrogata; 
  ((n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi  sono
soppressi)); 
  o) all'articolo 34, comma 1,  lettera  b),  le  parole  «per  asilo
politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
asilo,  per  protezione  sussidiaria,  ((per   casi   speciali,   per
protezione speciale, per cure  mediche  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 2, lettera d-bis),))»; 
  p) all'articolo 39: 
  1) al comma 5, le  parole  «per  motivi  umanitari,  o  per  motivi
religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
i  motivi  di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,  20-bis,  22,  comma
12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
  2) al comma 5-quinquies,  lettera  a),  le  parole  «o  per  motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli  articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche'  del  permesso
di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
    q) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: 
  «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare  valore
civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2  gennaio
1958, n. 13, il  Ministro  dell'interno,  su  proposta  del  prefetto
competente,  autorizza  il  rilascio  di  uno  speciale  permesso  di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che  lo  straniero
risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello  Stato,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis.  In  tali  casi,  il  questore
rilascia un permesso di soggiorno  per  atti  di  particolare  valore
civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente  l'accesso
allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa  e  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  autonomo  o
subordinato.». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Nei  casi  in  cui  non  accolga  la  domanda  di   protezione
internazionale e ricorrano i  presupposti  di  cui  all'articolo  19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  la
Commissione territoriale  trasmette  gli  atti  al  questore  per  il
rilascio di un permesso di soggiorno annuale  che  reca  la  dicitura
"protezione speciale",  salvo  che  possa  disporsi  l'allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.  Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo
parere  della  Commissione  territoriale,  e  consente  di   svolgere
attivita' lavorativa ma non puo' essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro.»; 
    b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo  le  parole  «articolo  35»
sono inserite le seguenti:  «anche  per  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3,». 
  3. All'articolo 3  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) alla lettera c) le parole «in materia  di  riconoscimento  della
protezione  internazionale  di  cui  all'articolo  35   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite  dalle  seguenti:
«aventi  ad  oggetto  l'impugnazione   dei   provvedimenti   previsti
dall'articolo 35 del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
anche relative al  mancato  riconoscimento  dei  presupposti  per  la
protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,  del  medesimo
decreto legislativo»; 
  2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) per le  controversie  in  materia  di  rifiuto  di  rilascio,
diniego di  rinnovo  e  di  revoca  del  permesso  di  soggiorno  per
protezione speciale nei casi di cui all'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
      3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di  rilascio,  di
diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui  agli
articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e  d-bis),  20-bis,  22,
comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»; 
  b) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, anche relative  al  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale  in  composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia  e'  designato  dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della  controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.». 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1,  lettera
b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. Dopo l'articolo 19-bis  del  decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150, e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o  di  revoca  dei
permessi  di  soggiorno  temporanei   per   esigenze   di   carattere
umanitario). - 1. Le controversie di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere d) e d-bis), del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo  in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. 
  3.  Il  tribunale  giudica  in  composizione  collegiale.  Per   la
trattazione della controversia  e'  designato  dal  presidente  della
sezione specializzata un componente del collegio. 
  4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione della  sottoscrizione  e  l'inoltro  alla  autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare. 
  5.  Quando  e'  presentata  l'istanza  di   cui   all'articolo   5,
l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni. 
  6. L'ordinanza che definisce il giudizio  non  e'  appellabile.  Il
termine per proporre ricorso per cassazione e'  di  giorni  trenta  e
decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della  cancelleria,
da effettuarsi anche nei confronti della  parte  non  costituita.  La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data
successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore  della  procura
medesima.  In  caso  di  rigetto,  la  Corte  di  cassazione   decide
sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 
  7.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  14  e   15
dell'articolo 35-bis del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.
25.». 
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata; 
  b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo  che  ricorrano»
fino alla fine del comma sono soppresse; 
  c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole  «,  per  motivi
umanitari» sono soppresse; 
  d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata. 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio  2015,  n.
21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato; 
  b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene  che
sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse. 
  8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
soggiorno  per  motivi   umanitari   gia'   riconosciuto   ai   sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25, in corso di validita' alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e'  rilasciato,  alla  scadenza,  un  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto,  previa
valutazione   della   competente   Commissione   territoriale   sulla
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi  1  e  1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, per i quali  la  Commissione  territoriale  non  ha
accolto  la  domanda  di  protezione  internazionale  e  ha  ritenuto
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario  allo  straniero  e'
rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  recante  la  dicitura  «casi
speciali» ai sensi del presente comma,  della  durata  di  due  anni,
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato. Alla scadenza  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.