DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 35-bis 
 
(Delle controversie in materia  di  riconoscimento  della  protezione
                          internazionale). 
 
  1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
provvedimenti   previsti   dall'articolo   35   anche   per   mancato
riconoscimento dei presupposti per la  protezione  speciale  a  norma
dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle  disposizioni  di  cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente ((si trova in un  Paese  terzo))  al  momento
della proposizione del ricorso, e  puo'  essere  depositato  anche  a
mezzo  del  servizio  postale  ovvero   per   il   tramite   di   una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in  cui  nei
confronti del  ricorrente  e'  stato  adottato  un  provvedimento  di
trattenimento ai sensi dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, i  termini  previsti  dal  presente  comma  sono
ridotti della meta'. 
  3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso
viene proposto: 
    a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un
provvedimento di trattenimento nelle strutture  di  cui  all'articolo
10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  ovvero  nei
centri di cui all'articolo 14 del  medesimo  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286; 
    b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento della protezione internazionale; 
    c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); 
    ((  d)  avverso  il  provvedimento  adottato  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis),  c)
ed e) )); 
  d-bis) avverso  il  provvedimento  relativo  alla  domanda  di  cui
all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b). 
  4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e  d-bis),
l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato  puo'  tuttavia
essere sospesa, quando ricorrono gravi  e  circostanziate  ragioni  e
assunte, ove occorra, sommarie informazioni,  con  decreto  motivato,
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
aprile  2017,  n.  46,  e  pronunciato  entro  cinque  giorni   dalla
presentazione dell'istanza  di  sospensione  e  senza  la  preventiva
convocazione della controparte. Il decreto con il quale e' concessa o
negata la sospensione del provvedimento impugnato  e'  notificato,  a
cura della cancelleria  e  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  6,
unitamente all'istanza di  sospensione.  Entro  cinque  giorni  dalla
notificazione le parti possono depositare  note  difensive.  Entro  i
cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al  periodo
precedente possono essere depositate note di replica.  Qualora  siano
state depositate note  ai  sensi  del  terzo  e  quarto  periodo  del
presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi  entro  i
successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
gia' emanati. Il decreto emesso a norma del  presente  comma  non  e'
impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d),  del  comma  3
quando  l'istanza  di  sospensione  e'  accolta,  al  ricorrente   e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. 
  ((5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai  sensi
del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento  che
respinge  o  dichiara  inammissibile  un'altra  domanda  reiterata  a
seguito  di  una  decisione  definitiva  che  respinge   o   dichiara
inammissibile  una   prima   domanda   reiterata,   ovvero   dichiara
inammissibile  la  domanda   di   riconoscimento   della   protezione
internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis)). 
  6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero
dell'interno, presso la commissione o  la  sezione  che  ha  adottato
l'atto impugnato, nonche', limitatamente  ai  casi  di  cessazione  o
revoca della protezione internazionale,  alla  Commissione  nazionale
per il  diritto  di  asilo;  il  ricorso  e'  trasmesso  al  pubblico
ministero, che, entro venti giorni,  stende  le  sue  conclusioni,  a
norma dell'articolo 738,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile,  rilevando  l'eventuale  sussistenza  di  cause  ostative  al
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato   e   della   protezione
sussidiaria. 
  7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  giudizio  di  primo
grado, puo' stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
dipendenti o di un  rappresentante  designato  dal  presidente  della
Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica,  in  quanto
compatibile,  l'articolo  417-bis,  secondo  comma,  del  codice   di
procedura civile. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare,  entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. 
  ((8. La Commissione che ha adottato il  provvedimento  di  diniego,
successivamente alla sua notifica all'interessato, rende  disponibile
la videoregistrazione  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  al  suo
difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata
a cura della cancelleria del giudice competente  per  l'impugnazione,
con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui  al  comma
16.  Entro  venti  giorni  dalla  notificazione   del   ricorso,   la
Commissione mette a disposizione del giudice mediante  gli  strumenti
del processo civile  telematico  il  verbale  di  trascrizione  della
videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1,
copia della domanda  di  protezione  internazionale  e  di  tutta  la
documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al
capo  III,  nonche'   l'indicazione   delle   informazioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il
medesimo termine la Commissione mette a disposizione del  giudice  la
videoregistrazione  con  le  modalita'  previste   dalle   specifiche
tecniche di cui al comma 16)). 
  9. Il procedimento e' trattato  in  camera  di  consiglio.  Per  la
decisione  il  giudice  si  avvale  anche  delle  informazioni  sulla
situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste
dall'articolo 8,  comma  3  che  la  Commissione  nazionale  aggiorna
costantemente  e  rende  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  con
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 
  10.  E'  fissata  udienza   per   la   comparizione   delle   parti
esclusivamente quando il giudice: 
    a) visionata la videoregistrazione di cui  al  comma  8,  ritiene
necessario disporre l'audizione dell'interessato; 
    b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; 
    c)  dispone   consulenza   tecnica   ovvero,   anche   d'ufficio,
l'assunzione di mezzi di prova. 
  11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra almeno una  delle
seguenti ipotesi: 
    a) la videoregistrazione non e' disponibile; 
    b) l'interessato ne abbia fatto motivata  richiesta  nel  ricorso
introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni  esposte  dal
ricorrente,  ritenga  la  trattazione  del  procedimento  in  udienza
essenziale ai fini della decisione; 
    c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non  dedotti  nel
corso della procedura amministrativa di primo grado. 
  12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i  venti
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7,  terzo
periodo. 
  13.  Entro  quattro  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso,   il
Tribunale decide, sulla base  degli  elementi  esistenti  al  momento
della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero  riconosce
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria. Il decreto non e' reclamabile. La sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma  3,  viene
meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso  e'  rigettato.
La disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica  anche
relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato  a
norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione  e'
di giorni trenta e decorre dalla comunicazione  del  decreto  a  cura
della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non
costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso  per
cassazione deve essere conferita,  a  pena  di  inammissibilita'  del
ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in  suo  favore
della procura medesima. In caso di rigetto, la  Corte  di  cassazione
decide sull'impugnazione entro sei mesi  dal  deposito  del  ricorso.
Quando sussistono fondati motivi, il giudice che  ha  pronunciato  il
decreto impugnato puo' disporre  la  sospensione  degli  effetti  del
predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di  sospensione
di decreto di rigetto,  della  sospensione  dell'efficacia  esecutiva
della decisione della Commissione. La sospensione di cui  al  periodo
precedente e' disposta su  istanza  di  parte  da  depositarsi  entro
cinque giorni dalla  proposizione  del  ricorso  per  cassazione.  La
controparte puo' depositare una propria nota difensiva  entro  cinque
giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque  giorni  con
decreto non impugnabile. 
  14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale  non
opera nei procedimenti di cui al presente articolo. 
  15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
  16. Le specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  sono  stabilite
d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con  decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
Ministeri. 
  17. Quando il ricorrente e' ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
Stato e l'impugnazione ha ad oggetto  una  decisione  adottata  dalla
Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e  32,  comma  1,
lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il  ricorso,
indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002  n.  115,  le
ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente  manifestamente
infondate ai fini di cui  all'articolo  74,  comma  2,  del  predetto
decreto. 
  18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  provvedimento
con cui il responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei  sistemi
con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito
dei provvedimenti, degli atti di parte e dei  documenti  relativi  ai
medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. Resta salva la  facolta'  del  ricorrente  che
risieda all'estero  di  effettuare  il  deposito  con  modalita'  non
telematiche. In ogni caso, il giudice puo'  autorizzare  il  deposito
con modalita'  non  telematiche  quando  i  sistemi  informatici  del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste  una  indifferibile
urgenza. 
                                                                  (8) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la
presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti  giudiziari
sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in  vigore
del  suindicato  D.L.  Alle  cause  e  ai   procedimenti   giudiziari
introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al  periodo
precedente si continuano ad applicare le disposizioni  vigenti  prima
dell'entrata in vigore del medesimo D.L.