DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
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  • agg.1
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  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche' per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
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  • agg.1
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  • orig.
  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
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  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 19 bis
  • orig.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
  • 20
  • 21
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  • 21 bis
  • 22
  • orig.
  • 23
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
         Competenza per materia delle sezioni specializzate 
 
  1. Le sezioni specializzate sono competenti: 
  a) per le controversie in materia  di  mancato  riconoscimento  del
diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
  b)  per  le  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  del
provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,
ovvero per i motivi di  cui  all'articolo  21  del  medesimo  decreto
legislativo,  nonche'   per   i   procedimenti   di   convalida   dei
provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30; 
  c) per le  controversie  ((aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, anche relative  al  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo)), per i  procedimenti  per
la convalida del provvedimento con il quale il  questore  dispone  il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5,
del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  e  dell'articolo
10-ter  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,   come
introdotto  dal  presente  decreto,  nonche'  dell'articolo  28   del
regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 giugno 2013, nonche' per la convalida dei provvedimenti di cui
all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del
2015; 
  ((d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego
di rinnovo e di revoca  del  permesso  di  soggiorno  per  protezione
speciale nei casi di  cui  all'articolo  32,  comma  3,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;)) 
  ((d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio,  di
diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui  agli
articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e  d-bis),  20-bis,  22,
comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;)) 
  e) per le controversie in materia di  diniego  del  nulla  osta  al
ricongiungimento familiare e del permesso  di  soggiorno  per  motivi
familiari, nonche' relative agli altri  provvedimenti  dell'autorita'
amministrativa in materia di diritto  all'unita'  familiare,  di  cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286; 
  e-bis) per le controversie aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  dei
provvedimenti adottati dall'autorita'  preposta  alla  determinazione
dello  Stato  competente  all'esame  della  domanda   di   protezione
internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
  2.  Le  sezioni  specializzate  sono  altresi'  competenti  per  le
controversie in materia di accertamento dello  stato  di  apolidia  e
dello stato di cittadinanza italiana. 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di
cui ai commi 1 e 2. 
  4. Salvo quanto previsto  dal  comma  4-bis,  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice  di
procedura civile, nelle controversie di cui al presente  articolo  il
tribunale giudica in composizione monocratica. 
  ((4-bis. Le  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, anche relative  al  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale  in  composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia  e'  designato  dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della  controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.))