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LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

Norme per la concessione di ricompense al valore civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-2-1958

Art. 3


Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo:
per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.