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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2018, n. 85

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018. (18G00108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2022)
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Testo in vigore dal: 26-7-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri,  e
successive modificazioni; 
  Visto, in  particolare,  l'articolo  112  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina  il
procedimento negoziale tra la delegazione  di  parte  pubblica  e  la
delegazione  sindacale,  composta  dalle   organizzazioni   sindacali
rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di
alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale  della  carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in  Italia,  ai  fini
della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in  un
decreto del Presidente della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256  del  2
novembre 2016, recante individuazione della delegazione sindacale che
partecipa al procedimento negoziale per la  definizione  dell'accordo
relativo  al  triennio  2016-2018,  riguardante  il  personale  della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia; 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016-2018, per
gli aspetti giuridici ed economici, per il personale  della  carriera
diplomatica,  relativamente   al   servizio   prestato   in   Italia,
sottoscritta il 3 maggio 2018, ai sensi del citato articolo  112  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  dalla
delegazione  di  parte  pubblica  e   dall'Organizzazione   sindacale
rappresentativa  sul  piano  nazionale  della  carriera   diplomatica
S.N.D.M.A.E.; 
  Considerato che le  relazioni  sindacali  tra  il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale  ed  il  sindacato
rappresentativo  della  carriera  diplomatica,  nel  rispetto   della
distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilita',  sono  improntate
ai principi di lealta' e correttezza nel quadro di un comune  impegno
mirante da un lato al miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  e
sviluppo professionale dei  dipendenti,  dall'altro  all'esigenza  di
migliorare  e  mantenere  elevata   la   qualita',   l'efficienza   e
l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali  del  predetto
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 1°  agosto  2013,
n. 1518, adottato in attuazione del citato articolo 112  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
  Visto l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di stabilita' 2016); 
  Visto l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Legge di bilancio 2017); 
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione  del
Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)»; 
  Visto l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge  27  dicembre
2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018, con  la  quale  e'  stata  approvata  la
predetta ipotesi di accordo,  previa  verifica  delle  compatibilita'
finanziarie  e  in   assenza   delle   osservazioni   da   parte   di
Organizzazioni sindacali dissenzienti, ai sensi del  citato  articolo
112 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  del
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 112  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  e  successive  modificazioni,  il
presente decreto si applica al personale appartenente  alla  carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  112  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  recante
          Ordinamento dell'Amministrazione  degli  affari  esteri,  e
          successive  modificazioni,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44: 
              «Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina  di
          alcuni aspetti del  rapporto  di  impiego).  -  I  seguenti
          aspetti  del  rapporto  di  impiego  del  personale   della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia, sono disciplinati sulla  base  di  un  procedimento
          negoziale tra una delegazione di parte  pubblica,  composta
          dal Ministro per la funzione pubblica, che la  presiede,  e
          dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica, o dai  Sottosegretari  di
          Stato rispettivamente delegati, ed  una  delegazione  delle
          organizzazioni  sindacali  rappresentative  del   personale
          diplomatico, con  cadenza  triennale  tanto  per  la  parte
          economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti  con
          decreto del Presidente della Repubblica: 
                a) il trattamento economico, strutturato  sulla  base
          dei criteri indicati nei commi seguenti; 
                b) l'orario di lavoro; 
                c) il congedo ordinario e straordinario; 
                d) la reperibilita'; 
                e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
                f) i permessi brevi per esigenze personali; 
                g) le aspettative ed i permessi sindacali. 
              Ai fini dell'applicazione del primo comma del  presente
          articolo  si  considerano  rappresentative  del   personale
          diplomatico le organizzazioni  sindacali  che  abbiano  una
          rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,
          calcolata sulla base del dato  associativo  espresso  dalla
          percentuale delle deleghe per il versamento dei  contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato. 
              La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro
          degli affari esteri. 
              Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
          modalita': 
                a) la procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza dei termini di cui al  primo  comma  del  presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo; 
                b) le organizzazioni sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; 
                c) l'ipotesi di accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio; 
                d)  entro  quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi  di  accordo  il   Consiglio   dei   ministri,
          verificate le compatibilita' finanziarie  ed  esaminate  le
          eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che  precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con decreto del Presidente della Repubblica, per  il  quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 
              Il procedimento negoziale di cui  al  primo  comma  del
          presente  articolo,  in  relazione  alla  specificita'   ed
          unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica,  assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei e proporzionati  secondo  appositi  parametri,  in
          tale sede definiti, rapportati  alla  figura  apicale,  del
          trattamento  economico   del   personale   della   carriera
          diplomatica. Il trattamento economico  e'  onnicomprensivo,
          con soppressione di ogni forma di automatismo  stipendiale,
          ed e' articolato in una  componente  stipendiale  di  base,
          nonche' in altre due componenti, correlate  la  prima  alle
          posizioni funzionali ricoperte  e  agli  incarichi  e  alle
          responsabilita'  esercitati  e  la  seconda  ai   risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 
              La componente stipendiale di  base  verra'  determinata
          tenendo conto dell'esigenza di realizzare un  proporzionato
          rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di  ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. 
              La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
          funzionari diplomatici  durante  il  servizio  prestato  in
          Italia, sulla base dei  livelli  di  responsabilita'  e  di
          rilevanza degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata  con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente articolo. La componente del trattamento  economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi  e  alle   responsabilita'   esercitati,   verra'
          attribuita, tramite il procedimento  negoziale  di  cui  al
          primo comma del presente articolo,  a  tutto  il  personale
          della carriera  diplomatica,  mantenendo  un  proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato. 
              La componente del trattamento  economico  correlata  ai
          risultati conseguiti, con  le  risorse  umane  ed  i  mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita   tenendo   conto   della    efficacia,    della
          tempestivita' e della produttivita' del lavoro  svolto  dai
          funzionari diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali  di  cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari. 
              Per il finanziamento delle  componenti  retributive  di
          posizione e di risultato, e' costituito un apposito  fondo,
          nel  quale  confluiscono  tutte  le  risorse   finanziarie,
          diverse  da  quelle  destinate  allo  stipendio  di   base,
          individuate  a   tale   scopo   tramite   il   procedimento
          negoziale.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          in data 26 settembre 2016,  recante  «Individuazione  della
          delegazione  sindacale  che   partecipa   al   procedimento
          negoziale  per  la  definizione  dell'accordo  relativo  al
          triennio  2016  -  2018,  riguardante  il  personale  della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256  del
          2 novembre 2016. 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto
          2013, n. 1518, adottato in attuazione del citato  art.  112
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, e' pubblicato sul sito del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  466,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016)»: 
              «466.  Per  il  triennio  2016-2018,  in   applicazione
          dell'art. 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico, gli oneri posti  a  carico  del  bilancio
          statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2016.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  365,  della
          legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»: 
              «365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'art. 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione  collettiva
          relativa al triennio 2016-2018  in  applicazione  dell'art.
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e per i miglioramenti economici  del  personale  dipendente
          dalle  amministrazioni  statali  in   regime   di   diritto
          pubblico; 
                b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art.  30  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  dell'art.  4
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125.  Le
          assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                c) definizione, dall'anno 2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di quanto previsto dall'art.  8,  comma
          1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7  agosto  2015,
          n. 124, e dall'art. 1, comma 5,  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 244, ovvero, per il solo anno  2017,  proroga  del
          contributo straordinario di  cui  all'art.  1,  comma  972,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la  disciplina  e
          le modalita' ivi previste. Al riordino delle  carriere  del
          personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco e alla valorizzazione delle peculiari  condizioni  di
          impiego  professionale   del   personale   medesimo   nelle
          attivita' di soccorso  pubblico,  rese  anche  in  contesti
          emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
          risorse disponibili nei  fondi  incentivanti  del  predetto
          personale  aventi  carattere  di  certezza,  continuita'  e
          stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni  di
          euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa  corrente   gia'
          conseguiti,   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla
          razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive  delle
          sedi di servizio, ai servizi di mensa  al  personale  e  ai
          servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei  rischi
          aeronautici, nonche' una quota parte  del  fondo  istituito
          dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. In sede di  prima  applicazione,  le
          risorse destinate  alle  finalita'  di  cui  al  precedente
          periodo sono determinate  in  misura  non  inferiore  a  10
          milioni di euro.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  679  della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: 
              «679. Per il  triennio  2016-2018  gli  oneri  posti  a
          carico del bilancio statale, in applicazione dell'art.  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i  miglioramenti  economici  del  personale  dipendente
          dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
          sono complessivamente determinati in 300  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno  2017  e
          in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano  le  note
          alle premesse.