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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 61

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi. (18G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2018
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 7-6-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1794  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le  direttive  2008/94/CE,
2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  le
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda  i
marittimi; 
  Vista  la  direttiva  98/59/CE  del   Consiglio,   concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  in  materia  di
licenziamenti collettivi; 
  Vista  la  direttiva  2001/23/CE  del  Consiglio,  concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di  trasferimenti  di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti; 
  Vista  la  direttiva  2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   che   istituisce    un    quadro    generale    relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; 
  Vista  la  direttiva  2008/94/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro; 
  Vista  la  direttiva  2009/38/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o  di  una  procedura  per  l'informazione  e  la  consultazione  dei
lavoratori nelle imprese  e  nei  gruppi  di  imprese  di  dimensioni
comunitarie; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017; 
  Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, e in particolare  l'articolo
2; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria  per  il  1990)  e   in
particolare l'articolo 47 (Trasferimenti di azienda); 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia  di
cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  80,  recante
attuazione della  direttiva  80/987/CEE  in  materia  di  tutela  dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  25,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/14/CE  che  istituisce  un  quadro
generale  relativo  all'informazione   e   alla   consultazione   dei
lavoratori; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  113,  recante
attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018; 
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni  speciali  per
l'esame degli atti  del  Governo,  istituite  presso  la  Camera  dei
deputati e il Senato della  Repubblica  a  seguito  dell'avvio  della
XVIII legislatura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nelle
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 
 
  1. Al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, il comma 5 e' abrogato; 
  b)  all'articolo  2,  comma   1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) stabilimento, l'unita' produttiva o la nave; 
  b) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa che impiega almeno
1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato
membro in almeno due Stati membri  ovvero  un'impresa  marittima  che
impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su  navi  battenti  bandiere
comunitarie e che impiega almeno 150 lavoratori marittimi  su  almeno
due navi battenti bandiera comunitaria;»; 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) gruppo di imprese di dimensioni  comunitarie,  un  gruppo  di
imprese, anche marittime, che soddisfa le condizioni seguenti: 
  1) il gruppo impiega almeno 1000 lavoratori negli  Stati  membri  o
impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su  navi  battenti  bandiere
comunitarie; 
  2) almeno due  imprese  del  gruppo  si  trovano  in  Stati  membri
diversi; 
  3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150  lavoratori
in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega  non
meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro ovvero, nel  caso  di
imprese marittime, almeno un'impresa marittima del gruppo impiega non
meno di 150  lavoratori  marittimi  su  navi  battenti  una  bandiera
comunitaria e almeno un'altra impresa marittima  del  gruppo  impiega
non meno  di  150  lavoratori  su  navi  battenti  un'altra  bandiera
comunitaria;»; 
    c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  caso
di lavoratori marittimi resta fermo quanto previsto dall'articolo 35,
terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.»; 
  2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Un membro della delegazione speciale di negoziazione o  del
Cae, o il suo supplente, che siano componenti dell'equipaggio di  una
nave marittima, sono autorizzati a partecipare a una  riunione  della
delegazione speciale di negoziazione o del Cae o  a  qualsiasi  altra
riunione tenuta nell'ambito delle procedure per l'informazione  e  la
consultazione, se, quando la riunione  ha  luogo,  tali  membri  o  i
rispettivi supplenti non sono in mare ne' si trovano in un  porto  di
un Paese diverso da quello in cui ha sede la societa' di navigazione.
Ove possibile, le riunioni sono fissate  in  modo  da  facilitare  la
partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono  componenti
dell'equipaggio di navi marittime. Nel caso in cui un membro  di  una
delegazione speciale di negoziazione o di un Cae o il suo  supplente,
che siano componenti dell'equipaggio di una nave marittima, non siano
in grado di presenziare a una riunione, si  considera  l'eventualita'
di fare ricorso, ove possibile, alle nuove tecnologie  d'informazione
e di comunicazione.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive
          2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio e le direttive 98/59/CE  e  2001/23/CE  del
          Consiglio, per quanto riguarda i  marittimi  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 8 ottobre 2015, n. L 263. 
              - La direttiva 98/59/CE del Consiglio,  concernente  il
          ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  in
          materia di licenziamenti  collettivi  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 12 agosto 1998, n. L 225. 
              - La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
          di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti  di
          imprese o di stabilimenti e' pubblicata nella  G.U.C.E.  22
          marzo 2001, n. L 82. 
              - La direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  che  istituisce  un  quadro  generale  relativo
          all'informazione e alla  consultazione  dei  lavoratori  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L  80.  Entrata
          in vigore il 23 marzo 2002. 
              - La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, relativa alla tutela dei lavoratori  subordinati
          in caso di insolvenza del datore di  lavoro  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 28 ottobre 2008, n. L 283. 
              - La direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  riguardante  l'istituzione   di   un   comitato
          aziendale europeo o di una procedura per  l'informazione  e
          la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei  gruppi
          di imprese di dimensioni comunitarie  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 16 maggio 2009, n. L 122. 
              - La legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante  delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2016  -  2017  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259. 
              Il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
          (Disciplina del trattamento di fine  rapporto  e  norme  in
          materia pensionistica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          31 maggio 1982, n. 147, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E'  istituito  presso
          l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo  di
          garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo  scopo
          di sostituirsi al datore di lavoro in  caso  di  insolvenza
          del  medesimo  nel  pagamento  del  trattamento   di   fine
          rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
          ai lavoratori o loro aventi diritto. 
              2. Trascorsi quindici giorni dal deposito  dello  stato
          passivo, reso esecutivo ai sensi  dell'art.  97  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
          della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
          il caso siano state  proposte  opposizioni  o  impugnazioni
          riguardanti il  suo  credito,  ovvero  dalla  pubblicazione
          della sentenza di omologazione del  concordato  preventivo,
          il lavoratore o i suoi aventi diritto  possono  ottenere  a
          domanda il pagamento, a carico del fondo,  del  trattamento
          di  fine  rapporto  di  lavoro  e  dei   relativi   crediti
          accessori,  previa  detrazione  delle  somme  eventualmente
          corrisposte. 
              3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti  di
          lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267, la domanda di cui al comma precedente  puo'  essere
          presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o  dopo
          la sentenza che decide il giudizio insorto per  l'eventuale
          contestazione del curatore fallimentare. 
              4. Ove l'impresa sia sottoposta a  liquidazione  coatta
          amministrativa la domanda puo' essere presentata  trascorsi
          quindici giorni dal deposito dello stato  passivo,  di  cui
          all'art. 209 del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
          su di esse. 
              4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia  opera  anche
          nel caso in cui datore di  lavoro  sia  un'impresa,  avente
          attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
          costituita secondo il diritto di un altro Stato  membro  ed
          in tale Stato sottoposta ad una  procedura  concorsuale,  a
          condizione che il dipendente abbia abitualmente  svolto  la
          sua attivita' in Italia. 
              5. Qualora il  datore  di  lavoro,  non  soggetto  alle
          disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  non
          adempia, in caso di risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
          alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia  in
          misura parziale, il lavoratore  o  i  suoi  aventi  diritto
          possono chiedere al fondo il pagamento del  trattamento  di
          fine  rapporto,  sempreche',  a  seguito   dell'esperimento
          dell'esecuzione forzata per la  realizzazione  del  credito
          relativo a  detto  trattamento,  le  garanzie  patrimoniali
          siano risultate in  tutto  o  in  parte  insufficienti.  Il
          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
          pagamento del trattamento insoluto. 
              6. Quanto previsto  nei  commi  precedenti  si  applica
          soltanto nei casi in cui la  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro  e  la  procedura  concorsuale  od  esecutiva  siano
          intervenute successivamente  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              7. I pagamenti di  cui  al  secondo,  terzo,  quarto  e
          quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal  fondo
          entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il  fondo
          e' surrogato di diritto al  lavoratore  o  ai  suoi  aventi
          causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
          lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776  del  codice
          civile per le somme da esso pagate. 
              8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
          cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge  30
          aprile 1969, n. 153, a decorrere dal  periodo  di  paga  in
          corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo  si  osservano
          le stesse disposizioni  vigenti  per  l'accertamento  e  la
          riscossione dei contributi dovuti  al  Fondo  pensioni  dei
          lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
          garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al  di
          fuori della finalita' istituzionale del  fondo  stesso.  Al
          fine di assicurare il pareggio della  gestione,  l'aliquota
          contributiva puo' essere modificata, in  diminuzione  o  in
          aumento, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito il consiglio di  amministrazione  dell'INPS,  sulla
          base delle risultanze del  bilancio  consuntivo  del  fondo
          medesimo. 
              9. Il  datore  di  lavoro  deve  integrare  le  denunce
          previste dall'art. 4,  primo  comma,  del  decreto-legge  6
          luglio 1978, n. 352, convertito, con  modificazione,  nella
          legge 4 agosto 1978, n. 467,  con  l'indicazione  dei  dati
          necessari  all'applicazione  delle  norme   contenute   nel
          presente    articolo    nonche'    dei    dati     relativi
          all'accantonamento  effettuato  nell'anno   precedente   ed
          all'accantonamento complessivo  risultante  a  credito  del
          lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
          commi secondo, terzo e  quarto  dell'art.  4  del  predetto
          decreto-legge. Le disposizioni del presente  comma  non  si
          applicano al rapporto di lavoro domestico. 
              10. Per i giornalisti e  per  i  dirigenti  di  aziende
          industriali, il fondo di garanzia  per  il  trattamento  di
          fine rapporto e'  gestito,  rispettivamente,  dall'Istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani  «Giovanni
          Amendola» e dall'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i
          dirigenti di aziende industriali.». 
              - Il testo dell'art. 47 della legge 29  dicembre  1990,
          n.  428  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee (Legge comunitaria per il 1990)  (Trasferimenti  di
          azienda) pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  12  gennaio
          1991, n. 10, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 47 (Trasferimenti di azienda).  -  1.  Quando  si
          intenda effettuare, ai  sensi  dell'art.  2112  del  codice
          civile,   un   trasferimento   d'azienda   in   cui    sono
          complessivamente  occupati  piu'  di  quindici  lavoratori,
          anche nel caso in cui il trasferimento riguardi  una  parte
          d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il  cedente  ed
          il cessionario  devono  darne  comunicazione  per  iscritto
          almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
          da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia   raggiunta
          un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle
          rispettive rappresentanze sindacali unitarie,  ovvero  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite,  a  norma
          dell'art. 19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  nelle
          unita' produttive  interessate,  nonche'  ai  sindacati  di
          categoria  che  hanno  stipulato  il  contratto  collettivo
          applicato nelle imprese interessate  al  trasferimento.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  aziendali,  resta
          fermo  l'obbligo  di  comunicazione   nei   confronti   dei
          sindacati    di     categoria     comparativamente     piu'
          rappresentativi e puo' essere assolto  dal  cedente  e  dal
          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
          quale aderiscono  o  conferiscono  mandato.  L'informazione
          deve riguardare: 
                a) la data o la data proposta del trasferimento; 
                b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; 
                c)  le  sue  conseguenze  giuridiche,  economiche   e
          sociali per i lavoratori; 
                d) le eventuali  misure  previste  nei  confronti  di
          questi ultimi. 
              2. Su richiesta scritta delle rappresentanze  sindacali
          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
          dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  1,  il
          cedente e il cessionario  sono  tenuti  ad  avviare,  entro
          sette giorni dal ricevimento della predetta  richiesta,  un
          esame congiunto con i soggetti  sindacali  richiedenti.  La
          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 
              3. Il mancato rispetto, da  parte  del  cedente  o  del
          cessionario, degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2
          costituisce condotta antisindacale ai  sensi  dell'art.  28
          della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
              4. Gli obblighi d'informazione  e  di  esame  congiunto
          previsti dal presente articolo devono essere assolti  anche
          nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento  sia
          stata assunta da altra  impresa  controllante.  La  mancata
          trasmissione da parte di  quest'ultima  delle  informazioni
          necessarie  non  giustifica  l'inadempimento  dei  predetti
          obblighi. 
              4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto  un  accordo
          circa il mantenimento,  anche  parziale,  dell'occupazione,
          l'art.  2112  del  codice  civile  trova  applicazione  nei
          termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
          qualora il trasferimento riguardi aziende: 
                a) delle quali sia stato accertato lo stato di  crisi
          aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera  c),
          della legge 12 agosto 1977, n. 675; 
                b) per le quali sia stata disposta  l'amministrazione
          straordinaria, ai sensi del decreto  legislativo  8  luglio
          1999, n.  270,  in  caso  di  continuazione  o  di  mancata
          cessazione dell'attivita'; 
                b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione  di
          apertura della procedura di concordato preventivo; 
                b-ter) per  le  quali  vi  sia  stata  l'omologazione
          dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 
              5. Qualora il  trasferimento  riguardi  o  imprese  nei
          confronti  delle  quali  vi  sia  stata  dichiarazione   di
          fallimento,   omologazione   di    concordato    preventivo
          consistente  nella  cessione  dei  beni,   emanazione   del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero
          di sottoposizione  all'amministrazione  straordinaria,  nel
          caso in cui la continuazione dell'attivita' non  sia  stata
          disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di
          cui ai precedenti commi  sia  stato  raggiunto  un  accordo
          circa il mantenimento anche parziale  dell'occupazione,  ai
          lavoratori  il  cui  rapporto  di   lavoro   continua   con
          l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del  codice
          civile, salvo  che  dall'accordo  risultino  condizioni  di
          miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere
          che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
          e che quest'ultimo continui  a  rimanere,  in  tutto  o  in
          parte, alle dipendenze dell'alienante. 
              6.  I  lavoratori  che  non  passano  alle   dipendenze
          dell'acquirente, dell'affittuario o del  subentrante  hanno
          diritto di precedenza nelle assunzioni  che  questi  ultimi
          effettuino entro un  anno  dalla  data  del  trasferimento,
          ovvero entro il periodo maggiore  stabilito  dagli  accordi
          collettivi. Nei  confronti  dei  lavoratori  predetti,  che
          vengano assunti  dall'acquirente,  dall'affittuario  o  dal
          subentrante  in  un  momento  successivo  al  trasferimento
          d'azienda, non trova applicazione l'art.  2112  del  codice
          civile.». 
              - La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia  di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  80
          (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela
          dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore
          di  lavoro)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          febbraio 1992, n. 36, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  25
          (Attuazione della direttiva 2002/14/CE  che  istituisce  un
          quadro   generale   relativo   all'informazione   e    alla
          consultazione dei lavoratori) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2007, n. 67. 
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  113
          (Attuazione   della   direttiva   2009/38/CE    riguardante
          l'istituzione di un comitato aziendale  europeo  o  di  una
          procedura  per  l'informazione  e  la   consultazione   dei
          lavoratori  nelle  imprese  e  nei  gruppi  di  imprese  di
          dimensioni  comunitarie)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 luglio 2012, n. 174. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  22
          giugno 2012, n. 113, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo
          e' inteso a migliorare il diritto all'informazione  e  alla
          consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi  di
          imprese di dimensioni comunitarie. 
              2. E'  istituito  un  Comitato  aziendale  europeo  (di
          seguito denominato: Cae) o una procedura per l'informazione
          e la consultazione dei lavoratori  in  ogni  impresa  o  in
          ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in  cui
          cio' sia richiesto  secondo  la  procedura  prevista  dagli
          articoli 5 e seguenti, al fine di informare e consultare  i
          lavoratori nei termini, con le modalita' e con gli  effetti
          previsti dal presente decreto. Le modalita' di informazione
          e  consultazione  sono  definite  e  attuate  in  modo   da
          garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale
          efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese. 
              3. In deroga a quanto previsto dal comma  2,  allorche'
          un gruppo di imprese di  dimensioni  comunitarie  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 1, lettera  d),  comprenda  una  o  piu'
          imprese  o  gruppi  di   imprese   che   hanno   dimensioni
          comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) o d),
          il  Cae  viene  istituito  a  livello  del  gruppo,   salvo
          disposizioni contrarie degli accordi di cui all'art. 9. 
              4. Fatto salvo un campo di applicazione piu'  ampio  in
          virtu' degli accordi di cui  all'art.  9,  i  poteri  e  le
          competenze  dei  Cae  e  la  portata  delle  procedure  per
          l'informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti
          per  realizzare   l'obiettivo   indicato   nel   comma   1,
          riguardano,  nel   caso   di   un'impresa   di   dimensioni
          comunitarie, tutti gli  stabilimenti  situati  negli  Stati
          membri e, nel caso di un gruppo di  imprese  di  dimensioni
          comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi
          situate, secondo le definizioni di cui all'art. 2. 
              5. (abrogato). 
              6. L'informazione e  la  consultazione  dei  lavoratori
          avvengono  al  livello  pertinente  di   direzione   e   di
          rappresentanza, in funzione  della  questione  trattata.  A
          tale scopo  la  competenza  del  Cae  e  la  portata  della
          procedura  per  l'informazione  e  la   consultazione   dei
          lavoratori disciplinata dal  presente  decreto  legislativo
          sono limitate alle questioni transnazionali. 
              7. Sono  considerate  questioni  transnazionali  quelle
          riguardanti l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo
          di imprese di dimensioni comunitarie nel loro  complesso  o
          almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo
          ubicati in due Stati membri diversi.». 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  22
          giugno 2012, n. 113, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) stabilimento, l'unita' produttiva o la nave; 
                b) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa  che
          impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno
          150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati  membri
          ovvero  un'impresa  marittima  che  impiega   almeno   1000
          lavoratori marittimi su navi battenti bandiere  comunitarie
          e che impiega almeno 150 lavoratori marittimi su almeno due
          navi battenti bandiera comunitaria; 
                c) gruppo di imprese, un  gruppo  costituito  da  una
          impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; 
                d) gruppo di imprese di  dimensioni  comunitarie,  un
          gruppo  di  imprese,  anche  marittime,  che  soddisfa   le
          condizioni seguenti: 
                  1) il gruppo impiega almeno 1000  lavoratori  negli
          Stati membri o impiega almeno 1000 lavoratori marittimi  su
          navi battenti bandiere comunitarie; 
                  2) almeno due imprese  del  gruppo  si  trovano  in
          Stati membri diversi; 
                  3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di
          150 lavoratori  in  uno  Stato  membro  e  almeno  un'altra
          impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un
          altro Stato membro ovvero, nel caso di  imprese  marittime,
          almeno un'impresa marittima del gruppo impiega non meno  di
          150 lavoratori marittimi  su  navi  battenti  una  bandiera
          comunitaria e almeno un'altra impresa marittima del  gruppo
          impiega  non  meno  di  150  lavoratori  su  navi  battenti
          un'altra bandiera comunitaria; 
                e) rappresentanti dei  lavoratori,  i  rappresentanti
          dei  lavoratori  ai  sensi  delle  leggi  e  degli  accordi
          collettivi vigenti; 
                f)  direzione   centrale,   la   direzione   centrale
          dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel  caso  di  un
          gruppo di imprese di dimensioni  comunitarie,  dell'impresa
          controllante o il dirigente cui, in entrambi i casi,  siano
          state  delegate,  a  norma   dell'art.   4,   le   relative
          attribuzioni e competenze; 
                g) informazione, la trasmissione di dati da parte del
          datore di  lavoro  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per
          consentire a questi ultimi  di  prendere  conoscenza  della
          questione trattata e di esaminarla. L'informazione  avviene
          nei tempi, secondo modalita' e con un contenuto appropriati
          che  consentano  ai  rappresentanti   dei   lavoratori   di
          procedere a  una  valutazione  approfondita  dell'eventuale
          impatto e di preparare, se del caso, la  consultazione  con
          l'organo competente dell'impresa di dimensioni  comunitarie
          o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie; 
                h) consultazione, l'instaurazione di un dialogo e  lo
          scambio di opinioni tra i rappresentanti dei  lavoratori  e
          la  direzione  centrale  o  qualsiasi  altro   livello   di
          direzione piu' appropriato, nei tempi, secondo modalita'  e
          con  contenuti  che  consentano   ai   rappresentanti   dei
          lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute,
          di esprimere, entro un termine ragionevole,  un  parere  in
          merito alle misure proposte alle quali la consultazione  si
          riferisce,  ferme   restando   le   responsabilita'   della
          direzione,  che  puo'  essere  tenuto   in   considerazione
          all'interno dell'impresa di dimensioni  comunitarie  o  del
          gruppo di imprese di dimensioni comunitarie; 
                i) comitato aziendale europeo, il comitato  istituito
          conformemente all'art. 1, comma 2,  all'art.  9,  comma  2,
          lettera b), e comma 6, o alle disposizioni dell'art. 16,  e
          costituito da  dipendenti  dall'impresa  o  dal  gruppo  di
          imprese di dimensioni comunitarie di cui all'art. 9,  comma
          2,  lettera  a),   onde   attuare   l'informazione   e   la
          consultazione dei lavoratori; 
                l)   delegazione   speciale   di   negoziazione,   la
          delegazione  istituita  conformemente   all'art.   6,   per
          negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Cae
          ovvero di una procedura per l'informazione e  consultazione
          dei lavoratori ai sensi dell'art. 1, comma 2. 
              2. Ai fini  del  presente  decreto,  le  soglie  minime
          prescritte per il computo  dei  dipendenti  si  basano  sul
          numero medio  ponderato  mensile  di  lavoratori  impiegati
          negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo  parziale  sono
          computati proporzionalmente all'attivita' svolta  ai  sensi
          dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo  25  febbraio
          2000, n. 61, come modificato  dal  decreto  legislativo  26
          febbraio  2001,  n.  100.  Sono  esclusi  dal   computo   i
          lavoratori in prova e a domicilio.». 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto  legislativo  22
          giugno 2012, n. 113, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  12  (Tutela  e  ruolo  dei  rappresentanti   dei
          lavoratori). - 1. I membri del  Cae  dispongono,  ai  sensi
          dell'art. 9, comma 2, lettera e), dei mezzi  necessari  per
          l'applicazione dei diritti derivanti dal  presente  decreto
          legislativo,   per   rappresentare   collettivamente    gli
          interessi dei  lavoratori  dell'impresa  o  del  gruppo  di
          imprese di dimensioni comunitarie. Inoltre, i membri  della
          delegazione   speciale    di    negoziazione,    dipendenti
          dall'impresa  o  dal  gruppo  di  imprese   di   dimensioni
          comunitarie, i membri del Cae, nonche' i rappresentanti dei
          lavoratori che  operano  nell'ambito  della  procedura  per
          l'informazione  e  la  consultazione,  hanno  diritto,   se
          dipendenti dalla sede italiana, per l'espletamento del loro
          mandato, a permessi retribuiti, in misura non  inferiore  a
          otto ore trimestrali, consensualmente  assorbibili  fino  a
          concorrenza  in  caso  di  accordi  che  abbiano  stabilito
          condizioni di miglior favore  rispetto  a  quanto  previsto
          dalla legge vigente. Agli stessi si applicano  altresi'  le
          disposizioni contenute negli articoli 22 e 24  della  legge
          20 maggio 1970, n. 300. In  caso  di  lavoratori  marittimi
          resta fermo quanto  previsto  dall'art.  35,  terzo  comma,
          della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
              2. In considerazione  della  durata  prevedibile  degli
          incontri,  dell'oggetto  e  del   luogo   delle   riunioni,
          l'accordo di cui all'art. 9 puo' prevedere  ulteriori  otto
          ore annuali. 
              3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10,  i  membri
          del Cae informano i  rappresentanti  dei  lavoratori  degli
          stabilimenti o delle imprese di un  gruppo  di  imprese  di
          dimensioni comunitarie o,  in  assenza  di  rappresentanti,
          l'insieme  dei  lavoratori  riguardo  alla  sostanza  e  ai
          risultati  della  procedura   per   l'informazione   e   la
          consultazione  attuata  a  norma   del   presente   decreto
          legislativo. 
              4. Se e in quanto  cio'  sia  necessario  all'esercizio
          delle  loro  funzioni  di  rappresentanza  in  un  contesto
          internazionale, i  membri  della  delegazione  speciale  di
          negoziazione e del Cae  usufruiscono  di  formazione  senza
          perdita di  retribuzione.  I  contenuti  della  formazione,
          considerando   gli   accordi   in   atto,    sono    decisi
          congiuntamente  tra  direzione  centrale  ed  il   comitato
          ristretto o, ove non esistente, il Cae. 
              4-bis.  Un  membro  della   delegazione   speciale   di
          negoziazione o del Cae,  o  il  suo  supplente,  che  siano
          componenti dell'equipaggio  di  una  nave  marittima,  sono
          autorizzati a partecipare a una riunione della  delegazione
          speciale di negoziazione o del  Cae  o  a  qualsiasi  altra
          riunione   tenuta   nell'ambito   delle    procedure    per
          l'informazione e la consultazione, se, quando  la  riunione
          ha luogo, tali membri o i rispettivi supplenti non sono  in
          mare ne' si trovano in un porto  di  un  paese  diverso  da
          quello in cui ha  sede  la  societa'  di  navigazione.  Ove
          possibile, le riunioni sono fissate in modo  da  facilitare
          la partecipazione dei membri, o  dei  loro  supplenti,  che
          sono componenti dell'equipaggio di navi marittime. Nel caso
          in  cui  un  membro  di   una   delegazione   speciale   di
          negoziazione o di un Cae o  il  suo  supplente,  che  siano
          componenti dell'equipaggio di una nave marittima, non siano
          in grado  di  presenziare  a  una  riunione,  si  considera
          l'eventualita' di fare ricorso, ove possibile,  alle  nuove
          tecnologie d'informazione e di comunicazione.».