LEGGE 29 maggio 1982, n. 297

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2022)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                          Fondo di garanzia 
 
 
  E' istituito presso l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
il "Fondo di garanzia per il trattamento di  fine  rapporto"  con  lo
scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso  di  insolvenza  del
medesimo nel pagamento del  trattamento  di  fine  rapporto,  di  cui
all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori  o  loro
aventi diritto. 
  Trascorsi quindici giorni dal deposito dello  stato  passivo,  reso
esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo  1942,
n.  267,  ovvero  dopo  la  pubblicazione  della  sentenza   di   cui
all'articolo 99  dello  stesso  decreto,  per  il  caso  siano  state
proposte opposizioni  o  impugnazioni  riguardanti  il  suo  credito,
ovvero  dalla  pubblicazione  della  sentenza  di  omologazione   del
concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto  possono
ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del  trattamento
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti  accessori,  previa
detrazione delle somme eventualmente corrisposte. 
  Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro  di  cui
all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la  domanda
di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto  di
ammissione al passivo o dopo  la  sentenza  che  decide  il  giudizio
insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. 
  Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione  coatta  amministrativa
la domanda puo'  essere  presentata  trascorsi  quindici  giorni  dal
deposito dello stato passivo,  di  cui  all'articolo  209  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n.  267,  ovvero,  ove  siano  state  proposte
opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito  di  lavoro,  dalla
sentenza che decide su di esse. 
  4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel  caso  in
cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul  territorio
di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro
Stato  membro  ed  in  tale  Stato  sottoposta   ad   una   procedura
concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto
la sua attivita' in Italia. 
  Qualora il datore di lavoro, non  soggetto  alle  disposizioni  del
regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  non  adempia,  in  caso  di
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,   alla   corresponsione   del
trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i
suoi aventi diritto  possono  chiedere  al  fondo  il  pagamento  del
trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito  dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito  relativo  a
detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in  tutto
o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in
materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. 
  Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto  nei  casi
in  cui  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  e  la  procedura
concorsuale   od   esecutiva   siano   intervenute    successivamente
all'entrata in vigore della presente legge. 
  I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto  e  quinto  comma  del
presente articolo sono eseguiti  dal  fondo  entro  60  giorni  dalla
richiesta  ((...))  ((mediante  accredito  sul  conto  corrente   del
beneficiario)). Il fondo ((, previa  esibizione  della  contabile  di
pagamento,)) e' surrogato di diritto al lavoratore o ai  suoi  aventi
causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei  datori  di  lavoro
((e degli eventuali condebitori solidali)) ai  sensi  degli  articoli
2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. 
  Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta  una  contabilita'
separata nella gestione  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  la
disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico  dei  datori
di lavoro  pari  allo  0,03  per  cento  della  retribuzione  di  cui
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a  decorrere  dal
periodo di paga in corso al 1 luglio 1982.  Per  tale  contributo  si
osservano le stesse disposizioni  vigenti  per  l'accertamento  e  la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo  pensioni  dei  lavoratori
dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia  non  possono  in
alcun  modo  essere  utilizzate   al   di   fuori   della   finalita'
istituzionale del fondo stesso. Al fine  di  assicurare  il  pareggio
della gestione, l'aliquota contributiva puo'  essere  modificata,  in
diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sentito
il  consiglio  di  amministrazione  dell'INPS,   sulla   base   delle
risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. 
  Il  datore  di  lavoro   deve   integrare   le   denunce   previste
dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge  6  luglio  1978,  n.
352, convertito, con modificazione, nella legge  4  agosto  1978,  n.
467, con l'indicazione  dei  dati  necessari  all'applicazione  delle
norme contenute nel  presente  articolo  nonche'  dei  dati  relativi
all'accantonamento     effettuato     nell'anno     precedente     ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito  del  lavoratore.
Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo,  terzo
e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le  disposizioni
del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. 
  Per i giornalisti e per i  dirigenti  di  aziende  industriali,  il
fondo di garanzia per il trattamento di  fine  rapporto  e'  gestito,
rispettivamente,   dall'Istituto   nazionale   di   previdenza    dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali.