stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2017, n. 21

Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (17G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2018)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-3-2017
al: 27-6-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n.  243  del  2012,
che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle  province,
delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,  sia  nella  fase  di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo  non  negativo,  in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,  come
eventualmente modificato  ai  sensi  dell'articolo  10  della  stessa
legge; 
  Visto l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina  il
ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; 
  Visti i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10 che prevedono che le
operazioni   di   indebitamento   -   consentite    per    finanziare
esclusivamente  spese  di  investimento  -   sono   effettuate   solo
contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di  durata  non
superiore  alla  vita  utile  dell'investimento,   nei   quali   sono
evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui   singoli
esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di  copertura  degli
oneri corrispondenti; 
  Visto, in particolare, il comma 3 del  predetto  articolo  10,  che
prevede che le suddette operazioni di indebitamento e  le  operazioni
di investimento realizzate attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla  base
di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per
l'anno di riferimento, il rispetto del saldo  di  cui  al  richiamato
articolo 9, comma  1,  della  citata  legge  n.  243  del  2012,  del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa
la medesima regione; 
  Visto, altresi', il comma 4 del predetto articolo 10,  che  prevede
che le richiamate operazioni  di  indebitamento  e  di  investimento,
realizzate attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti non soddisfatte  dalle  intese  di  cui  al
comma 3,  sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al  richiamato
articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali; 
  Visto il comma 5 del citato  articolo  10,  che  prevede  che,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
d'intesa con la Conferenza unificata,  sono  disciplinati  criteri  e
modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo
articolo  10,  ivi  incluse  le  modalita'   attuative   del   potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato altresi' che il comma  5  del  richiamato  articolo  10
prevede che lo schema di decreto in parola e' trasmesso  alle  Camere
per  l'espressione  del   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti  per  i  profili  di  carattere  finanziario  che   devono
esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i  quali
il decreto puo' essere comunque adottato; 
  Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di
attuazione  dell'articolo   120   della   Costituzione   sul   potere
sostitutivo; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti e, in  particolare,
l'articolo  2  che  prevede   l'istituzione   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze della banca dati  per  il  monitoraggio
delle opere pubbliche (BDAP-MOP); 
  Visti i commi 506,  507  e  508  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, recanti misure sanzionatorie  a  carico  degli
enti territoriali in caso di  mancata  intesa  regionale,  inutilizzo
degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese  regionali
e dei patti di solidarieta'  nazionale  ovvero  mancata  trasmissione
delle informazioni richieste; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere all'adozione del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e
le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  al  richiamato
articolo 10 della legge n. 243 del 2012,  ivi  incluse  le  modalita'
attuative del potere sostitutivo dello Stato; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del  1°
dicembre 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 12 gennaio 2017; 
  Acquisiti i pareri della V commissione della Camera dei deputati in
data  7  febbraio  2017  e  della  V  commissione  del  Senato  della
Repubblica in data 8 febbraio 2017; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le intese  regionali  di  cui  all'articolo  2  disciplinano  le
operazioni di  investimento  realizzate  attraverso  indebitamento  o
utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi  precedenti
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre  2012,  n.
243. Le operazioni di  cui  al  periodo  precedente  assicurano,  per
ciascun  anno  di  riferimento,  il  rispetto  del   saldo   di   cui
all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa
la medesima regione. 
  2.  I  patti  di  solidarieta'  nazionale  di  cui  all'articolo  4
disciplinano le  operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso
indebitamento o  utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione  degli
esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di  Trento
e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui
all'articolo  2.  Le  operazioni  di  cui   al   periodo   precedente
assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre  2012,  n.  243,
del complesso degli enti territoriali. 
  3. Restano ferme le operazioni di  investimento  dei  singoli  enti
territoriali effettuate attraverso  il  ricorso  all'indebitamento  e
l'utilizzo  dei   risultati   di   amministrazione   degli   esercizi
precedenti, nel rispetto del proprio saldo  di  cui  all'articolo  9,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; le predette operazioni
non costituiscono oggetto del presente decreto. 
  4. Fermo restando il rispetto del  saldo  di  cui  all'articolo  9,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  del  complesso  degli
enti territoriali delle regioni o delle province  autonome,  compresa
la medesima  regione  o  provincia  autonoma,  alle  regioni  e  alle
province autonome che esercitano le funzioni in  materia  di  finanza
locale in via esclusiva  le  disposizioni  del  presente  decreto  si
applicano compatibilmente con gli  statuti  speciali  e  le  relative
norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in  materia
di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di  comunicazione  di
cui al comma 9 dell'articolo 2,  riferiti  al  complesso  degli  enti
territoriali delle regioni  o  delle  province  autonome,  nei  tempi
concordati con le predette autonomie speciali. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale -Serie Generale n. 214  del  12  settembre  1988,
          S.O. 
              La legge 24 dicembre 2012,  n.  243  (Disposizioni  per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12. 
              Si riporta l'art. 81, sesto comma, della Costituzione: 
              "Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,  le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei
          principi definiti con legge costituzionale.". 
              Si riporta l'art. 9  della  citata  legge  24  dicembre
          2012, n. 243: 
              "Art. 9. (Equilibrio dei bilanci delle regioni e  degli
          enti locali). 
              1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
          delle citta' metropolitane e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,
          sia nella fase di previsione che di rendiconto,  conseguono
          un saldo non negativo, in termini  di  competenza,  tra  le
          entrate  finali  e  le  spese  finali,  come  eventualmente
          modificato ai sensi dell'articolo 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
              2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente
          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore
          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto
          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.
          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato
          puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 
              [3. Abrogato] 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
                a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
                b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
                c) destinazione dei proventi delle sanzioni a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.". 
              Si riporta l'art. 10 della  citata  legge  24  dicembre
          2012, n. 243: 
              "Art. 10. (Ricorso  all'indebitamento  da  parte  delle
          regioni e degli enti locali). 
              1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni,
          dei comuni, delle province, delle  citta'  metropolitane  e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   e'
          consentito   esclusivamente   per   finanziare   spese   di
          investimento con le modalita' e  nei  limiti  previsti  dal
          presente articolo e dalla legge dello Stato. 
              2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  operazioni   di
          indebitamento   sono   effettuate   solo    contestualmente
          all'adozione  di  piani  di  ammortamento  di  durata   non
          superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
          evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui
          singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di
          copertura degli oneri corrispondenti. 
              3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti sono effettuate sulla base  di  apposite  intese
          concluse in ambito regionale che garantiscano,  per  l'anno
          di riferimento, il rispetto del saldo di  cui  all'articolo
          9, comma 1, del complesso  degli  enti  territoriali  della
          regione interessata, compresa la medesima regione. 
              4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
          sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
          nazionali.  Resta  fermo  il  rispetto  del  saldo  di  cui
          all'articolo  9,  comma  1,  del   complesso   degli   enti
          territoriali. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
          sono disciplinati criteri e  modalita'  di  attuazione  del
          presente articolo, ivi incluse le modalita'  attuative  del
          potere sostitutivo  dello  Stato,  in  caso  di  inerzia  o
          ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano. Lo schema  del  decreto  e'  trasmesso
          alle Camere per l'espressione del parere delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i   profili   di   carattere
          finanziario. I pareri sono espressi entro  quindici  giorni
          dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'  essere
          comunque adottato.". 
              La legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132. 
              La  legge  costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248. 
              Si riporta l'art. 8 della citata legge 5  giugno  2003,
          n. 131: 
              "Art.    8.(Attuazione    dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.". 
              Il  decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              La legge 5 maggio 2009, n. 42  (Delega  al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119
          della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          6 maggio 2009, n. 103. 
              Si riporta l'art. 119 della Costituzione: 
              "Art.  119.  I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.". 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 2  della  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              " Art. 1 (Ambito di intervento) . 
              1. La presente legge costituisce  attuazione  dell'art.
          119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata  e
          di  spesa  di  comuni,  province,  citta'  metropolitane  e
          regioni e  garantendo  i  principi  di  solidarieta'  e  di
          coesione sociale, in maniera  da  sostituire  gradualmente,
          per tutti i livelli di governo,  il  criterio  della  spesa
          storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione
          e l'effettivita' e la trasparenza del controllo democratico
          nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente  legge
          reca disposizioni volte a  stabilire  in  via  esclusiva  i
          principi  fondamentali  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica  e  del   sistema   tributario,   a   disciplinare
          l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per
          i territori  con  minore  capacita'  fiscale  per  abitante
          nonche'  l'utilizzazione   delle   risorse   aggiuntive   e
          l'effettuazione degli interventi speciali di  cui  all'art.
          119,  quinto  comma,  della  Costituzione  perseguendo   lo
          sviluppo delle aree sottoutilizzate nella  prospettiva  del
          superamento del dualismo economico  del  Paese.  Disciplina
          altresi' i  principi  generali  per  l'attribuzione  di  un
          proprio patrimonio a comuni, province, citta' metropolitane
          e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
          finanziario, di Roma capitale. 
              2. Alle regioni a statuto  speciale  ed  alle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   si   applicano,   in
          conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni
          di cui agli articoli 15, 22 e 27." 
              "Art. 2 (Oggetto e finalita'). 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  trenta
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti   legislativi   aventi   ad   oggetto
          l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al  fine  di
          assicurare,  attraverso   la   definizione   dei   principi
          fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
          sistema tributario e  la  definizione  della  perequazione,
          l'autonomia  finanziaria  di   comuni,   province,   citta'
          metropolitane e regioni nonche' al fine  di  armonizzare  i
          sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio  dei  medesimi
          enti e i relativi termini di presentazione e  approvazione,
          in funzione delle esigenze di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica. 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
                a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa  e  maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
                b) lealta'  istituzionale  fra  tutti  i  livelli  di
          governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
                c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
                d) coinvolgimento dei diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
                e) attribuzione di risorse autonome ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui all'art.  118  della
          Costituzione; le risorse  derivanti  dai  tributi  e  dalle
          entrate  propri  di   regioni   ed   enti   locali,   dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
                f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle funzioni fondamentali di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
                g) adozione per le proprie politiche di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
                h) adozione di regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
                i) previsione dell'obbligo di pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
                l) salvaguardia dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
                m)  superamento  graduale,  per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
                  1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
          livelli essenziali di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
          p), della Costituzione; 
                  2) della perequazione della capacita'  fiscale  per
          le altre funzioni; 
                n)  rispetto  della  ripartizione  delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
                o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
                p) tendenziale correlazione tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
                q) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
                  1) istituire tributi regionali e locali; 
                  2) determinare le variazioni delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
                r) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate  dalle  concessioni  di  coltivazione  di   cui
          all'art. 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
          625, e successive modificazioni; 
                s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
                t) esclusione di interventi sulle basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),  numeri  1)  e  2),
          essi sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
          conferite, solo se prevedono  la  contestuale  adozione  di
          misure per la completa compensazione  tramite  modifica  di
          aliquota  o  attribuzione  di  altri   tributi   e   previa
          quantificazione finanziaria  delle  predette  misure  nella
          Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono
          accompagnati da una riduzione  di  funzioni  amministrative
          dei livelli di governo i cui  tributi  sono  oggetto  degli
          interventi medesimi,  la  compensazione  e'  effettuata  in
          misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; 
                u)  previsione   di   strumenti   e   meccanismi   di
          accertamento e  di  riscossione  che  assicurino  modalita'
          efficienti di  accreditamento  diretto  o  di  riversamento
          automatico del riscosso agli  enti  titolari  del  tributo;
          previsione che i tributi  erariali  compartecipati  abbiano
          integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; 
                v) definizione di modalita' che assicurino a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
                z)  premialita'   dei   comportamenti   virtuosi   ed
          efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria,  nella
          gestione  finanziaria  ed   economica   e   previsione   di
          meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
          equilibri economico-finanziari o non assicurano  i  livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione o  l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione, o qualora  gli  scostamenti
          dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della  presente
          legge abbiano caratteristiche  permanenti  e  sistematiche,
          adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          lettera  e),  che  sono  commisurate  all'entita'  di  tali
          scostamenti e possono comportare l'applicazione  di  misure
          automatiche per l'incremento delle  entrate  tributarie  ed
          extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi  il
          potere sostitutivo di  cui  all'art.  120,  secondo  comma,
          della Costituzione, secondo  quanto  disposto  dall'art.  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo  il  principio
          di responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
                aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z)
          a carico degli enti inadempienti si  applichino  anche  nel
          caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione
          dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h),  o  nel
          caso di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica; 
                bb) garanzia del mantenimento di un adeguato  livello
          di flessibilita' fiscale nella costituzione di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
                cc) previsione di una adeguata flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
                dd) trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni  di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); 
                ee) riduzione della imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della Costituzione; 
                ff) definizione di una disciplina dei tributi  locali
          in modo da consentire anche una piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
                gg) individuazione di strumenti idonei a favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
                hh) territorialita' dei tributi regionali e locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'art. 119 della Costituzione; 
                ii)   tendenziale   corrispondenza   tra    autonomia
          impositiva e autonomia di gestione  delle  proprie  risorse
          umane  e  strumentali  da  parte  del   settore   pubblico;
          previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
          livelli di  governo  nella  gestione  della  contrattazione
          collettiva; 
                ll) certezza delle risorse e  stabilita'  tendenziale
          del quadro di finanziamento, in misura corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
                mm) individuazione, in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da  sancire  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate
          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da
          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni
          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'art. 3 e delle Commissioni parlamentari competenti  per
          le conseguenze  di  carattere  finanziario,  entro  novanta
          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel
          termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  il  Consiglio   dei   ministri   delibera,
          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.
          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
          cui l'intesa non e' stata raggiunta. 
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa. 
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali. 
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma  2  dell'art.  20.  Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali. (2) 
              7. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4.". 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              La  legge  31  dicembre  2009,   n.   196   (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.. 
              Si riporta l'art. 30 della  citata  legge  31  dicembre
          2009, n. 196: 
              "Art. 30.(Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente). 
              1. Le leggi pluriennali  di  spesa  in  conto  capitale
          quantificano la spesa complessiva e le quote di  competenza
          attribuite a ciascun anno interessato. Ai  sensi  dell'art.
          23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote
          sono rimodulate in relazione a quanto  previsto  nel  piano
          finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al  disegno
          di legge  di  bilancio  e'  data  apposita  evidenza  delle
          rimodulazioni proposte. 
              2. Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  possono
          assumere impegni  nei  limiti  dell'intera  somma  indicata
          dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono,
          comunque, essere contenuti nei limiti delle  autorizzazioni
          annuali di bilancio. Le  somme  stanziate  annualmente  nel
          bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni  di  spese
          pluriennali, non impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio,
          con l'esclusione di quelle riferite  ad  autorizzazioni  di
          spese permanenti, possono essere reiscritte, con  la  legge
          di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi  in
          relazione a  quanto  previsto  nel  piano  finanziario  dei
          pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato  di  cui
          al comma 1. 
              3. Le leggi di spesa che  autorizzano  l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
                a) autorizzazione concessa al beneficiario, a  valere
          sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con
          istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
          carico dello Stato.  In  tal  caso  il  debito  si  intende
          assunto dallo  Stato  che  provvede,  attraverso  specifica
          delega del beneficiario medesimo, ad erogare il  contributo
          direttamente all'istituto di credito; 
                b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
          le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
          tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio  per  i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
              6.  Le  leggi   di   spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
          sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b). Nel  caso  in  cui
          l'onere a regime e' superiore  a  quello  indicato  per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
              7. 
              8.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
              9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  introduzione  della  valutazione  nella  fase  di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
                b) predisposizione da parte del Ministero  competente
          di  linee  guida  obbligatorie  e  standardizzate  per   la
          valutazione degli investimenti; 
                c) garanzia di indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
                d) potenziamento e sistematicita'  della  valutazione
          ex post sull'efficacia  e  sull'utilita'  degli  interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
                e) separazione  del  finanziamento  dei  progetti  da
          quello  delle  opere  attraverso  la  costituzione  di  due
          appositi fondi. Al «fondo progetti»  si  accede  a  seguito
          dell'esito  positivo   della   procedura   di   valutazione
          tecnico-economica degli studi di  fattibilita';  al  «fondo
          opere»  si  accede  solo  dopo   il   completamento   della
          progettazione definitiva; 
                f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
                g)  previsione  di  un  sistema   di   verifica   per
          l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi   previsti   con
          automatico definanziamento in caso di mancato  avvio  delle
          opere entro i termini stabiliti. 
              10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
          8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili   finanziari   entro   sessanta   giorni   dalla
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              [11. Per i tre esercizi finanziari successivi a  quello
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, su  proposta  adeguatamente  motivata  dei  Ministri
          competenti,  che  illustri  lo  stato  di  attuazione   dei
          programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa  valutazione
          delle cause che ne determinano la necessita' e al  fine  di
          evitare   l'insorgenza   di   possibili   contenziosi   con
          conseguenti oneri, puo' prorogare di un  ulteriore  anno  i
          termini di conservazione dei  residui  passivi  relativi  a
          spese in conto capitale.". 
              Si riporta l'art. 2 del citato decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229: 
              "Art. 2. (Comunicazione dei dati). 
              1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e  procedurali
          relativi alle opere pubbliche rilevati mediante  i  sistemi
          informatizzati di cui all'art. 1, a  decorrere  dalla  data
          prevista  dal  decreto  di  cui  all'art.  5,   sono   resi
          disponibili dai soggetti di cui al  medesimo  art.  1,  con
          cadenza  almeno  trimestrale,  salvo   differenti   cadenze
          previste nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, alla
          banca dati istituita presso il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato,  ai  sensi
          dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  di
          seguito  denominata  «banca  dati   delle   amministrazioni
          pubbliche»." 
              La  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2017-2019)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre  2016,  n.
          297, S.O.. 
              Si riportano i commi 506, 507 e 508 dell'art.  1  della
          citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              "506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di  Bolzano   che   non   sanciscono   l'intesa   regionale
          disciplinata dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di cui  all'art.  10,  comma  5,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  243,  si  applicano,  nell'esercizio  al
          quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al
          comma 475, lettere c) ed e), del presente articolo. 
              507.  Qualora  gli   spazi   finanziari   concessi   in
          attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di   solidarieta'
          previsti dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui  all'art.  10,  comma  5,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243,  non  siano  totalmente  utilizzati,
          l'ente  territoriale  non   puo'   beneficiare   di   spazi
          finanziari nell'esercizio finanziario successivo. 
              508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di  spazi
          finanziari concessi in attuazione delle intese e dei  patti
          di solidarieta' previsti dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma  5,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.   243,   non   effettui   la
          trasmissione  delle  informazioni  richieste  dal  medesimo
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo'
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
          anche con riferimento ai  processi  di  stabilizzazione  in
          atto, fino a quando non abbia adempiuto.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti agli articoli 9 e 10 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243, si veda nelle note alle premesse.