COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 31.

  La  Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione  della  famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
  Protegge  la  maternita',  l'infanzia e la gioventu', favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.