LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. (13G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2017)
Testo in vigore dal: 13-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali 
 
  1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano e' consentito  esclusivamente  per  finanziare
spese di investimento con le modalita'  e  nei  limiti  previsti  dal
presente articolo e dalla legge dello Stato. 
  2. In attuazione del comma 1, le operazioni di  indebitamento  sono
effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento
di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei  quali
sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte  sui  singoli
esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di  copertura  degli
oneri corrispondenti. 
  ((3. Le operazioni  di  indebitamento  di  cui  al  comma  2  e  le
operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati  di  amministrazione   degli   esercizi   precedenti   sono
effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale
che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, del complesso  degli  enti  territoriali
della regione interessata, compresa la medesima regione)). 
  ((4. Le operazioni  di  indebitamento  di  cui  al  comma  2  e  le
operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati  di  amministrazione   degli   esercizi   precedenti,   non
soddisfatte dalle intese di cui al comma  3,  sono  effettuate  sulla
base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del
saldo di cui all'articolo  9,  comma  1,  del  complesso  degli  enti
territoriali)). 
  ((5. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono  disciplinati
criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi  incluse
le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso  alle  Camere
per  l'espressione  del   parere   delle   commissioni   parlamentari
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato)). ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (in
G.U. 1a s.s.  16/4/2014,  n.  17),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del  pareggio  di
bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione),
nella parte in cui non prevede la parola «tecnica»,  dopo  le  parole
«criteri e  modalita'  di  attuazione»  e  prima  delle  parole  «del
presente articolo»". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre  -
6 dicembre 2017, n. 252 (in G.U.  1ª  s.s.  13/12/2017,  n.  50),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,
lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 "nella parte  in  cui,
nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243 (Disposizioni per l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione),
non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e  modalita'
di attuazione» e  prima  delle  parole  «del  presente  articolo»"  e
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  1,  lettera  c),
della legge n. 164 del 2016  "nella  parte  in  cui,  nel  sostituire
l'art. 10, comma 5, della legge n.  243  del  2012,  prevede  «,  ivi
incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in
caso di inerzia o ritardo da parte delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano»".