LEGGE 12 agosto 2016, n. 164

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. (16G00178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2017)
Testo in vigore dal: 14-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
   Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
 
  1. All'articolo 10 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le  operazioni  di  indebitamento  di  cui  al  comma  2  e  le
operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati  di  amministrazione   degli   esercizi   precedenti   sono
effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale
che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, del complesso  degli  enti  territoriali
della regione interessata, compresa la medesima regione»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le  operazioni  di  indebitamento  di  cui  al  comma  2  e  le
operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati  di  amministrazione   degli   esercizi   precedenti,   non
soddisfatte dalle intese di cui al comma  3,  sono  effettuate  sulla
base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del
saldo di cui all'articolo  9,  comma  1,  del  complesso  degli  enti
territoriali»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono  disciplinati
criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi  incluse
le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso  alle  Camere
per  l'espressione  del   parere   delle   commissioni   parlamentari
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato». ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 6 dicembre 2017,
n.  252  (in  G.U.  1ª  s.s.  13/12/2017,  n.  50),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  1,  lettera  c),
della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24  dicembre
2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle  regioni  e
degli enti locali), nella parte in cui,  nel  sostituire  l'art.  10,
comma 5, della legge 24  dicembre  2012,  n.  243  (Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione),  non  prevede  la
parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di  attuazione»
e prima delle parole «del  presente  articolo»"  e  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge  n.  164
del 2016, nella parte in cui, nel  sostituire  l'art.  10,  comma  5,
della legge n. 243 del 2012, prevede  «,  ivi  incluse  le  modalita'
attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso  di  inerzia  o
ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano»".