COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 29.

  La  Repubblica  riconosce  i  diritti  della famiglia come societa'
naturale fondata sul matrimonio.
  Il  matrimonio  e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi,  con  i  limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita'
familiare.