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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
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Testo in vigore dal: 1-1-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo  5,  in  materia  di  abuso  del  diritto  ed
elusione fiscale, l'articolo 6, in materia, tra l'altro, di  gestione
del rischio fiscale, di governance aziendale e di tutoraggio, nonche'
l'articolo 8, comma  2  in  materia  di  raddoppio  dei  termini  per
l'accertamento; 
  Ritenuto che, relativamente all'articolo 5 della legge  n.  23  del
2014,  le  disposizioni  legislative  delegate   vanno   emanate   in
attuazione del diritto dell'Unione europea in materia  di  abuso  del
diritto  fiscale,  dei  principi   costituzionali   di   eguaglianza,
legalita',  capacita'  contributiva  e  di  certezza   dei   rapporti
giuridici,  nonche'  dei  principi  dello  Statuto  dei  diritti  del
contribuente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari per materia e per
profili di carattere finanziario della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Visti i pareri  della  VI  Commissione  finanze  della  Camera  dei
deputati dell'11 giugno 2015, della 6ª Commissione finanze  e  tesoro
del Senato della Repubblica del 10 giugno 2015 e della V  Commissione
bilancio della Camera dei Deputati del 24 giugno 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2015; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente 
 
  1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive  modificazioni,
dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art.  10-bis  (Disciplina  dell'abuso  del  diritto   o   elusione
fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una  o  piu'  operazioni
prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme
fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi  fiscali  indebiti.  Tali
operazioni non sono opponibili all'amministrazione  finanziaria,  che
ne disconosce i vantaggi determinando  i  tributi  sulla  base  delle
norme e dei principi elusi e  tenuto  conto  di  quanto  versato  dal
contribuente per effetto di dette operazioni. 
  2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
  a) operazioni prive di sostanza economica i fatti,  gli  atti  e  i
contratti, anche tra loro  collegati,  inidonei  a  produrre  effetti
significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici  di  mancanza
di  sostanza  economica,  in  particolare,  la  non  coerenza   della
qualificazione delle singole operazioni con il  fondamento  giuridico
del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo  degli  strumenti
giuridici a normali logiche di mercato; 
  b) vantaggi fiscali  indebiti  i  benefici,  anche  non  immediati,
realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con  i
principi dell'ordinamento tributario. 
  3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le  operazioni
giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche  di
ordine organizzativo o gestionale,  che  rispondono  a  finalita'  di
miglioramento   strutturale   o   funzionale   dell'impresa    ovvero
dell'attivita' professionale del contribuente. 
  4. Resta ferma la liberta' di scelta del  contribuente  tra  regimi
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un
diverso carico fiscale. 
  5. Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura  e
con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge  per  conoscere
se  le  operazioni  che  intende  realizzare,  o  che   siano   state
realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza
e' presentata prima della scadenza dei termini per  la  presentazione
della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi  tributari
connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. 
  6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con
apposito atto, preceduto, a  pena  di  nullita',  dalla  notifica  al
contribuente di una richiesta di  chiarimenti  da  fornire  entro  il
termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
si ritiene configurabile un abuso del diritto. 
  7. La richiesta di chiarimenti e'  notificata  dall'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo  60  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni,  entro  il  termine  di  decadenza  previsto  per   la
notificazione dell'atto impositivo. Tra la data  di  ricevimento  dei
chiarimenti ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  assegnato  al
contribuente per rispondere alla  richiesta  e  quella  di  decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il  termine  di
decadenza   per   la   notificazione    dell'atto    impositivo    e'
automaticamente prorogato, in  deroga  a  quello  ordinario,  fino  a
concorrenza dei sessanta giorni. 
  8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'atto  impositivo
e' specificamente motivato, a pena di  nullita',  in  relazione  alla
condotta abusiva, alle norme  o  ai  principi  elusi,  agli  indebiti
vantaggi fiscali  realizzati,  nonche'  ai  chiarimenti  forniti  dal
contribuente nel termine di cui al comma 6. 
  9.  L'amministrazione  finanziaria  ha  l'onere  di  dimostrare  la
sussistenza della condotta  abusiva,  non  rilevabile  d'ufficio,  in
relazione agli elementi di cui ai commi 1 e  2.  Il  contribuente  ha
l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali  di  cui
al comma 3. 
  10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi  accertati,
unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni
del presente articolo possono  chiedere  il  rimborso  delle  imposte
pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono
stati disconosciuti dall'amministrazione  finanziaria,  inoltrando  a
tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza  all'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede  nei
limiti dell'imposta  e  degli  interessi  effettivamente  riscossi  a
seguito di tali procedure. 
  12. In  sede  di  accertamento  l'abuso  del  diritto  puo'  essere
configurato  solo  se  i  vantaggi   fiscali   non   possono   essere
disconosciuti contestando la violazione  di  specifiche  disposizioni
tributarie. 
  13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi  penali  tributarie.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative tributarie.». 
  2. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e'  abrogato.  Le
disposizioni che  richiamano  tale  articolo  si  intendono  riferite
all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  in  quanto
compatibili. 
  ((3.  Le  norme  tributarie  che,   allo   scopo   di   contrastare
comportamenti  elusivi,  limitano  deduzioni,   detrazioni,   crediti
d'imposta   o   altre   posizioni   soggettive   altrimenti   ammesse
dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate  qualora  il
contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali  effetti
elusivi  non  possono  verificarsi.  A  tal  fine   il   contribuente
interpella l'amministrazione ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente. Resta ferma la  possibilita'  del  contribuente  di
fornire la dimostrazione di  cui  al  primo  periodo  anche  ai  fini
dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.)) 
  4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della legge  n.  212  del
2000 non si applicano agli accertamenti  e  ai  controlli  aventi  ad
oggetto i diritti doganali di cui all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  che  restano
disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8  e  11  del  decreto
legislativo 8 novembre 1990,  n.  374,  e  successive  modificazioni,
nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea. 
  5. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,
n. 212, hanno  efficacia  a  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  si
applicano anche alle operazioni poste in  essere  in  data  anteriore
alla loro efficacia per le quali, alla stessa  data,  non  sia  stato
notificato il relativo atto impositivo.