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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente. (15G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2015
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vigente al 21/03/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-1-2015
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
introdotto dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6,  lettere  a)  e  b)  del
medesimo articolo 62; 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  "Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria  e  al
codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni; 
  Vista la legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante  "Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante "Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente"; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
"Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,
n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27  ottobre
1988,  n.  470,  sull'anagrafe  e  il   censimento   degli   italiani
all'estero"; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  recante
"Norme  in  materia  di  sistemi  informativi   automatizzati   delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lettera
mm),  della  legge  23  ottobre   1992,   n.   421",   e   successive
modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante "Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile"; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati  personali",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle  statistiche  comunitarie
in materia di migrazione e di protezione internazionale; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della  popolazione
e delle abitazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009  della  Commissione  del  30
novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; 
  Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  e,  in  particolare,  l'articolo  13  che  disciplina   il
Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento  (CE,  Euratom)  n.  1101/2008  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  relativo  alla  trasmissione  all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati  statistici  protetti  dal
segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie,  e  la  Decisione  89/382/CEE,  Euratom  del
Consiglio che istituisce un comitato del programma  statistico  delle
Comunita' europee; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche
europee; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, recante "Approvazione del  Regolamento  recante  il  riordino
dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare,  l'articolo
2, comma 2, lettera c)"; 
  Visto l'articolo 1, comma 306, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2013)",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per  la  prima  attuazione
dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come
modificato dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)"; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari"; 
  Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso  con
pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, che si e' espresso con nota in data 17 aprile 2014; 
  Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta  del  5
agosto 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  25  settembre
2014; 
  Su  proposta  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Subentro alle anagrafi tenute dai comuni 
 
  1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra
gradualmente alle anagrafi tenute dai  comuni  secondo  il  piano  di
subentro  e  le   modalita',   idonee   a   garantire   l'integrita',
l'univocita' e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento.  Nel  subentro
sono  compresi  i  dati  informatizzati  relativi   alle   situazioni
anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate
in formato elettronico. 
  2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del  subentro  sono
sottoposti ai seguenti  controlli  formali  da  parte  del  Ministero
dell'interno: 
    a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe
tributaria, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605; 
    b) verifica di congruita'  con  i  dati  contenuti  nell'ANPR  al
momento del subentro. 
  3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di  statistica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  definiscono
standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita'  dei  dati
registrati nell'ANPR nella fase di subentro. 
  4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito  del  subentro,  i
dati  necessari  all'allineamento  delle  banche  dati  eventualmente
conservate dagli stessi. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente).  -  1.  E'  istituita   presso   il   Ministero
          dell'interno   l'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente  (ANPR),  quale  base  di   dati   di   interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente»   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          «Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero».  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              3. L'ANPR assicura al singolo comune la  disponibilita'
          dei dati anagrafici della  popolazione  residente  e  degli
          strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  competenza
          statale attribuite al sindaco ai  sensi  dell'articolo  54,
          comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei
          servizi per l'interoperabilita' con le banche  dati  tenute
          dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
          Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche,  possono
          altresi'  essere  svolte  utilizzando  i  dati  anagrafici,
          costantemente allineati all'ANPR, eventualmente  conservati
          dai comuni, nelle basi  di  dati  locali.  L'ANPR  consente
          esclusivamente  ai  comuni  la  certificazione   dei   dati
          anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
          n. 223, anche in modalita'  telematica.  I  comuni  inoltre
          possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche  amministrazioni  e
          agli organismi che erogano pubblici  servizi  l'accesso  ai
          dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
          presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,  che
          viene  integrata  con  gli  ulteriori  dati  a   tal   fine
          necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 58; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati  di  cui  all'articolo  74  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
          compatibile con  il  sistema  di  trasmissione  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
          2010.». 
              - La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle
          anagrafi della popolazione residente) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative  all'anagrafe
          tributaria  e  al  codice  fiscale  dei  contribuenti),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, supplemento ordinario. 
              -  La  legge  27  ottobre  1988,  n.  470  (Anagrafe  e
          censimento degli italiani all'estero), e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
          della popolazione residente) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   6
          settembre 1989, n. 323 (Regolamento per l'esecuzione  della
          legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  sull'anagrafe   e   il
          censimento degli italiani all'estero), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1989, n. 223. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 3. - 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte
          le pubbliche  amministrazioni  sono  di  norma  predisposti
          tramite i sistemi informativi automatizzati. 
              2.   Nell'ambito   delle   pubbliche    amministrazioni
          l'immissione, la riproduzione su qualunque  supporto  e  la
          trasmissione di dati,  informazioni  e  documenti  mediante
          sistemi informatici o telematici, nonche'  l'emanazione  di
          atti amministrativi attraverso i medesimi  sistemi,  devono
          essere accompagnate  dall'indicazione  della  fonte  e  del
          responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione  o
          emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e  degli
          atti emessi sia prevista l'apposizione di firma  autografa,
          la stessa e'  sostituita  dall'indicazione  a  stampa,  sul
          documento   prodotto   dal   sistema   automatizzato,   del
          nominativo del soggetto responsabile.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
          semplificazione dell'ordinamento dello  stato  civile),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2000,  n.
          303, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo del  30  marzo  2001,  n.  165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   luglio   2003,   n.   174,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2005,  n.  112,  supplemento
          ordinario. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  862/2007  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle
          statistiche comunitarie  in  materia  di  migrazione  e  di
          protezione internazionale,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 31 luglio 2007, n. L 199. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  763/2008  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  relativo  ai
          censimenti  della  popolazione  e  delle   abitazioni,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13
          agosto 2008, n. L 218. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1201/2009  della  Commissione,
          del 30 novembre 2009, recante l'attuazione del  Regolamento
          (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          per quanto riguarda le specifiche tecniche delle  variabili
          e delle loro classificazioni, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 15 dicembre 2009, n. L 329. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del Regolamento (CE)
          n.  223/2009  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          (relativo  alle  statistiche  europee  e  che   abroga   il
          regolamento  (CE/Euratom)  n.  1101/2008   del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativo   alla   trasmissione
          all'Istituto statistico delle  Comunita'  europee  di  dati
          statistici protetti dal segreto,  il  regolamento  (CE)  n.
          322/97   del   Consiglio,   relativo    alle    statistiche
          comunitarie,  e  la  decisione  89/382/CEE,   Euratom   del
          Consiglio,  che  istituisce  un  comitato   del   programma
          statistico delle Comunita' europee): 
              «Art.  13  (Programma  statistico  europeo).  -  1.  Il
          programma statistico europeo definisce  il  quadro  per  lo
          sviluppo, la produzione  e  la  diffusione  di  statistiche
          europee, nonche' i principali settori e gli obiettivi delle
          iniziative previste per un periodo non superiore  a  cinque
          anni.  Esso  e'  deciso  dal  Parlamento  europeo   e   dal
          Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto  costi-benefici
          sono   valutati   con   la   partecipazione   di    esperti
          indipendenti. 
              2.  Il  programma  statistico  europeo  stabilisce   le
          priorita' riguardo alle esigenze di  informazioni  ai  fini
          dello svolgimento delle  attivita'  della  Comunita'.  Tali
          esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti,
          a livello sia comunitario sia nazionale,  per  produrre  le
          statistiche necessarie, nonche' all'onere di risposta e  ai
          relativi costi per i rispondenti. 
              3. Per l'intero programma  statistico  europeo,  o  per
          parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare
          le priorita' e per ridurre l'onere di risposta. 
              4. La Commissione sottopone il progetto  del  programma
          statistico  europeo  all'esame  preventivo   del   comitato
          dell'SSE. 
              5.  Per  ciascun  programma   statistico   europeo   la
          Commissione, previa consultazione  del  comitato  dell'SSE,
          presenta una relazione  intermedia  relativa  ai  progressi
          effettuati e una  relazione  di  valutazione  finale  e  le
          trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.». 
              - Il  Regolamento  (UE)  n.  1260/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo  le
          statistiche  demografiche  europee,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 10 dicembre 2013, n.
          L 330. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  2,  lett.  c)
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto
          nazionale di statistica): 
              «Art. 2 (Compiti dell'ISTAT). - 2. L'ISTAT  esercita  i
          compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6
          settembre 1989, n. 322, anche al fine  di  dare  attuazione
          alle  disposizioni  contenute  nel  regolamento   (CE)   n.
          223/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  dell'11
          marzo  2009  e  nel  regolamento  (CE)  n.   177/2008   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  20  febbraio  2008,
          nonche'   di   recepire   i   principi   contenuti    nella
          raccomandazione della Commissione  europea  del  25  maggio
          2005, relativa alla  indipendenza,  all'integrita'  e  alla
          responsabilita' delle  autorita'  statistiche  nazionali  e
          comunitarie, provvedendo: 
                a) (Omissis); 
                b) (Omissis); 
                c) a definire i metodi e i formati da  utilizzare  da
          parte delle pubbliche  amministrazioni  per  lo  scambio  e
          l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e
          finanziaria,   nonche'    a    coordinare    modificazioni,
          integrazioni e nuove impostazioni della modulistica  e  dei
          sistemi    informativi    utilizzati    dalle     pubbliche
          amministrazioni per raccogliere informazioni  utilizzate  o
          da utilizzare per fini statistici, ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 73, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
          dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,  n.
          681.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  306,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013): 
              «306. Per la progettazione, implementazione e  gestione
          dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il
          Ministero dell'interno si  avvale  della  societa'  di  cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23  agosto  2013,  n.  109  (Disposizioni  per   la   prima
          attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1
          ottobre 2013, n. 230. 
              - Il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114
          (Misure urgenti per la  semplificazione  e  la  trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno  2014,  n.
          144. 
                
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con  decreto  ministeriale
          possono  essere  adottati  regolamenti  nelle  materie   di
          competenza del ministro  o  di  autorita'  sottordinate  al
          ministro, quando la  legge  espressamente  conferisca  tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  vedasi  nelle  note
          alle premesse.