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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 166

Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica. (10G0190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2010
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Testo in vigore dal:  22-10-2010

Art. 2

Compiti dell'ISTAT
1. L'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.
2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo:
a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento CE n. 223/2009;
b) allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati;
c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989:
«Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.».
- Per il riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, si veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento alla raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario):
«73 (Coordinamento delle attività relative all'informazione statistica). - Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'art. 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All'art. 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 681:
«2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.».