LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal: 28-4-1980
                              Art. 36.

  L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui
al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle
di  cui  al  regio  decreto  2  giugno 1927, n. 1035, per le spese di
formazione  delle  statistiche  agrarie  e  al regio decreto 8 giugno
1933,  n.  697, per il servizio delle statistiche del lavoro italiano
all'estero,  e'  autorizzata annualmente con apposita disposizione da
inserire nella legge di approvazione del bilancio.