DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
           Anagrafe nazionale della popolazione residente 
 
  1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati  di  interesse
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che  subentra   all'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del  quinto  comma
dell'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  recante
"Ordinamento  delle   anagrafi   della   popolazione   residente"   e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),
istituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di  dati
e' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza  annuale  in
conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I  risultati
dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
   2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui  all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il
subentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 
   3. L'ANPR assicura al singolo comune la  disponibilita'  dei  dati
anagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei
dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con  le  banche
dati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
competenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni  inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione
dei dati anagrafici da parte  dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR
assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che  erogano
pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 
   4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita'
di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'
dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza
della carta di identita' della popolazione residente. 
   5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di  dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
   6. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la
Conferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei
comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'
di attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con
riferimento: 
     a) alle garanzie e alle misure  di  sicurezza  da  adottare  nel
trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 58; 
     b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre
banche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII
del presente decreto, in modo che le informazioni  di  anagrafe,  una
volta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche
amministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o
duplicazioni da parte degli stessi; 
     c) all'erogazione di altri servizi resi  disponibili  dall'ANPR,
tra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e
delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.
396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del
Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». (3) 
  2. Alla lettera b) del comma 3-bis  dell'articolo  60  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice  nazionale  delle
anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale  della
popolazione residente;». 
  3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare  i  servizi  per  i  cittadini,  ((le  attestazioni  e  le
dichiarazioni di nascita ai sensi  dell'articolo  30,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74  dello  stesso
decreto nonche' la denuncia di morte  prevista  dall'articolo  1  del
regolamento di polizia mortuaria di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)), sono inviati  da  parte
della struttura sanitaria e del medico necroscopo  o  altro  delegato
sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e   la   semplificazione,   sentiti   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute  e  d'intesa
con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. 
  4. In via di prima  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  sostituito  dal  comma  1,  e'
adottato entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle  disposizioni  introdotte
con il comma 1 del presente articolo. (3) 
  6. Dopo l'articolo  32,  comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei  comuni  facenti
parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o
dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante
regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127.». 
  7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una  spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013  e  di  3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto: 
  - (con l'art. 13, comma 2-bis) che "I  regolamenti  previsti  dagli
articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora  adottati  e
decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottati su  proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri"; 
  - (con l'art. 13, comma 2-ter) che "I decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  previsti  dalle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre  2012,  n.  221,  qualora  non  ancora  adottati  e  decorsi
ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non  sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati".