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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 settembre 2013, n. 160

Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. (14G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2014
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-2-2014
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio  2009,  n.  94,
recante  delega  al  Governo  per   l'istituzione   dell'Albo   degli
amministratori giudiziari; 
  Visto il decreto legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  recante:
«Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
recante  il  Codice  delle  leggi  antimafia  e   delle   misure   di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136; 
  Visto in particolare l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  per  lo  sviluppo
economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
certificazione dei requisiti di idoneita' professionale  indicati  ai
commi 1, 2 e 3; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  9  del  decreto  legislativo  4
febbraio 2010, n. 14, il quale prevede a  carico  degli  iscritti  un
contributo  annuo  per  la  tenuta  dell'Albo  degli   amministratori
giudiziari, precisando al comma 2 che l'ammontare del contributo e le
modalita' di versamento saranno stabilite con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
  Visto, in particolare, l'articolo  10  del  decreto  legislativo  4
febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto  del  Ministro
della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto, siano stabilite: 
    a) le modalita'  di  iscrizione  nell'Albo  degli  amministratori
giudiziari; 
    b) le modalita' di sospensione e  cancellazione  dall'Albo  degli
amministratori giudiziari; 
    c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del
Ministero; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2012; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  ai  sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20  giugno  2003,
n. 196; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 17 luglio 2013; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) per «decreto legislativo»: il decreto legislativo  4  febbraio
2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori  ai
sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»; 
    b) per «Albo»: l'Albo  degli  amministratori  giudiziari  di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,
istituito con il decreto legislativo; 
    c) per «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, di cui all'art. 110 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159; 
    d) per «responsabile»:  il  direttore  generale  della  giustizia
civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero  della
giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica  dirigenziale
nell'ambito della direzione generale; 
    e)  per  «amministratori   giudiziari»:   i   soggetti   nominati
dall'autorita' giudiziaria per la custodia e  la  gestione  dei  beni
sequestrati e confiscati ai  sensi  degli  articoli  35  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 104-bis del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione e coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale», nonche' di ogni  altra
disposizione di legge che espressamente li richiama. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della   legge   23   agosto   1988,    n.400    (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
                "Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4.- 4ter. (Omissis).". 
              - Si riporta il testo  del  comma  13  dell'articolo  2
          della legge 15 luglio 2009, n.94 (Disposizioni  in  materia
          di sicurezza pubblica): 
                "Art. 2. 
              1. - 12. (Omissis). 
              13. L'Albo di cui  all'  articolo  2-sexies,  comma  3,
          della legge 31 maggio 1965, n.  575,  come  modificato  dal
          comma 12 del presente articolo, articolato in  una  sezione
          ordinaria  e  in  una  sezione  di  esperti   in   gestione
          aziendale, tenuto presso il Ministero della  giustizia,  e'
          istituito, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, con decreto legislativo  da  adottare
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i   Ministri   dell'interno,
          dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo  economico.
          Con il decreto legislativo sono definiti: 
                a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per
          l'iscrizione all'Albo; 
                b)   l'ambito   delle   attivita'    oggetto    della
          professione; 
                c)  i  requisiti  e  il  possesso   della   pregressa
          esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione  di
          esperti in gestione aziendale; 
                d)   le   norme    transitorie    che    disciplinano
          l'inserimento nell'Albo degli  attuali  iscritti  nell'albo
          dei dottori commercialisti  e  degli  esperti  contabili  e
          nell'albo degli avvocati, ovvero di  coloro  che,  pur  non
          muniti delle  suddette  qualifiche  professionali,  abbiano
          comprovata  competenza  nell'amministrazione  di  beni  del
          genere di quelli sequestrati; 
                e)   i   criteri   di   liquidazione   dei   compensi
          professionali degli amministratori giudiziari, senza  nuovi
          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto  conto
          anche della natura dei beni,  del  valore  commerciale  del
          patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto  per  la
          gestione  dell'attivita',  delle  tariffe  professionali  o
          locali e degli usi. 
              14.- 30. (Omissis).". 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  del  decreto
          legislativo 4 febbraio 2010,  n.14  (Istituzione  dell'Albo
          degli amministratori giudiziari, a norma  dell'articolo  2,
          comma 13, della legge 15 luglio 2009,  n.  94),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2010, n. 38: 
                "Art. 1. Albo degli amministratori giudiziari. 
              1. Presso il Ministero  della  giustizia  e'  istituito
          l'Albo  degli   amministratori   giudiziari,   di   seguito
          denominato: «Albo». 
              2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria  e  in
          una sezione di esperti in gestione aziendale. 
                Art. 2. Attivita' degli amministratori giudiziari. 
              1.  Gli   iscritti   nell'Albo   degli   amministratori
          giudiziari provvedono alla custodia, alla  conservazione  e
          all'amministrazione dei beni sequestrati. 
              2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti
          a sequestro o confisca e' riservata ai soli iscritti  nella
          Sezione  di  esperti   in   gestione   aziendale   di   cui
          all'articolo 1, comma 2. 
              3. L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e  2
          non  pregiudica  l'esercizio  di   ogni   altra   attivita'
          espressamente attribuita dalla legge ovvero da  regolamenti
          agli amministratori giudiziari. 
                Art. 3. Iscrizione nell'Albo. 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto
          all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia,
          hanno  concretamente  svolto  attivita'   professionale   e
          risultano iscritti da almeno cinque anni: 
                a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti
          e degli esperti contabili; 
                b) nell'Albo professionale degli avvocati. 
              2. Per  l'iscrizione  alla  sezione  degli  esperti  in
          gestione  aziendale  il  requisito  dello  svolgimento   di
          attivita' professionale di  cui  al  comma  1  deve  essere
          riferito  alla  gestione  di  aziende   ovvero   di   crisi
          aziendali. 
              3. I soggetti di cui  al  comma  1,  che  attestino  la
          frequentazione  con  profitto  di   corsi   di   formazione
          post-universitaria in materia di gestione di aziende  o  di
          crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo  se
          risultano  iscritti  all'Albo  professionale  di  cui  alle
          lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   di
          concerto con il Ministro  per  lo  sviluppo  economico,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  sono  disciplinate
          le modalita' di certificazione dei requisiti  di  idoneita'
          professionale indicati ai commi 1, 2 e 3. 
                Art. 4. Onorabilita'. 
              1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che: 
                a) si trovano in stato di interdizione  temporanea  o
          di  sospensione  dagli  uffici  direttivi   delle   persone
          giuridiche e delle imprese; 
                b) sono stati sottoposti a misure di  prevenzione  ai
          sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della  legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive  modificazioni,  salvi
          gli effetti della riabilitazione; 
                c) hanno  riportato  condanna  definitiva  alla  pena
          della reclusione, anche se condizionalmente sospesa,  salvi
          gli effetti della riabilitazione: 
                  1) per uno dei delitti previsti dal  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267; 
                  2) per uno dei delitti previsti dal Titolo  XI  del
          Libro V del Codice Civile; 
                  3) per un delitto non colposo,  per  un  tempo  non
          inferiore a un anno; 
                  4)   per   un   delitto    contro    la    pubblica
          amministrazione,  contro  la  fede  pubblica,   contro   il
          patrimonio, contro l'economia pubblica, per  un  tempo  non
          inferiore a sei mesi; 
                d)  non  hanno  riportato  negli  ultimi  dieci  anni
          sanzioni disciplinari  diverse  dall'ammonimento,  irrogate
          dall'ordine professionale di appartenenza. 
                Art. 5. Cancellazione dall'Albo. 
              1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento  per  gli
          affari di giustizia - Direzione  generale  della  giustizia
          civile, di  seguito  denominato:  «Ministero»,  se  accerta
          l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti  dal
          presente  decreto,  ne  da'   comunicazione   all'iscritto,
          assegnandogli un termine  non  superiore  a  sei  mesi  per
          regolarizzare, ove possibile, la posizione.  Qualora  entro
          il termine assegnato non si sia provveduto,  il  Ministero,
          sentito l'interessato,  dispone  con  decreto  motivato  la
          cancellazione    dall'Albo.    Il     Ministero     procede
          immediatamente alla cancellazione qualora  vengano  meno  i
          requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4. 
              2. Il  provvedimento  di  cancellazione  e'  notificato
          all'interessato. 
                Art. 6. Vigilanza del Ministro della giustizia. 
              1. Il Ministero vigila  sull'attivita'  degli  iscritti
          nell'Albo. 
              2. L'autorita' giudiziaria,  le  amministrazioni  dello
          Stato e  gli  enti  pubblici  e  gli  ordini  professionali
          interessati  comunicano  al   Ministero   i   provvedimenti
          adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri
          inerenti  alle  attivita'  di  amministrazione   dei   beni
          sequestrati o confiscati. 
              3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono
          gravemente  l'idoneita'  al  corretto   svolgimento   delle
          attivita' di cui  all'articolo  2,  sentito  l'interessato,
          puo'  disporre  con   decreto   motivato   la   sospensione
          dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non  superiore
          ad  un  anno  e  nei  casi  piu'  gravi  puo'  disporre  la
          cancellazione. 
              4.  Il   Ministero   puo'   altresi'   procedere   alla
          sospensione in caso di pendenza di  procedimento  penale  a
          carico  dell'iscritto  per  taluno   dei   reati   indicati
          all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento. 
              5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati
          all'interessato. 
                Art.  7.  Iscrizione  in  sede  di  prima  formazione
          dell'Albo. 
              1. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il  Ministero,  accertati  i  titoli  dei
          richiedenti, procede alla formazione dell'Albo.  L'Albo  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con decreto del Ministro della giustizia. 
              2. In sede di prima formazione possono essere  iscritti
          all'Albo, purche' presentino domanda entro  il  termine  di
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto: 
                a) gli iscritti nell'albo dei dottori  commercialisti
          e degli esperti contabili e  nell'albo  degli  avvocati  da
          almeno cinque anni; 
                b) i soggetti non iscritti negli  Albi  di  cui  alla
          lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni  antecedenti
          la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,
          l'attivita' di amministratore giudiziario. 
              3. Per la sezione degli esperti in gestione  aziendale,
          possono  essere  iscritti  all'Albo,   purche'   presentino
          domanda entro il termine di centottanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto: 
                a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che
          abbiano svolto, nei cinque  anni  antecedenti  la  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'attivita'  di
          amministratore  giudiziario   di   aziende   sottoposte   a
          sequestro ai sensi  dell'articolo  2-sexies,  comma  4-bis,
          della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  di  curatore
          fallimentare o di altro  organo  della  procedura  nominato
          dall'autorita'  giudiziaria  con  funzioni  di  gestione  o
          composizione di crisi aziendali; 
                b) i soggetti che abbiano  svolto,  nei  cinque  anni
          antecedenti la data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, l'attivita' di commissario  per  l'amministrazione
          delle  grandi  imprese  in  crisi  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni. 
              4. Per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  3,  il
          termine indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni. 
                Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari. 
              1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          emanare  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   di   calcolo   e
          liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato  sulla  base
          delle seguenti norme di principio: 
                a) previsione di tabelle  differenziate  per  singoli
          beni o complessi di  beni,  e  per  i  beni  costituiti  in
          azienda; 
                b) previsione che, nel caso in cui siano  oggetto  di
          sequestro o confisca patrimoni misti, che  comprendano  sia
          singoli beni o complessi di beni  sia  beni  costituiti  in
          azienda, si applichi  il  criterio  della  prevalenza,  con
          riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato  di  una
          percentuale  da  definirsi  per  ogni  altra  tipologia  di
          gestione meno onerosa; 
                c) previsione che il compenso sia comunque  stabilito
          sulla base di scaglioni commisurati al valore  dei  beni  o
          dei beni costituiti  in  azienda,  quale  risultante  dalla
          relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
          ovvero al reddito prodotto dai beni; 
                d) previsione che il compenso possa essere  aumentato
          o diminuito, su proposta del giudice delegato,  nell'ambito
          di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il  50
          per cento, sulla base dei seguenti elementi: 
                  1)   complessita'    dell'incarico    o    concrete
          difficolta' di gestione; 
                  2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 
                  3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 
                  4) qualita' dell'opera  prestata  e  dei  risultati
          ottenuti; 
                  5) sollecitudine con cui  sono  state  condotte  le
          attivita' di amministrazione; 
                e)  previsione  della   possibilita'   di   ulteriore
          maggiorazione  a  fronte  di  amministrazioni  estremamente
          complesse, ovvero di eccezionale valore  del  patrimonio  o
          dei beni costituiti  in  azienda  oggetto  di  sequestro  o
          confisca, ovvero ancora di  risultati  dell'amministrazione
          particolarmente positivi; 
                f)  previsione   delle   modalita'   di   calcolo   e
          liquidazione del compenso nel caso in  cui  siano  nominati
          piu' amministratori per un'unica procedura. 
                Art. 9. Contributo  per  la  tenuta  dell'Albo  degli
          amministratori giudiziari. 
              1.  Per  la  tenuta  dell'Albo   degli   amministratori
          giudiziari e' posto a carico  dell'iscritto  un  contributo
          annuo  alle  spese,  da  corrispondersi  al  momento  della
          presentazione della domanda d'iscrizione e  successivamente
          entro il 31 gennaio di ogni anno. 
              2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1,  nella
          misura necessaria alla copertura delle spese per la  tenuta
          dell'Albo, e le modalita' di versamento sono stabilite  con
          decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico. Analogamente, il contributo e'  aggiornato  ogni
          tre anni. 
                Art. 10 Regolamento. 
              1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono stabilite: 
                a)  le  modalita'  di  iscrizione   nell'Albo   degli
          amministratori giudiziari; 
                b)  le  modalita'  di  sospensione  e   cancellazione
          dall'Albo degli amministratori giudiziari; 
                c) le modalita' di esercizio del potere di  vigilanza
          da parte del Ministero. 
                Art. 11. Clausola di invarianza. 
              1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
          Ministero della giustizia svolge  i  compiti  di  cui  agli
          articoli  5  e  6  nell'ambito  delle  proprie   competenze
          istituzionali  e  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
                "Titolo III - L'amministrazione,  la  gestione  e  la
          destinazione dei beni sequestrati e confiscati. 
              Capo I  -  L'amministrazione  dei  beni  sequestrati  e
          confiscati. 
              Art.   35.   Nomina   e   revoca    dell'amministratore
          giudiziario. 
              1.  Con  il  provvedimento  con  il  quale  dispone  il
          sequestro previsto dal capo I del titolo  II  il  tribunale
          nomina  il   giudice   delegato   alla   procedura   e   un
          amministratore giudiziario. 
              2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra  gli
          iscritti   nell'Albo   nazionale    degli    amministratori
          giudiziari. 
              3. Non possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'
          le   persone   condannate   ad   una   pena   che   importi
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le
          stesse persone non possono, altresi', svolgere le  funzioni
          di  ausiliario  o  di   collaboratore   dell'amministratore
          giudiziario. 
              4.    Il    giudice    delegato    puo'     autorizzare
          l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare,  sotto  la
          sua  responsabilita',  da  tecnici  o  da  altri   soggetti
          qualificati. A costoro si applica  il  divieto  di  cui  al
          comma 3. 
              5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
          pubblico  ufficiale  e  deve  adempiere  con  diligenza  ai
          compiti  del  proprio  ufficio.  Egli  ha  il  compito   di
          provvedere   alla   custodia,    alla    conservazione    e
          all'amministrazione  dei   beni   sequestrati   nel   corso
          dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se
          possibile, la redditivita' dei beni medesimi. 
              6.  L'amministratore  giudiziario  deve  segnalare   al
          giudice delegato l'esistenza di altri beni  che  potrebbero
          formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
          nel corso della sua gestione. 
              7. In caso di grave irregolarita' o di  incapacita'  il
          tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
          d'ufficio,  puo'  disporre  in   ogni   tempo   la   revoca
          dell'amministratore  giudiziario,  previa  audizione  dello
          stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
          e' disposta dalla medesima Agenzia. 
              8. L'amministratore giudiziario che,  anche  nel  corso
          della procedura, cessa dal suo incarico,  deve  rendere  il
          conto della gestione. 
              9. Nel caso di  trasferimento  fuori  della  residenza,
          all'amministratore  giudiziario   spetta   il   trattamento
          previsto dalle disposizioni  vigenti  per  i  dirigenti  di
          seconda fascia dello Stato.". 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 154 del
          decreto  legislativo  20  giugno  2003,  n.196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali): 
                "Art. 154. Compiti. 
              1.- 3. (Omissis). 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              5. - 6. (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo del citato decreto legislativo n.14  del
          2010, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre
          2011, n.159, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  110  del  citato
          decreto legislativo n.159 del 2011: 
                "Titolo    II    -    L'Agenzia     nazionale     per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata. 
              Art. 110 L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata. 
              1.  L'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita'  organizzata  ha  personalita'  giuridica   di
          diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa  e
          contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria  ed  e'
          posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. 
              2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
                a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati
          e confiscati alla criminalita' organizzata  nel  corso  dei
          procedimenti penali e di  prevenzione;  acquisizione  delle
          informazioni  relative  allo  stato  dei  procedimenti   di
          sequestro e confisca; verifica dello  stato  dei  beni  nei
          medesimi  procedimenti;  accertamento  della   consistenza,
          della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
          dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
          analisi  dei  dati  acquisiti,  nonche'  delle   criticita'
          relative alla fase di assegnazione e destinazione; 
                b)      ausilio      dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei  beni  sequestrati  nel
          corso del procedimento di prevenzione di cui  al  libro  I,
          titolo III; 
                c)      ausilio      dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei  beni  sequestrati  nel
          corso dei procedimenti penali per i  delitti  di  cui  agli
          articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, e successive modificazioni, e  amministrazione  dei
          predetti.  beni  a  decorrere  dalla  data  di  conclusione
          dell'udienza preliminare; 
                d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
          in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
          titolo III; 
                e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
          in esito ai procedimenti penali per i delitti di  cui  agli
          articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, e successive modificazioni; 
                f)  adozione  di  iniziative   e   di   provvedimenti
          necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei
          beni  confiscati,   anche   attraverso   la   nomina,   ove
          necessario, di commissari ad acta. 
              3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei
          conti ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104-bis del decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione,  di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale): 
                "Art. 104-bis. Amministrazione dei beni sottoposti  a
          sequestro preventivo. 
              1. Nel caso in cui il sequestro  preventivo  abbia  per
          oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario
          assicurare l'amministrazione, esclusi quelli  destinati  ad
          affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61,
          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, l'autorita' giudiziaria  nomina  un  amministratore
          giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo  2-sexies,
          comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.  575.  Con  decreto
          motivato dell'autorita' giudiziaria la  custodia  dei  beni
          suddetti puo' tuttavia essere affidata a  soggetti  diversi
          da quelli indicati al periodo precedente.".