LEGGE 15 luglio 2009, n. 94

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti:  ",  ai
registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,". 
  2.  Al  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.   490,   recante
disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia
di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel titolo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
nonche' disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia  di
contrasto alla criminalita' organizzata"; 
   b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  "Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del  prefetto).  -
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire  infiltrazioni
mafiose nei pubblici appalti, il prefetto  puo'  dispone  accessi  ed
accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di
lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei  gruppi  interforze  di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14
marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  54  del  5  marzo
2004. 
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  le
modalita'  di  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle  informazioni
riguardanti gli  accessi  e  gli  accertamenti  effettuati  presso  i
cantieri di cui al comma 1". 
  3. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  ottobre  1982,
n. 726, le parole: "banche, istituti di credito pubblici  e  privati,
societa' fiduciarie e presso  ogni  altro  istituto  o  societa'  che
esercita la raccolta del risparmio o  l'intermediazione  finanziaria"
sono sostituite dalle seguenti: "e i soggetti di cui al capo III  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231". 
  4. All'articolo  1  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero  del  delitto  di  cui
all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno  1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.
356". 
  5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito  dal
seguente: "Disposizioni contro le organizzazioni  criminali  di  tipo
mafioso, anche straniere". 
  6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "con la notificazione della
proposta" sono soppresse; 
   b) all' articolo 2-bis: 
  1) al comma 1, dopo le parole: "Il  procuratore  della  Repubblica"
sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1"; 
  2) al comma 4, dopo le parole: "il  procuratore  della  Repubblica"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia"; 
  3) al comma 6, dopo le parole: "Il  procuratore  della  Repubblica"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia"; 
   c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto  e  settimo,  dopo  le
parole: "del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: 
"di cui all'articolo 2, comma 1"; 
   d)  all'articolo  3-bis,  settimo  comma,  dopo  le  parole:   "su
richiesta  del  procuratore  della  Repubblica"  sono   inserite   le
seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1"; 
   e) all'articolo 10-quater, secondo  comma,  dopo  le  parole:  "su
richiesta  del  procuratore  della  Repubblica"  sono   inserite   le
seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1". 
  7. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,  n.  356,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  "2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'  possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle  altre  utilita'
di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di  altre  somme  di
denaro, di beni e altre utilita' per  un  valore  equivalente,  delle
quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona"; 
   b) al comma 4-bis, le parole: "dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dagli
articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies,
2-undecies e 2- duodecies della legge 31 maggio 1965, 
  n. 575, e successive modificazioni". 
  8. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo  1990,  n.  55,
nel primo periodo, dopo le parole: "appositi registri" sono  inserite
le seguenti: ", anche informatici," e  dopo  il  primo  periodo  sono
inseriti  i  seguenti:  "Nei  registri   viene   curata   l'immediata
annotazione nominativa delle persone fisiche  e  giuridiche  nei  cui
confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali  da
parte dei soggetti titolari  del  potere  di  proposta.  Il  questore
territorialmente  competente   e   il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia provvedono  a  dare  immediata  comunicazione
alla  procura  della  Repubblica  competente  per  territorio   della
proposta  di  misura  personale  e  patrimoniale  da  presentare   al
tribunale competente". 
  9. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 104.  -  (Esecuzione  del  sequestro  preventivo).  -  1.  Il
sequestro preventivo e' eseguito: 
   a) sui mobili e sui  crediti,  secondo  le  forme  prescritte  dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il  debitore  o
presso il terzo in quanto applicabili; 
   b) sugli immobili o mobili registrati,  con  la  trascrizione  del
provvedimento presso i competenti uffici; 
   c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio  di  un'impresa,
oltre che con le modalita' previste per i singoli  beni  sequestrati,
con l'immissione in possesso  dell'amministratore,  con  l'iscrizione
del provvedimento nel registro  delle  imprese  presso  il  quale  e'
iscritta l'impresa; 
   d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri
sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 
   e) sugli strumenti finanziari  dematerializzati,  ivi  compresi  i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito  conto
tenuto dall'intermediario  ai  sensi  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo  10,  comma
3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 
  2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo 92"; 
   b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 e' inserito il seguente: 
  "Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti  a  sequestro
preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo  abbia  per
oggetto  aziende,  societa'  ovvero  beni  di  cui   sia   necessario
assicurare l'amministrazione, esclusi quelli  destinati  ad  affluire
nel Fondo unico giustizia, di cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina  un
amministratore  giudiziario  scelto  nell'Albo  di  cui  all'articolo
2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.  575.  Con  decreto
motivato dell'autorita' giudiziaria la  custodia  dei  beni  suddetti
puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da  quelli  indicati
al periodo precedente". 
  10. L'articolo 2-quater della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli  articoli
seguenti e' eseguito con  le  modalita'  previste  dall'articolo  104
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo". 
  11. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575,  dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto  aziende,  il
tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto  nella  sezione
di  esperti  in  gestione   aziendale   dell'Albo   nazionale   degli
amministratori giudiziari. Egli deve presentare al  tribunale,  entro
sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato  e
sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato
dell'attivita'  aziendale.  Il  tribunale,  sentiti  l'amministratore
giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete  prospettive
di  prosecuzione  dell'impresa,  approva  il  programma  con  decreto
motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. 
  4-ter.  Il  tribunale  autorizza  l'amministratore  giudiziario  al
compimento  degli  atti  di  ordinaria   amministrazione   funzionali
all'attivita' economica dell'azienda.  Il  giudice  delegato,  tenuto
conto  dell'attivita'  economica  svolta  dall'azienda,  della  forza
lavoro da essa occupata, della sua capacita'  produttiva  e  del  suo
mercato di riferimento, puo' indicare il limite di  valore  entro  il
quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. 
  4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni
di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili. 
  4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento  e  i
provvedimenti caute-lari in corso da parte di Equitalia S.p.A.  o  di
altri  concessionari  di  riscossione  pubblica  sono  sospesi  nelle
ipotesi di sequestro di aziende o societa' disposto  ai  sensi  della
presente legge  con  nomina  di  un  amministratore  giudiziario.  E'
conseguentemente  sospesa  la  decorrenza  dei  relativi  termini  di
prescrizione. 
  4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni,  aziende  o  societa'
sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai  sensi
dell'articolo 1253 del codice civile". 
  12. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965,  n.
575, le parole: "negli albi degli avvocati, dei  procuratori  legali,
dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonche' tra
persone che, pur non munite delle suddette qualifiche  professionali,
abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere
di quelli sequestrati" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari". 
  13. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3,  della  legge  31
maggio 1965, n. 575,  come  modificato  dal  comma  12  del  presente
articolo, articolato in una sezione ordinaria e  in  una  sezione  di
esperti in gestione  aziendale,  tenuto  presso  il  Ministero  della
giustizia, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato,  con  decreto  legislativo  da  adottare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, su proposta del Ministro della giustizia, di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Con il decreto legislativo sono definiti: 
   a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione
all'Albo; 
   b) l'ambito delle attivita' oggetto della professione; 
   c)  i  requisiti  e  il  possesso   della   pregressa   esperienza
professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti  in  gestione
aziendale; 
   d) le norme transitorie che disciplinano  l'inserimento  nell'Albo
degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti  e  degli
esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di  coloro  che,
pur non  muniti  delle  suddette  qualifiche  professionali,  abbiano
comprovata competenza nell'amministrazione  di  beni  del  genere  di
quelli sequestrati; 
   e) i criteri di  liquidazione  dei  compensi  professionali  degli
amministratori giudiziari,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei  beni,  del
valore  commerciale  del  patrimonio  da  amministrare,  dell'impegno
richiesto per la gestione dell'attivita', delle tariffe professionali
o locali e degli usi. 
  14. Lo schema del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  13  e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono  resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo'  essere
comunque adottato. 
  15. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  emanare  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalita' di tenuta
e   pubblicazione   dell'Albo    nazionale    degli    amministratori
giudiziari,nonche'  i  rapporti  con  le  autorita'  giudiziarie  che
procedono alla nomina. 
  16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  17. Al comma 1 dell'articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "La  presente  disposizione  non  si  applica  alle
aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575". 
  18. All'articolo 2-undecies della legge 31  maggio  1965,  n.  575,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri,  le  navi,  le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili  sequestrati  sono  affidati
dall'autorita' giudiziaria in  custodia  giudiziale  agli  organi  di
polizia, anche per le esigenze di polizia  giudiziaria,  i  quali  ne
facciano richiesta per l'impiego  in  attivita'  di  polizia,  ovvero
possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad  altri  enti
pubblici non economici, per finalita'  di  giustizia,  di  protezione
civile o di tutela ambientale. Se e' stato nominato  l'amministratore
giudiziario di cui  all'articolo  2-sexies,  l'affidamento  non  puo'
essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo". 
  19. All'articolo 38 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) e' aggiunta la seguente: 
  "m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei
loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur  essendo  stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e  629  del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio  1991,  n.  203,  non  risultino  aver  denunciato   i   fatti
all'autorita'  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,  n.  689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli  indizi  a
base della richiesta di rinvio a  giudizio  formulata  nei  confronti
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto  che
ha omesso la predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,  la  quale  cura  la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio"; 
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non  si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro  o  confisca
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un  custode
o amministratore giudiziario o finanziario". 
  20. L'articolo 2-decies della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia  del  demanio
per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali  di
cui agli articoli  2-nonies  e  2-undecies  della  presente  legge  e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 
  n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni  aziendali  e'
effettuata con provvedimento del prefetto  dell'ufficio  territoriale
di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non
vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia  del  demanio,  sulla
base della stima del valore risultante dagli atti  giudiziari,  salvo
che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite  le
amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della  presente  legge
interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi,  nonche'
i soggetti di cui e' devoluta la gestione dei beni. 
  2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al  comma
1 non e' formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni  dal
ricevimento della comunicazione  di  cui  al  comma  1  dell'articolo
2-nonies. 
  3. Il provvedimento del prefetto e' emanato  entro  novanta  giorni
dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui  al
comma  2,  prorogabili  di  ulteriori  novanta  giorni  in  caso   di
operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del
provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni  confiscati  si
applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile". 
  21.  All'articolo   2-quinquies,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  28  novembre  2008,  n.  186,  le  parole:  "affine   o
convivente" sono sostituite dalle seguenti:  "convivente,  parente  o
affine entro il quarto grado". 
  22.  All'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  numero   2),   del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola:  "disgiuntamente"
sono  inserite  le  seguenti:  "e,  per  le  misure  di   prevenzione
patrimoniali,  indipendentemente  dalla  pericolosita'  sociale   del
soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta
della misura di prevenzione". 
  23. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4  della  legge  22  dicembre
1999, n. 512, le parole: "e gli enti" sono soppresse e la parola: 
  "costituiti" e' sostituita dalla seguente:  "costituite".  Dopo  il
medesimo comma 1, e' inserito il seguente: 
  "l-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal 
codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro 
  i limiti delle disponibilita'  finanziarie  annuali  dello  stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali". 
  24. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge  22  dicembre  1999,  n.
512, le parole: "e gli enti" sono soppresse e la parola: "costituiti"
e' sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 2,
e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Gli enti costituiti in  un  giudizio  civile,  nelle  forme
previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso  al
Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali  dello
stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali". 
  25. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia" sono
sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia"; 
   b) al comma  2,  primo  periodo,  dopo  la  parola:  "4-bis"  sono
inserite le seguenti: "o  comunque  per  un  delitto  che  sia  stato
commesso  avvalendosi  delle  condizioni  o  al  fine  di   agevolare
l'associazione di tipo mafioso"; 
   c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di  piu'  titoli
di custodia cautelare, la  sospensione  puo'  essere  disposta  anche
quando sia stata espiata la parte  di  pena  o  di  misura  cautelare
relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis"; 
   d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma  2  e'  adottato
con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta
del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del  pubblico  ministero
che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice
procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione  presso  la
Direzione nazionale antimafia,  gli  organi  di  polizia  centrali  e
quelli  specializzati  nell'azione  di  contrasto  alla  criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a  quattro  anni
ed e' prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno
pari a due anni.  La  proroga  e'  disposta  quando  risulta  che  la
capacita' di mantenere  collegamenti  con  l'associazione  criminale,
terroristica o eversiva non e' venuta meno, tenuto  conto  anche  del
profilo criminale e della posizione rivestita dal  soggetto  in  seno
all'associazione,  della  perdurante   operativita'   del   sodalizio
criminale,  della  sopravvenienza   di   nuove   incriminazioni   non
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e
del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso  del
tempo non costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
la  capacita'  di  mantenere  i  collegamenti  con  l'associazione  o
dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa"; 
   e) il comma 2-ter e' abrogato; 
   f) al comma 2-quater: 
  1) nell'alinea, al  primo  periodo  e'  premesso  il  seguente:  "I
detenuti sottoposti al regime speciale di  detenzione  devono  essere
ristretti all'interno di istituti  a  loro  esclusivamente  dedicati,
collocati  preferibilmente  in   aree   insulari,   ovvero   comunque
all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate  dal  resto
dell'istituto e custoditi  da  reparti  specializzati  della  polizia
penitenziaria" e nel primo periodo le parole: "puo' comportare"  sono
sostituite dalla seguente: "prevede"; 
  2) nella lettera b): 
  2.1) nel primo periodo, le parole: "in un numero  non  inferiore  a
uno e non superiore a  due"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nel
numero di uno"; 
  2.2) nel terzo periodo, le parole: "I colloqui possono essere" sono
sostituite dalle seguenti: "I colloqui vengono" e alle parole:  "puo'
essere autorizzato" sono premesse le seguenti: "solo per  coloro  che
non effettuano colloqui"; 
  2.3) dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:  "I  colloqui
sono comunque video-registrati"; 
  2.4) nell'ultimo periodo, dopo le  parole:  "non  si  applicano  ai
colloqui con i difensori" sono aggiunte le  seguenti:  "con  i  quali
potra' effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte  alla  settimana,
una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli  previsti
con i familiari"; 
  3) nella lettera f), le parole: "cinque  persone"  sono  sostituite
dalle seguenti: "quattro persone",  le  parole:  "quattro  ore"  sono
sostituite dalle seguenti: "due ore" ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  "Saranno  inoltre  adottate  tutte  le  necessarie
misure  di  sicurezza,  anche  attraverso  accorgimenti   di   natura
logistica sui  locali  di  detenzione,  volte  a  garantire  che  sia
assicurata la assoluta  impossibilita'  di  comunicare  tra  detenuti
appartenenti a diversi gruppi  di  socialita',  scambiare  oggetti  e
cuocere cibi"; 
   g) il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  "2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale  e'
stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al  comma
2,  ovvero  il  difensore,  possono  propone   reclamo   avverso   il
procedimento applicativo. Il reclamo e'  presentato  nel  termine  di
venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su  di  esso  e'
competente a decidere  il  tribunale  di  sorveglianza  di  Roma.  Il
reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento"; 
   h) il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente: 
  "2-sexies. Il tribunale, entro dieci  giorni  dal  ricevimento  del
reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera  di  consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale,  sulla  sussistenza  dei  presupposti  per   l'adozione   del
provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero  possono
essere  altresi'  svolte  da  un  rappresentante   dell'ufficio   del
procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del  procuratore
nazionale  antimafia.  Il   procuratore   nazionale   antimafia,   il
procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso  la
corte d'appello, il detenuto,  l'internato  o  il  difensore  possono
propone, entro dieci giorni  dalla  sua  comunicazione,  ricorso  per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. 
Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  ed   e'
trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre  un  nuovo
provvedimento ai  sensi  del  comma  2,  deve,  tenendo  conto  della
decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o
non valutati in sede di reclamo"; 
   i) dopo il comma 2-sexies e' aggiunto il seguente: 
  "2-septies. Per la partecipazione  del  detenuto  o  dell'internato
all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo  146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271". 
  26. Nel libro II, titolo III, capo  II,  del  codice  penale,  dopo
l'articolo 391 e' inserito il seguente: 
  "Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a
particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli  istituti
previsti dall'ordinamento  penitenziario).  Chiunque  consente  a  un
detenuto, sottoposto alle  restrizioni  di  cui  all'articolo  41-bis
della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  di  comunicare  con  altri  in
elusione  delle  prescrizioni  all'uopo  imposte  e'  punito  con  la
reclusione da uno a quattro anni. 
  Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un  incaricato
di  pubblico  servizio  ovvero  da  un  soggetto  che   esercita   la
professione forense si applica la pena  della  reclusione  da  due  a
cinque anni". 
  27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 4-bis: 
  1) al comma 1, le parole: ", qualora ricorra anche la condizione di
cui al comma 1-quater del presente articolo," sono soppresse; 
  2) al comma 1-quater,  le  parole:  ",  qualora  ricorra  anche  la
condizione di cui al medesimo comma 1," sono soppresse; 
   b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma  4,  lettera  c),  50,
comma 2, 50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1, e 58-quater, comma  5,  le
parole: "dei delitti indicati nel  comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater". 
  28. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203, le parole: "per i delitti indicati nel comma 1" sono  sostituite
dalle seguenti:  "per  i  delitti  indicati  nei  commi  1,  1-ter  e
1quater". 
  29. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8  giugno  2001,
n. 231, e' inserito il seguente: 
  "Art. 24-ter. - (Delitti di  criminalita'  organizzata).  -  1.  In
relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli
416, sesto comma, 416-bis,  416-ter  e  630  del  codice  penale,  ai
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto
articolo 416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste  dallo  stesso  articolo,  nonche'  ai  delitti
previsti dall'articolo 74 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  si  applica  la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
  2. In relazione alla commissione  di  taluno  dei  delitti  di  cui
all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione  del  sesto  comma,
ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero  5),  del
codice di procedura penale, si  applica  la  sanzione  pecuniaria  da
trecento a ottocento quote. 
  3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1  e
2, si applicano le sanzioni interdittive  previste  dall'articolo  9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
  4. Se l'ente o  una  sua  unita'  organizzativa  viene  stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati  nei  commi  1  e  2,  si  applica  la
sanzione dell'interdizione definitiva  dall'esercizio  dell'attivita'
ai sensi dell'articolo 16, comma 3". 
  30. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 143. - (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e  provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di  tipo
mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti). - 1. 
Fuori dai casi previsti dall'articolo  141,  i  consigli  comunali  e
provinciali sono sciolti quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
effettuati a norma dell'articolo  59,  comma  7,  emergono  concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti  con
la  criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso  o  similare   degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero  su  forme  di
condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione  del
procedimento di formazione della volonta' degli  organi  elettivi  ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita'
delle amministrazioni comunali e  provinciali,  nonche'  il  regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali
da arrecare  grave  e  perdurante  pregiudizio  per  lo  stato  della
sicurezza pubblica. 
  2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi  di  cui  al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale  o  provinciale,
al direttore  generale,  ai  dirigenti  ed  ai  dipendenti  dell'ente
locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni  opportuno
accertamento,  di   norma   promuovendo   l'accesso   presso   l'ente
interessato.  In  tal  caso,  il  prefetto  nomina  una   commissione
d'indagine,   composta   da    tre    funzionari    della    pubblica
amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di  accesso  e
di  accertamento  di  cui  e'  titolare  per  delega   del   Ministro
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo   2,   comma   2-quater,   del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi  dalla  data  di
accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore  periodo  massimo  di
tre mesi, la commissione  termina  gli  accertamenti  e  rassegna  al
prefetto le proprie conclusioni. 
  3. Entro il termine di quarantacinque  giorni  dal  deposito  delle
conclusioni  della  commissione  d'indagine,  ovvero   quando   abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero
in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento  degli  organi
amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,  sentito   il   comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica  integrato  con  la
partecipazione  del  procuratore  della  Repubblica  competente   per
territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella  quale
si da' conto della eventuale sussistenza degli  elementi  di  cui  al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale  o  provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. 
Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i
servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con
la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o
da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per  i  fatti  oggetto
degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi  connessi
sia  pendente  procedimento  penale,  il  prefetto  puo'   richiedere
preventivamente  informazioni   al   procuratore   della   Repubblica
competente, il quale,  in  deroga  all'articolo  329  del  codice  di
procedura penale, comunica tutte  le  informazioni  che  non  ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 
  4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi  dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e'  immediatamente
trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
in  modo  analitico  le  anomalie  riscontrate  ed  i   provvedimenti
necessari per rimuovere tempestivamente  gli  effetti  piu'  gravi  e
pregiudizievoli  per  l'interesse  pubblico;  la   proposta   indica,
altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che
hanno dato causa allo scioglimento.  Lo  scioglimento  del  consiglio
comunale  o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle rispettive giunte e di ogni altro  incarico  comunque  connesso
alle cariche ricoperte, anche se diversamente  disposto  dalle  leggi
vigenti in  materia  di  ordinamento  e  funzionamento  degli  organi
predetti. 
  5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento,  qualora
la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di  cui
al comma 1 con riferimento al segretario comunale o  provinciale,  al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a  qualunque  titolo
dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su  proposta
del prefetto, e' adottato ogni  provvedimento  utile  a  far  cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la
vita   amministrativa   dell'ente,   ivi   inclusa   la   sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero  la  sua  destinazione  ad  altro
ufficio o altra  mansione  con  obbligo  di  avvio  del  procedimento
disciplinare da parte dell'autorita' competente. 
  6.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto   di
scioglimento  sono  risolti  di  diritto   gli   incarichi   di   cui
all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore  dei  conti  e  i
rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e  continuativa
che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di  cui
all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
  7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma  5,  il  Ministro
dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione  della  relazione  di
cui al  comma  3,  emana  comunque  un  decreto  di  conclusione  del
procedimento  in  cui  da'  conto  degli  esiti   dell'attivita'   di
accertamento. Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti  emessi
in  caso  di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con  proprio
decreto. 
  8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,  univoci  e
rilevanti elementi su collegamenti tra singoli  amministratori  e  la
criminalita' organizzata di tipo mafioso,  il  Ministro  dell'interno
trasmette la relazione di cui al comma  3  all'autorita'  giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure  di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  9.  Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale.  Al  decreto  sono  allegate  la  proposta  del   Ministro
dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio  dei
ministri  disponga  di  mantenere  la  riservatezza  su  parti  della
proposta o della relazione nei casi in cui  lo  ritenga  strettamente
necessario. 
  10. Il decreto di scioglimento  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione  alle
Commissioni  parlamentari  competenti,  al  fine  di  assicurare   il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e   di   buon   andamento
dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi
del presente articolo si svolgono  in  occasione  del  turno  annuale
ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e
successive modificazioni. Nel caso in cui la  scadenza  della  durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,  le  elezioni
si svolgono in un turno straordinario  da  tenersi  in  una  domenica
compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data  delle  elezioni
e' fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata  legge  n.  182  del
1991,  e  successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento   di
proroga della durata dello scioglimento  e'  adottato  non  oltre  il
cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza  della  durata
dello scioglimento stesso, osservando le  procedure  e  le  modalita'
stabilite nel comma 4. 
  11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed  accessoria
eventualmente  prevista,  gli   amministratori   responsabili   delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di  cui  al  presente
articolo  non  possono  essere  candidati  alle  elezioni  regionali,
provinciali, comunali  e  circoscrizionali,  che  si  svolgono  nella
regione  nel  cui  territorio  si  trova  l'ente  interessato   dallo
scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia  dichiarata
con   provvedimento   definitivo.   Ai   fini   della   dichiarazione
d'incandidabilita' il Ministro dell'interno invia  senza  ritardo  la
proposta di scioglimento di cui al comma 4  al  tribunale  competente
per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi  di  cui  al
comma 1 con riferimento agli amministratori indicati  nella  proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di  cui  al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. 
  12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto,  in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla  carica
ricoperta,  nonche'  da  ogni  altro  incarico  ad   essa   connesso,
assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente  mediante  invio
di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione. 
  13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli  organi,  a  norma
del presente articolo, quando sussistono le condizioni  indicate  nel
comma 1, ancorche' ricorrano  le  situazioni  previste  dall'articolo
141".