DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 5-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 110 
(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
      sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata). 
 
  ((1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla  criminalita'  organizzata  e'
posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno,  ha  personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa
e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie
istituite con le modalita' di cui all'articolo 112, nei limiti  delle
risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.)) L'Agenzia dispone,
compatibilmente con le sue esigenze di funzionalita', che le  proprie
sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato  ai  sensi
del presente decreto. 
  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) acquisizione, attraverso il proprio sistema  informativo,  dei
flussi informativi  necessari  per  l'esercizio  dei  propri  compiti
istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto  di  flusso  di
scambio, in modalita' bidirezionale, con il sistema  informativo  del
Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con le  banche
dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del
Governo,  degli  enti  territoriali,  delle  societa'  Equitalia   ed
Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con  gli  amministratori
giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1,  2  e  3  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
dicembre  2011,  n.  233;  acquisizione,  in  particolare,  dei  dati
relativi  ai  beni  sequestrati  e   confiscati   alla   criminalita'
organizzata nel corso  dei  procedimenti  penali  e  di  prevenzione;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei  procedimenti
di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni  nei  medesimi
procedimenti, accertamento della consistenza,  della  destinazione  e
dell'utilizzo dei  beni;  programmazione  dell'assegnazione  e  della
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche'
delle criticita' relative alla fase di assegnazione  e  destinazione.
Per l'attuazione della presente lettera e' autorizzata  la  spesa  di
850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.  Al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio; 
    b)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione  e
custodia  dei  beni  sequestrati  nel  corso  del   procedimento   di
prevenzione di cui al libro I,  titolo  III;  ausilio  finalizzato  a
rendere possibile,  sin  dalla  fase  del  sequestro,  l'assegnazione
provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini  istituzionali
o sociali agli enti, alle associazioni  e  alle  cooperative  di  cui
all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione  del  giudice
delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
    c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione  e
custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i
delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale  e  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive  modificazioni;  ausilio  svolto  al   fine   di   rendere
possibile, sin dalla fase del sequestro,  l'assegnazione  provvisoria
dei beni immobili e delle aziende per fini  istituzionali  o  sociali
agli enti, alle associazioni e alle cooperative di  cui  all'articolo
48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione  del
giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
    d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei
beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte  di
appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro  I,
titolo III; 
    e) amministrazione, dal provvedimento di  confisca  emesso  dalla
corte di appello nonche' di sequestro o confisca emesso  dal  giudice
dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di
cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale  e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dei  beni  definitivamente  confiscati   dal
giudice dell'esecuzione; 
    f) adozione di iniziative e di  provvedimenti  necessari  per  la
tempestiva assegnazione e destinazione  dei  beni  confiscati,  anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. 
  3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. 
                                                                 (20) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma  1)
che "Le modifiche alle  disposizioni  sulla  competenza  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  non   si
applicano ai casi nei quali l'amministrazione  e'  stata  assunta  ai
sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, vigenti fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge".