DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
 
 
           Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario 
 
  1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro  previsto
dal capo I del titolo II del presente libro il  tribunale  nomina  il
giudice delegato alla  procedura  e  un  amministratore  giudiziario.
Qualora  la  gestione  dei   beni   in   stato   di   sequestro   sia
particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei  comuni
ove sono situati i beni immobili  o  i  complessi  aziendali  o  alla
natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore ingente del
patrimonio,  il   tribunale   puo'   nominare   piu'   amministratori
giudiziari. In tal caso  il  tribunale  stabilisce  se  essi  possano
operare disgiuntamente. 
  2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra   gli   iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari  secondo  criteri
di trasparenza che assicurano la rotazione degli  incarichi  tra  gli
amministratori, tenuto conto della natura e dell'entita' dei beni  in
stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale da
proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione.  Con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari  e  dei
coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali  in
corso, comunque non superiore a tre, ((con esclusione degli incarichi
gia'  in  corso  quale  coadiutore,))  della  natura  monocratica   o
collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore  dei  compendi
da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della
natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione  dei  beni
sul territorio, delle pregresse esperienze professionali  specifiche.
Con  lo  stesso  decreto  sono  altresi'  stabiliti  i  criteri   per
l'individuazione  degli  incarichi  per  i   quali   la   particolare
complessita' dell'amministrazione o l'eccezionalita' del  valore  del
patrimonio  da  amministrare  determinano  il  divieto   di   cumulo.
L'amministratore  giudiziario  e'  nominato  con  decreto   motivato.
All'atto  della  nomina  l'amministratore  giudiziario  comunica   al
tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se
conferiti da altra autorita' giudiziaria o dall'Agenzia. 
  2-bis.  L'amministratore  giudiziario  di  aziende  sequestrate  e'
scelto  tra  gli  iscritti  nella  sezione  di  esperti  in  gestione
aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 
  2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-bis,  comma
7, l'amministratore giudiziario di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  puo'
altresi' essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di
cui all'articolo 113-bis. In tal  caso  l'amministratore  giudiziario
dipendente dell'Agenzia, per lo  svolgimento  dell'incarico,  non  ha
diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in
godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9. 
  3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate a una  pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o
le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
o coloro cui sia stata irrogata  una  misura  di  prevenzione  o  nei
confronti dei quali sia stato disposto il rinvio  a  giudizio  per  i
reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei  reati
previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo  I,  del
codice penale. Non possono altresi' essere nominate  le  persone  che
abbiano svolto attivita' lavorativa o  professionale  in  favore  del
proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse  persone  non
possono, altresi', svolgere le funzioni di coadiutore  o  di  diretto
collaboratore  dell'amministratore  giudiziario   nell'attivita'   di
gestione.  Non   possono   assumere   l'ufficio   di   amministratore
giudiziario,  ne'  quelli  di  coadiutore  o  diretto   collaboratore
dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto
grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi  o  commensali
abituali  del  magistrato  che  conferisce  l'incarico.  Non  possono
altresi' assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli
di   coadiutore   o   diretto    collaboratore    dell'amministratore
giudiziario, i creditori o debitori  del  magistrato  che  conferisce
l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, ne' le  persone  legate
da uno  stabile  rapporto  di  collaborazione  professionale  con  il
coniuge o i figli dello stesso magistrato, ne' i prossimi  congiunti,
i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato. 
  4. L'amministratore  giudiziario  chiede  al  giudice  delegato  di
essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la  sua
responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati.  Ove  la
complessita' della gestione lo  richieda,  anche  successivamente  al
sequestro,  l'amministratore  giudiziario  organizza,  sotto  la  sua
responsabilita',  un  proprio  ufficio   di   coadiuzione,   la   cui
composizione e il cui assetto interno  devono  essere  comunicati  al
giudice delegato indicando altresi' se  e  quali  incarichi  analoghi
abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel  caso  in
cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, di uno dei soggetti  indicati  nell'articolo  9-bis  del
medesimo codice.  Il  giudice  delegato  ne  autorizza  l'istituzione
tenuto conto della natura dei  beni  e  delle  aziende  in  stato  di
sequestro e degli oneri che ne conseguono. 
  4-bis.   Non   possono   assumere   l'ufficio   di   amministratore
giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati
da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo  grado  o
affinita' entro il secondo grado con magistrati  addetti  all'ufficio
giudiziario  al  quale  appartiene  il  magistrato   che   conferisce
l'incarico, nonche' coloro i  quali  hanno  con  tali  magistrati  un
rapporto di assidua frequentazione.  Si  intende  per  frequentazione
assidua quella derivante  da  una  relazione  sentimentale  o  da  un
rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da
reciproca confidenza,  nonche'  il  rapporto  di  frequentazione  tra
commensali abituali. 
  5. L'amministratore giudiziario riveste la  qualifica  di  pubblico
ufficiale e deve adempiere  con  diligenza  ai  compiti  del  proprio
ufficio. Egli  ha  il  compito  di  provvedere  alla  gestione,  alla
custodia e alla conservazione dei beni sequestrati  anche  nel  corso
degli eventuali giudizi  di  impugnazione,  sotto  la  direzione  del
giudice  delegato,  al  fine  di  incrementare,  se   possibile,   la
redditivita' dei beni medesimi. 
  6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice  delegato
l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro
di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 
  7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su
proposta  del  giudice  delegato,  dell'Agenzia  o  d'ufficio,   puo'
disporre in ogni tempo  la  revoca  dell'amministratore  giudiziario,
previa  audizione  dello  stesso.  Nei   confronti   dei   coadiutori
dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia. 
  8.  L'amministratore  giudiziario  che,  anche  nel   corso   della
procedura, cessa dal  suo  incarico,  deve  rendere  il  conto  della
gestione ai sensi dell'articolo 43. 
  9.   Nel   caso   di   trasferimento   fuori    della    residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento  previsto  dalle
disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.