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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14

Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (10G0028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
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Testo in vigore dal:  3-3-2010

Art. 9

Contributo per la tenuta
dell'Albo degli amministratori giudiziari
1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni.