DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14

Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (10G0028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
Testo in vigore dal: 3-3-2010
                               Art. 9 
 
 
                      Contributo per la tenuta 
              dell'Albo degli amministratori giudiziari 
 
  1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari e' posto
a  carico  dell'iscritto  un  contributo   annuo   alle   spese,   da
corrispondersi  al  momento   della   presentazione   della   domanda
d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. 
  2. L'ammontare del contributo di  cui  al  comma  1,  nella  misura
necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo,  e  le
modalita' di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo  e'  aggiornato
ogni tre anni.