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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2012, n. 259

Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione. (13G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2013
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vigente al 18/05/2024
  • Articoli

  • Disposizioni di carattere generale
  • 1
  • 2
  • 3

  • Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve
    tecniche e delle attività supplementari indisponibili
    Titolo I
    Riserve tecniche ed attività supplementari
  • 4
  • 5
  • 6


  • Disposizioni transitorie e finali
  • 7
  • 8
Testo in vigore dal: 20-2-2013
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2003/41/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
  Visto l'articolo 29-bis, comma 3,  lettera  a),  numero  3),  della
legge 18 aprile 2005, n. 62; 
  Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28; 
  Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n.  252,  recante  la  disciplina  delle  forme  pensionistiche
complementari, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d'Italia
e l'ISVAP, definisce i  principi  per  la  determinazione  dei  mezzi
patrimoniali adeguati di cui devono  dotarsi  i  fondi  pensione  che
coprono rischi  biometrici,  che  garantiscono  un  rendimento  degli
investimenti o un determinato livello delle prestazioni; 
  Visto l'articolo 19, comma 2 del  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP  il  potere  di
indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio
delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo
sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse  anche
mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale; 
  Sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP; 
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012; 
  Vista la nota n. 16210 del 12 novembre 2012 con la quale, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3 della citata legge  n.  400  del  1988,  lo
schema  di  regolamento  e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la nota n. 10650  del  20  novembre  2012  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha  comunicato  il  nulla  osta
all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi del  citato  articolo
17, comma 3 della legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «attuario»: un soggetto iscritto all'albo degli attuari di cui
alla legge 9 febbraio 1942, n. 194; 
    b) «COVIP»:  la  Commissione  di  Vigilanza  sui  fondi  pensione
istituita  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252; 
    c) «fondi pensione»: 
      1) le forme pensionistiche  complementari  istituite  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto  legislativo
5 dicembre 2005, n. 252; 
      2) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
      3) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettivita'
giuridica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20,  comma  7
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
              Note alle premesse: 
              - La Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 3 giugno 2003,  relativa  alle  attivita'  e
          alla supervisione  degli  enti  pensionistici  aziendali  o
          professionali e' pubblicata nella GU L 235 del 23 settembre
          2003. 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-bis, comma 3,  della
          legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 2004): 
              «3.  L'attuazione   della   direttiva   2003/41/CE   e'
          informata  ai  principi  in  essa   contenuti   in   merito
          all'ambito   di   applicazione   della   disciplina,   alle
          condizioni per l'esercizio dell'attivita' e ai  compiti  di
          vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                a) disciplinare, anche  mediante  l'attribuzione  dei
          relativi poteri e competenze regolamentari e  organizzative
          alla Commissione di vigilanza sui fondi  pensione,  di  cui
          all'art. 16, comma 2, del  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, i seguenti aspetti: 
                  1) l'integrazione delle attribuzioni di  vigilanza,
          in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure
          dirette a  conseguire  la  corretta  gestione  delle  forme
          pensionistiche  complementari  e  ad   evitare   o   sanare
          eventuali irregolarita' che possano  ledere  gli  interessi
          degli aderenti e dei  beneficiari,  incluso  il  potere  di
          inibire o limitare l'attivita'; 
                  2)  l'irrogazione  di  sanzioni  amministrative  di
          carattere  pecuniario,  da  parte  della   Commissione   di
          vigilanza sui fondi pensione,  nel  rispetto  dei  principi
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni,  nonche'  dei  seguenti  criteri  direttivi:
          nell'ambito del limite minimo di  500  euro  e  massimo  di
          25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate  nella
          loro entita', tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta in astratto, di specifiche qualita' personali  del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di  prevenzione,  controllo  o   vigilanza,   nonche'   del
          vantaggio patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare  al
          colpevole o alla persona o  ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce; deve essere sancita la responsabilita'  degli  enti
          ai quali appartengono i responsabili delle violazioni,  per
          il pagamento delle  sanzioni,  e  regolato  il  diritto  di
          regresso verso i predetti responsabili; 
                  3) la costituzione e la connessa certificazione  di
          riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle
          riserve  tecniche  da  parte   dei   fondi   pensione   che
          direttamente coprono rischi biometrici  o  garantiscono  un
          rendimento degli investimenti o un determinato  livello  di
          prestazioni; 
                  4)  la  separazione  giuridica  tra   il   soggetto
          promotore  e  le  forme  pensionistiche  complementari  con
          riguardo alle forme interne a enti  diversi  dalle  imprese
          bancarie e assicurative; 
                  5) l'esclusione dell'applicazione  della  direttiva
          2003/41/CE  alle  forme  pensionistiche  complementari  che
          contano congiuntamente meno di cento  aderenti  in  totale,
          fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della  direttiva  e
          delle misure di vigilanza che la Commissione  di  vigilanza
          sui  fondi  pensione   ritenga   necessarie   e   opportune
          nell'esercizio  dei  suoi  poteri.  In   ogni   caso   deve
          prevedersi il diritto di applicare  le  disposizioni  della
          direttiva su base volontaria,  ferme  le  esclusioni  poste
          dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva; 
                b) disciplinare, anche  mediante  l'attribuzione  dei
          relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione
          di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita'
          transfrontaliera,  da  parte  delle  forme   pensionistiche
          complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da
          parte  delle   forme   pensionistiche   complementari   ivi
          operanti,  in  particolare   individuando   i   poteri   di
          autorizzazione,   comunicazione,   vigilanza,   anche   con
          riguardo alla vigente normativa in materia di  diritto  del
          lavoro e della sicurezza sociale,  nonche'  in  materia  di
          informazione agli aderenti; 
                c) disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo
          scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui
          fondi  pensione,  le  altre  autorita'  di  vigilanza,   il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase  di
          costituzione  che  nella  fase  di  esercizio  delle  forme
          pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il
          divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio  fra
          le suddette istituzioni; 
                d) disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo
          scambio di informazioni fra le  istituzioni  nazionali,  le
          istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi  membri,
          al  fine  di   agevolare   l'esercizio   delle   rispettive
          funzioni.». 
              -  Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  28
          (Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita'
          e di supervisione  degli  enti  pensionistici  aziendali  o
          professionali) e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  24  marzo
          2007, n. 70. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7-bis  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari): 
              «Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione
          che  coprono  rischi  biometrici,   che   garantiscono   un
          rendimento degli investimenti o un determinato  livello  di
          prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
          al successivo comma 2, di mezzi  patrimoniali  adeguati  in
          relazione al complesso degli impegni finanziari  esistenti,
          salvo  che  detti  impegni  finanziari  siano  assunti   da
          soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale  a
          cio' abilitati, i quali operano in conformita'  alle  norme
          che li disciplinano. 
              2. Con regolamento del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sentita la COVIP, la  Banca  d'Italia  e  l'ISVAP,
          sono definiti i principi per la  determinazione  dei  mezzi
          patrimoniali adeguati in conformita'  con  quanto  previsto
          dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3,
          lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005,  n.  62.
          Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni  alle
          quali  una  forma  pensionistica  puo',  per   un   periodo
          limitato, detenere attivita' insufficienti. 
              3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di  cui  al
          comma 1, limitare o vietare la  disponibilita'  dell'attivo
          qualora non siano stati  costituiti  i  mezzi  patrimoniali
          adeguati in conformita' al regolamento di cui al  comma  2.
          Restano ferme le competenze delle  autorita'  di  vigilanza
          sui soggetti gestori.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
              «Art. 19. Compiti della COVIP 
              (In vigore dal 23 agosto 2012) 
              1. Le forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al
          presente decreto, ivi comprese quelle di cui  all'art.  20,
          commi  1,  3  e  8,  nonche'  i  fondi  che  assicurano  ai
          dipendenti   pubblici    prestazioni    complementari    al
          trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi
          configurati  nei  bilanci  di  societa'   o   enti   ovvero
          determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione  delle
          forme  istituite  all'interno  di  enti   pubblici,   anche
          economici, che esercitano i controlli in materia di  tutela
          del  risparmio,  in  materia   valutaria   o   in   materia
          assicurativa, sono iscritte in un apposito albo,  tenuto  a
          cura della COVIP. 
              1-bis La COVIP fornisce informativa  all'AEAP,  secondo
          le modalita' dalla stessa  definite,  in  merito  ai  fondi
          iscritti   all'Albo   e   alle   eventuali    cancellazioni
          effettuate. 
              2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, e  ferma  restando
          la vigilanza  di  stabilita'  esercitata  dalle  rispettive
          autorita'  di  controllo  sui  soggetti  abilitati  di  cui
          all'art. 6, comma 1,  la  COVIP  esercita,  anche  mediante
          l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e
          particolare, la vigilanza su tutte le forme  pensionistiche
          complementari. In tale ambito: 
                a) definisce le condizioni che, al fine di  garantire
          il rispetto dei principi di trasparenza,  comparabilita'  e
          portabilita', le forme pensionistiche complementari  devono
          soddisfare  per  poter  essere  ricondotte  nell'ambito  di
          applicazione  del  presente  decreto  ed  essere   iscritte
          all'albo di cui al comma 1; 
                b) approva gli statuti e i  regolamenti  delle  forme
          pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
          requisiti di cui al comma  3  dell'art.  4  e  delle  altre
          condizioni richieste dal  presente  decreto  e  valutandone
          anche  la  compatibilita'  rispetto  ai  provvedimenti   di
          carattere generale da essa emanati; nel  disciplinare,  con
          propri regolamenti, le procedure per  l'autorizzazione  dei
          fondi   pensione   all'esercizio   dell'attivita'   e   per
          l'approvazione degli statuti e dei regolamenti  dei  fondi,
          nonche'  delle  relative  modifiche,  la  COVIP   individua
          procedimenti  di  autorizzazione  semplificati,  prevedendo
          anche l'utilizzo del  silenzio-assenso  e  l'esclusione  di
          forme  di  approvazione   preventiva.   Tali   procedimenti
          semplificati devono in particolar  modo  essere  utilizzati
          nelle  ipotesi  di  modifiche  statutarie  e  regolamentari
          conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai  fini
          di sana e prudente gestione, la COVIP  puo'  richiedere  di
          apportare modifiche agli statuti  e  ai  regolamenti  delle
          forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
          l'adozione delle relative delibere; 
                c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione
          e ripartizione del rischio come individuati  ai  sensi  dei
          commi 11 e 13 dell'art. 6; 
                d) definisce, sentite le autorita' di  vigilanza  sui
          soggetti  abilitati  a  gestire  le  risorse  delle   forme
          pensionistiche complementari, i criteri di redazione  delle
          convenzioni per  la  gestione  delle  risorse,  cui  devono
          attenersi le medesime  forme  pensionistiche  e  i  gestori
          nella stipula dei relativi contratti; 
                e) verifica le linee di indirizzo  della  gestione  e
          vigila  sulla  corrispondenza  delle  convenzioni  per   la
          gestione delle  risorse  ai  criteri  di  cui  all'art.  6,
          nonche' alla lettera d); 
                f) indica criteri omogenei per la determinazione  del
          valore   del   patrimonio   delle   forme    pensionistiche
          complementari, della  loro  redditivita',  nonche'  per  la
          determinazione   della   consistenza   patrimoniale   delle
          posizioni individuali accese presso le forme stesse;  detta
          disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni  a
          tutte le forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del
          termine massimo entro il  quale  le  contribuzioni  versate
          devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
          disposizioni  per  la  tenuta  delle  scritture  contabili,
          prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel   quale
          annotare cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei
          contributi e di pagamento delle prestazioni,  nonche'  ogni
          altra operazione, gli eventuali altri libri  contabili,  il
          prospetto della composizione e del  valore  del  patrimonio
          della  forma  pensionistica  complementare  attraverso   la
          contabilizzazione secondo i criteri  definiti  in  base  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  evidenziando
          le posizioni individuali degli  iscritti  e  il  rendiconto
          annuale  della  forma   pensionistica   complementare;   il
          rendiconto  e   il   prospetto   sono   considerati   quali
          comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del
          codice civile; 
                g)  detta   disposizioni   volte   a   garantire   la
          trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
          pensionistiche   complementari,   al   fine   di   tutelare
          l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
          il diritto alla portabilita'  della  posizione  individuale
          tra le varie  forme  pensionistiche  complementari,  avendo
          anche riguardo all'esigenza di garantire la  comparabilita'
          dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni  in
          materia  di  sollecitazione  del  pubblico  risparmio,   le
          modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme
          pensionistiche,      dettando      disposizioni       volte
          all'applicazione  di  regole  comuni  per  tutte  le  forme
          pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
          raccolta  delle  adesioni  sia   per   quella   concernente
          l'informativa periodica  agli  aderenti  circa  l'andamento
          amministrativo e  finanziario  delle  forme  pensionistiche
          complementari, anche al fine di eliminare  distorsioni  che
          possano arrecare pregiudizio agli  aderenti;  a  tale  fine
          elabora schemi per gli statuti, i  regolamenti,  le  schede
          informative,  i  prospetti  e  le   note   informative   da
          indirizzare  ai  potenziali  aderenti  a  tutte  le   forme
          pensionistiche complementari, nonche' per le  comunicazioni
          periodiche da inoltrare agli aderenti alle  stesse;  vigila
          sull'attuazione delle  predette  disposizioni  nonche',  in
          generale, sull'attuazione dei principi di  trasparenza  nei
          rapporti con  gli  aderenti,  nonche'  sulle  modalita'  di
          pubblicita',  con  facolta'  di  sospendere  o  vietare  la
          raccolta  delle  adesioni  in  caso  di  violazione   delle
          disposizioni stesse; 
                h)  detta  disposizioni  volte  a   disciplinare   le
          modalita'   con   le   quali   le   forme    pensionistiche
          complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale
          e,  sinteticamente,  nelle  comunicazioni  periodiche  agli
          iscritti, se  ed  in  quale  misura  nella  gestione  delle
          risorse e nelle linee seguite  nell'esercizio  dei  diritti
          derivanti dalla  titolarita'  dei  valori  in  portafoglio,
          siano stati presi in considerazione aspetti sociali,  etici
          ed ambientali; 
                i) esercita  il  controllo  sulla  gestione  tecnica,
          finanziaria,   patrimoniale,    contabile    delle    forme
          pensionistiche  complementari,  anche  mediante   ispezioni
          presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti  e
          degli atti che ritenga necessari; 
                l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  formulando  anche  proposte  di
          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza
          complementare; 
                m)  pubblica  e  diffonde  informazioni  utili   alla
          conoscenza dei problemi previdenziali; 
                n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni  nel
          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto
          alla  previdenza  di  base;   a   tale   fine,   le   forme
          pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
          le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
          puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 
              3. Per  l'esercizio  della  vigilanza,  la  COVIP  puo'
          disporre che le siano fatti pervenire, con le  modalita'  e
          nei termini da essa stessa stabiliti: 
                a) le segnalazioni  periodiche,  nonche'  ogni  altro
          dato e documento richiesti; 
                b) i verbali  delle  riunioni  e  degli  accertamenti
          degli   organi   interni   di   controllo    delle    forme
          pensionistiche complementari. 
              4. La COVIP puo' altresi': 
                a)  convocare   presso   di   se'   gli   organi   di
          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche
          complementari; 
                b)  richiedere  la  convocazione  degli   organi   di
          amministrazione delle forme  pensionistiche  complementari,
          fissandone l'ordine del giorno; 
                b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
          in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,  l'attivita'
          della forma  pensionistica  complementare  ove  vi  sia  il
          fondato  sospetto  di  grave  violazione  delle  norme  del
          presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. 
              5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP  ha  diritto
          di ottenere le notizie e  le  informazioni  richieste  alle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. La COVIP, nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui
          mercati finanziari, tiene conto degli  effetti  dei  propri
          atti sulla stabilita' del sistema finanziario  degli  altri
          Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni  scambi  di
          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e
          le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 
              7.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP
          trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          una relazione sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in
          corso di maggior rilievo  e  sugli  indirizzi  e  le  linee
          programmatiche che intende  seguire.  Entro  il  30  giugno
          successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
          eventuali osservazioni. 
              7-bis I dipendenti e gli esperti  addetti  alla  COVIP,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
          di un pubblico servizio.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  9  febbraio  1942,  n.  194   (Disciplina
          giuridica della  professione  di  attuario)  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 25 marzo 1942, n. 69. 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
              «Art.  18   (Vigilanza   sulle   forme   pensionistiche
          complementari). -  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali   vigila   sulla   COVIP   ed   esercita
          l'attivita' di alta vigilanza sul settore della  previdenza
          complementare, mediante  l'adozione,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  direttive
          generali alla  COVIP,  volte  a  determinare  le  linee  di
          indirizzo in materia di previdenza complementare. 
              2. La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire  la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana  e
          prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
          avendo  riguardo  alla  tutela   degli   iscritti   e   dei
          beneficiari  e  al  buon  funzionamento  del   sistema   di
          previdenza  complementare.   La   COVIP   ha   personalita'
          giuridica di diritto pubblico. 
              3. La COVIP e' composta da un presidente e  da  quattro
          membri,  scelti  tra   persone   dotate   di   riconosciuta
          competenza e specifica professionalita'  nelle  materie  di
          pertinenza  della  stessa  e  di  indiscussa  moralita'   e
          indipendenza, nominati ai  sensi  della  legge  24  gennaio
          1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio  dei
          Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari
          durano in carica quattro anni e possono  essere  confermati
          una sola volta. Ad essi si  applicano  le  disposizioni  di
          incompatibilita', a pena di decadenza, di cui  all'art.  1,
          quinto comma, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
          216. Al presidente e ai commissari competono le  indennita'
          di carica fissate con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri su proposta del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  E'  previsto  un  apposito
          ruolo del personale dipendente della COVIP. La  COVIP  puo'
          avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
          collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. 
              4.  Le  deliberazioni   della   COVIP   sono   adottate
          collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla  legge
          o dal regolamento di cui al presente comma.  Il  presidente
          sovrintende all'attivita' istruttoria e  cura  l'esecuzione
          delle  deliberazioni.  Il  presidente  della  COVIP   tiene
          informato il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          sugli  atti  e  sugli  eventi  di  maggior  rilievo  e  gli
          trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
          La COVIP delibera  con  apposito  regolamento,  nei  limiti
          delle risorse disponibili e  sulla  base  dei  principi  di
          trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio
          e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse
          umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  ordine  al  proprio
          funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per
          il coordinamento degli uffici  la  qualifica  di  direttore
          generale, determinandone le funzioni, al numero  dei  posti
          della  pianta  organica,  al   trattamento   giuridico   ed
          economico del personale,  all'ordinamento  delle  carriere,
          nonche' circa la disciplina delle spese e  la  composizione
          dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare  i
          principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo  comma,
          del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,  n.  216.  Tali
          delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita'  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  e  sono
          esecutive decorsi venti giorni dalla data  di  ricevimento,
          ove nel termine  suddetto  non  vengano  formulati  rilievi
          sulle  singole  disposizioni.  Il   trattamento   economico
          complessivo  del  personale  delle  carriere  direttiva   e
          operativa della COVIP e' definito, nei limiti  dell'ottanta
          per cento del trattamento  economico  complessivo  previsto
          per il livello  massimo  della  corrispondente  carriera  o
          fascia retributiva per il personale dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione  di
          comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari  alla
          eventuale   differenza   tra   il    trattamento    erogato
          dall'amministrazione o dall'ente di  provenienza  e  quello
          spettante al corrispondente personale di  ruolo.  La  Corte
          dei conti esercita il controllo generale  sulla  COVIP  per
          assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento
          e riferisce annualmente al Parlamento. 
              5. I  regolamenti,  le  istruzioni  di  vigilanza  e  i
          provvedimenti di carattere generale, adottati  dalla  COVIP
          per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
              «Art.  3  (Istituzione   delle   forme   pensionistiche
          complementari). - 1. Le forme pensionistiche  complementari
          possono essere istituite da: 
                a) contratti e accordi collettivi,  anche  aziendali,
          limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti  o
          lavoratori firmatari degli  stessi,  ovvero,  in  mancanza,
          accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari  di
          contratti collettivi nazionali di  lavoro;  accordi,  anche
          interaziendali per  gli  appartenenti  alla  categoria  dei
          quadri, promossi dalle organizzazioni  sindacali  nazionali
          rappresentative  della  categoria,  membri  del   Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro; 
                b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,   promossi   da   loro   sindacati   o   da
          associazioni di rilievo almeno regionale; 
                c) regolamenti di enti o aziende, i cui  rapporti  di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali; 
                d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
          di  tali  forme  pensionistiche  complementari  con   legge
          regionale  nel  rispetto  della  normativa   nazionale   in
          materia; 
                e)  accordi  fra  soci  lavoratori  di   cooperative,
          promossi da associazioni nazionali  di  rappresentanza  del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute; 
                f)  accordi  tra  soggetti  destinatari  del  decreto
          legislativo 16 settembre 1996, n. 565,  promossi  anche  da
          loro  sindacati  o  da  associazioni  di   rilievo   almeno
          regionale; 
                g) gli enti di diritto  privato  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,  n.
          103,   con   l'obbligo   della   gestione   separata,   sia
          direttamente  sia  secondo  le  disposizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b); 
                h)  i  soggetti  di  cui   all'art.   6,   comma   1,
          limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12; 
                i) i soggetti di cui all'art. 13, limitatamente  alle
          forme pensionistiche complementari individuali. 
              2. Per il personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme  pensionistiche
          complementari possono essere istituite mediante i contratti
          collettivi di  cui  al  titolo  III  del  medesimo  decreto
          legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3,
          comma  1,  del  medesimo  decreto  legislativo,  le   forme
          pensionistiche  complementari  possono   essere   istituite
          secondo le norme  dei  rispettivi  ordinamenti  ovvero,  in
          mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
          da loro associazioni. 
              3.  Le  fonti  istitutive  delle  forme  pensionistiche
          complementari stabiliscono le modalita' di  partecipazione,
          garantendo la liberta' di adesione individuale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          legislativo n. 252 del 2005: 
              «Art. 20. Forme pensionistiche complementari  istituite
          alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421 
              (In vigore dal 23 agosto 2012) 
              1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma  2,
          alle  forme  pensionistiche  complementari  che   risultano
          istituite alla data di entrata in  vigore  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421, non  si  applicano  gli  articoli  4,
          comma 5, e 6, commi 1, 3 e  5.  Salvo  quanto  previsto  al
          comma  3,  dette  forme,  se  gia'  configurate  ai   sensi
          dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla
          natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate
          di  strutture   gestionali   amministrative   e   contabili
          separate. 
              2. Le forme di cui al comma  1  devono  adeguarsi  alle
          disposizioni del presente  decreto  legislativo  secondo  i
          criteri,  le  modalita'  e  i  tempi  stabiliti,  anche  in
          relazione alle specifiche caratteristiche di  talune  delle
          suddette  forme,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali sentita la  COVIP,  da
          adottarsi entro un anno dalla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana.   Le   operazioni   necessarie   per
          l'adeguamento alle disposizioni di cui  al  presente  comma
          sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma
          1 sono iscritte in una sezione speciale  dell'albo  di  cui
          all'art. 19, comma 1. 
              3. Qualora le forme pensionistiche di cui  al  comma  1
          intendano  comunque  adeguarsi  alle  disposizioni  di  cui
          all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),  le   operazioni   di
          conferimento non concorrono in  alcun  caso  a  formare  il
          reddito imponibile del soggetto  conferente  e  i  relativi
          atti sono soggetti alle imposte di registro,  ipotecarie  e
          catastali nella misura fissa di  euro  51,64  per  ciascuna
          imposta; a dette  operazioni  si  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sull'incremento di valore degli  immobili,  le
          disposizioni di cui  all'art.  3,  secondo  comma,  secondo
          periodo, e 6, settimo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,  e  successive
          modificazioni. 
              4. L'attivita' di vigilanza sulle forme  pensionistiche
          di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP  secondo  piani  di
          attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento
          alle modalita' di controllo e alle diverse categorie  delle
          predette  forme  pensionistiche.  La  COVIP  riferisce   al
          riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
          al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche
          di cui al comma 1, successivamente alla data del 28  aprile
          1993, si applicano le disposizioni stabilite  dal  presente
          decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2,  comma
          1, lettera a),  non  possono  essere  previste  prestazioni
          definite volte ad assicurare  una  prestazione  determinata
          con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
          trattamento pensionistico obbligatorio. 
              6.  L'accesso  alle  prestazioni   per   anzianita'   e
          vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di  cui  al
          comma  1,  che   garantiscono   prestazioni   definite   ad
          integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
          subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 
              6-bis. Le  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1
          istituite all'interno di enti o societa' diversi da  quelli
          sottoposti, direttamente o in quanto facenti  parte  di  un
          gruppo, a vigilanza in base alle  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte
          a  soli  pensionati,  devono  presentare  alla  COVIP,  con
          cadenza triennale, documentazione idonea  a  dimostrare  la
          sussistenza delle condizioni necessarie  ad  assicurare  la
          continuita' nell'erogazione  delle  prestazioni.  La  COVIP
          verifica la sussistenza delle predette condizioni. 
              7. Le forme pensionistiche di cui al comma  1,  gestite
          in via prevalente secondo  il  sistema  tecnico-finanziario
          della ripartizione e con squilibri  finanziari,  che  siano
          gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali con il quale e'  stata  accertata
          una  situazione   di   squilibrio   finanziario   derivante
          dall'applicazione del  previgente  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n.  124,  possono  deliberare  di  continuare,
          sotto la propria responsabilita', a derogare agli  articoli
          8  e  11.  Ai  relativi  contributi  versati  continua   ad
          applicarsi, anche per  gli  iscritti  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 
              8. Le forme pensionistiche di cui al  comma  7  debbono
          presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
          e delle politiche  sociali  il  bilancio  tecnico,  nonche'
          documentazione  idonea  a  dimostrare  il  permanere  della
          situazione finanziaria di cui al precedente  comma  7;  con
          cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
          iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
          prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini  le
          condizioni   necessarie    ad    assicurare    l'equilibrio
          finanziario della gestione ed il  progressivo  allineamento
          alle norme generali del presente decreto. Il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  previo  parere  della
          COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 
              9. Le deliberazioni assembleari delle forme di  cui  al
          comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
          procedure previste dai rispettivi  statuti,  anche  con  il
          metodo referendario, non intendendosi applicabili  ad  esse
          le modalita' di presenza previste dagli articoli  20  e  21
          del codice civile.».