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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 643

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 6

Imponibile


L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione.
Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione è stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta. Per i trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro o all'imposta di successione né all'imposta sul valore aggiunto si assumono quali valore iniziale e valore finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro.
Per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto il valore iniziale è quello venale che i beni avevano al 1 gennaio 1963 ovvero, nel caso di beni per i quali erano applicabili le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 246, quello che essi avevano alla diversa data stabilita con le deliberazioni previste dagli articoli 5 e 25 della predetta legge.
Il valore dei beni acquistati sia entro il decennio che oltre, per i quali, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si siano verificati i presupposti per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per questa sia intervenuto l'accertamento, è quello risultante dall'accertamento stesso.
Per gli immobili di cui all'art. 3 si assumono, ai fini della differenza imponibile, quale valore finale quello venale dell'immobile al compimento del decennio e quale valore iniziale quello di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o a causa di morte, determinato ai sensi dei commi precedenti, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione. Per gli immobili che al 1 gennaio 1975 appartengano alle società da oltre dieci anni si assumono come valore iniziale e come valore finale i valori venali al 1 gennaio 1965 e al 1 gennaio 1975.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.
Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate, alienati dalla società risultante dalla fusione o incorporante o a questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale è quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle società fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali società.
((La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa))
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Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore della area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.
Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma.