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LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194

Disciplina giuridica della professione di attuario. (042U0194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
Testo in vigore dal:  9-4-1942

Art. 1



Titolo ed esercizio della professione di attuario.

Per esercitare la professione di attuario è necessaria la iscrizione nell'albo.

Il titolo professionale di « attuario » spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali.