DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, e' stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 1-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
         Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  vigila  sulla
COVIP ed esercita l'attivita' di alta  vigilanza  sul  settore  della
previdenza complementare, mediante l'adozione,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive  generali  alla
COVIP, volte a determinare  le  linee  di  indirizzo  in  materia  di
previdenza complementare. 
  ((2. Ferme restando le competenze di vigilanza sui soggetti gestori
definite negli ordinamenti settoriali, la COVIP, avuto riguardo  alla
tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon  funzionamento  del
sistema  di   previdenza   complementare,   esercita   la   vigilanza
prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo  la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la  sana  e  prudente
gestione e la loro solidita'. La COVIP ha personalita'  giuridica  di
diritto pubblico.)) 
  3. ((L'organo di vertice della COVIP e' composto da un presidente e
da due membri)), scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza
e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa
e di indiscussa moralita' e indipendenza,  nominati  ai  sensi  della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo  3
della legge 23 agosto 1988, n. 400; la  deliberazione  del  Consiglio
dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non
rinnovabili.   Ad   essi   si   applicano    le    disposizioni    di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1,  quinto
comma, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e  ai
commissari competono le indennita' di carica fissate con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. E'  previsto  un  apposito  ruolo  del
personale dipendente della COVIP. La COVIP puo' avvalersi di  esperti
nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove  ne
sia fatta richiesta. (16) 
  4.  Le  deliberazioni  ((dell'organo  di  vertice))  sono  adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza  previsti  dalla  legge  o  dal
regolamento di cui  al  presente  comma.  Il  presidente  sovrintende
all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il
presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e  gli
trasmette  le  notizie  ed  i  dati  di  volta  in  volta  richiesti.
((L'organo di vertice)) delibera con apposito regolamento, nei limiti
delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza  e
celerita'  dell'attivita',  del  contraddittorio  e  dei  criteri  di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge  7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
in ordine al proprio funzionamento  e  alla  propria  organizzazione,
prevedendo  per  il  coordinamento  degli  uffici  la  qualifica   di
direttore generale, determinandone le funzioni, al numero  dei  posti
della pianta organica, al  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale,  all'ordinamento  delle   carriere,   nonche'   circa   la
disciplina delle spese e la composizione  dei  bilanci  preventivo  e
consuntivo che devono osservare i principi  del  regolamento  di  cui
all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8  aprile  1974,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.
Tali delibere sono  sottoposte  alla  verifica  di  legittimita'  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  e  sono  esecutive  decorsi
venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto  non
vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il  trattamento
economico  complessivo  del  personale  delle  carriere  direttiva  e
operativa della COVIP e' definito, nei limiti dell'ottanta per  cento
del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo
della corrispondente carriera o fascia retributiva per  il  personale
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al  personale  in
posizione di comando o distacco e' corrisposta  una  indennita'  pari
alla   eventuale    differenza    tra    il    trattamento    erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al
corrispondente personale di ruolo. La Corte  dei  conti  esercita  il
controllo  generale  sulla  COVIP  per  assicurare  la  legalita'   e
l'efficacia  del  suo  funzionamento  e  riferisce   annualmente   al
Parlamento. 
  5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i  provvedimenti  di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i  compiti  di
cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  e  nel
bollettino della COVIP. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
15-ter) che "La disposizione di cui al comma  15-bis  si  applica  ai
componenti della Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto".