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LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
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vigente al 25/10/2013
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Testo in vigore dal: 21-8-2013
al: 18-8-2014
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione 
 
  1.   In    attuazione    dell'articolo    6    della    Convenzione
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro   la   corruzione,
adottata dalla Assemblea generale  dell'ONU  il  31  ottobre  2003  e
ratificata ai sensi della legge  3  agosto  2009,  n.  116,  e  degli
articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,  fatta  a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi  della  legge  28
giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale,
l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di
svolgere,  con  modalita'  tali  da  assicurare  azione   coordinata,
attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
  2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita'
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e  successive  modificazioni,  di
seguito denominata «Commissione»,  opera  quale  Autorita'  nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In 
particolare, la Commissione: 
    a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le 
organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
    b) approva il  Piano  nazionale  anticorruzione  predisposto  dal
Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c); 
    c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli 
interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 
    ((d) esprime parere obbligatorio sugli atti  di  direttiva  e  di
indirizzo, nonche' sulle  circolari  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione in  materia  di  conformita'  di
atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il 
rapporto di lavoro pubblico)); 
    e) esprime pareri facoltativi in materia  di  autorizzazioni,  di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165,  e
successive modificazioni, allo svolgimento di  incarichi  esterni  da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti  pubblici
nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 
16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo; 
    f)  esercita  la  vigilanza   e   il   controllo   sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate  dalle  pubbliche
amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e  sul
rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa
previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre 
disposizioni vigenti; 
    g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31
dicembre  di  ciascun  anno,  sull'attivita'   di   contrasto   della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e 
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la
Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di  notizie,
informazioni, atti e  documenti  alle  pubbliche  amministrazioni,  e
ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di  cui
ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza
dell'attivita' amministrativa previste dai  commi  da  15  a  36  del
presente articolo e  dalle  altre  disposizioni  vigenti,  ovvero  la
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le  amministrazioni
interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei
provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente  comma  ((e   danno
tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui  detti  siti
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica)). 
  4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee  di
indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e 
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
    a)  coordina  l'attuazione  delle  strategie  di  prevenzione   e
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica 
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 
    b) promuove  e  definisce  norme  e  metodologie  comuni  per  la
prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi 
e i progetti internazionali; 
    c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di
assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera 
a); 
    d) definisce modelli  standard  delle  informazioni  e  dei  dati
occorrenti  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dalla
presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed 
analisi informatizzata; 
    e) definisce criteri per assicurare la  rotazione  dei  dirigenti
nei settori particolarmente esposti  alla  corruzione  e  misure  per
evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi 
in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 
  5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono 
al Dipartimento della funzione pubblica: 
    a) un piano di prevenzione  della  corruzione  che  fornisce  una
valutazione del  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio; 
    b)  procedure  appropriate  per   selezionare   e   formare,   in
collaborazione   con   la    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in   settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi 
settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 
  6. Ai fini della predisposizione del  piano  di  prevenzione  della
corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle
linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla 
Commissione. 
  7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua,  di  norma
tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in  servizio,
il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti
locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione. 
  8. L'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di  ogni  anno,
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,  curandone
la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.  L'attivita'
di elaborazione  del  piano  non  puo'  essere  affidata  a  soggetti
estranei  all'amministrazione.  Il  responsabile,  entro  lo   stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui
al comma 11. La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata
adozione delle  procedure  per  la  selezione  e  la  formazione  dei
dipendenti costituiscono elementi di valutazione della 
responsabilita' dirigenziale. (1) 
  9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: 
    a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al  comma
16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione,
anche   raccogliendo   le   proposte   dei    dirigenti,    elaborate
nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, 
lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
    b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera
a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 
idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
    c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate
ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del
responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare 
sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 
    d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
    e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i  soggetti  che
con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono   interessati   a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di  vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni
di  parentela  o  affinita'   sussistenti   tra   i   titolari,   gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 
    f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori 
rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
  10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede 
anche: 
    a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e  della  sua
idoneita', nonche' a proporre la modifica dello  stesso  quando  sono
accertate significative violazioni delle prescrizioni  ovvero  quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita' 
dell'amministrazione; 
    b)  alla  verifica,  d'intesa  con   il   dirigente   competente,
dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici  preposti  allo
svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio 
che siano commessi reati di corruzione; 
    c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di 
formazione di cui al comma 11. 
  11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  utilizzando  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione  dei
dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni   statali   sui   temi
dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti  pubblici
chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'  elevato,  sulla  base
dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che 
siano commessi reati di corruzione. 
  12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un
reato di corruzione accertato con sentenza passata in  giudicato,  il
responsabile individuato ai sensi del comma 7 del  presente  articolo
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.165,  e  successive   modificazioni,   nonche'   sul   piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale  e  all'immagine  della
pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti 
circostanze: 
    a) di avere predisposto, prima della commissione  del  fatto,  il
piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai 
commi 9 e 10 del presente articolo; 
    b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del 
piano. 
  13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile  individuato
ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla  sospensione  dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad 
un massimo di sei mesi. 
  14. In caso di ripetute  violazioni  delle  misure  di  prevenzione
previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma  7
del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  e  successive   modificazioni,
nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione,
da  parte  dei  dipendenti  dell'amministrazione,  delle  misure   di
prevenzione previste dal  piano  costituisce  illecito  disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai  sensi
del  comma  7  del  presente   articolo   pubblica   nel   sito   web
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta   e   la   trasmette   all'organo   di   indirizzo    politico
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo  politico
lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, 
quest'ultimo riferisce sull'attivita'. 
  15. Ai fini della presente  legge,  la  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa, che costituisce livello essenziale delle  prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai  sensi  dell'articolo  117,
secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  secondo   quanto
previsto all'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,
n.150,  e'  assicurata  mediante  la  pubblicazione,  nei  siti   web
istituzionali delle  pubbliche  amministrazioni,  delle  informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, secondo  criteri  di  facile
accessibilita',  completezza  e  semplicita'  di  consultazione,  nel
rispetto delle disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di
segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.  Nei  siti  web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
relativi bilanci e conti  consuntivi,  nonche'  i  costi  unitari  di
realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi
erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la  vigilanza  sui
contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,  che  ne  cura
altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web 
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 
  16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  da  ultimo  modificato  dal
comma  42  del  presente  articolo,  nell'articolo  54   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11
del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  le  pubbliche
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui  al  comma  15
del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: 
    a) autorizzazione o concessione; 
    b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
    c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
    d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del  personale  e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto 
legislativo n.150 del 2009. 
  17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di
gara o lettere di invito  che  il  mancato  rispetto  delle  clausole
contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' 
costituisce causa di esclusione dalla gara. 
  18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili  e  militari,
agli avvocati  e  procuratori  dello  Stato  e  ai  componenti  delle
commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli  incarichi
e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi 
arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico. 
  19. Il comma 1 dell'articolo 241  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' 
sostituito dal seguente: 
    «1.   Le   controversie   su   diritti   soggettivi,    derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi,
forniture, concorsi di  progettazione  e  di  idee,  comprese  quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo  bonario  previsto
dall'articolo  240,  possono  essere  deferite  ad  arbitri,   previa
autorizzazione   motivata   da   parte   dell'organo    di    governo
dell'amministrazione.  L'inclusione  della  clausola  compromissoria,
senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con  cui  e'
indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito,  o
il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono 
nulli». 
  20.  Le  disposizioni  relative  al  ricorso  ad  arbitri,  di  cui
all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n.163, come sostituito  dal  comma  19  del  presente
articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni
e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una
societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata  o
collegata  a  una  societa'  a  partecipazione  pubblica,  ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice  civile,  o  che  comunque  abbiano  ad
oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci
pubblici.   A   tal   fine,    l'organo    amministrativo    rilascia
l'autorizzazione di cui al  citato  comma  1  dell'articolo  241  del
codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come sostituito 
dal comma 19 del presente articolo. 
  21. La nomina degli arbitri per la risoluzione  delle  controversie
nelle  quali  e'  parte  una  pubblica  amministrazione  avviene  nel
rispetto dei principi di pubblicita' e  di  rotazione  e  secondo  le
modalita' previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre
che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili. 
  22.  Qualora  la  controversia  si   svolga   tra   due   pubbliche
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente 
tra dirigenti pubblici. 
  23.  Qualora  la  controversia  abbia  luogo   tra   una   pubblica
amministrazione e un privato, l'arbitro  individuato  dalla  pubblica
amministrazione e' scelto preferibilmente tra i  dirigenti  pubblici.
Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione  nominare
un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la  nomina  e'  disposta,
con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del 
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 
  24. La pubblica amministrazione  stabilisce,  a  pena  di  nullita'
della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente  pubblico  per
l'attivita' arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante
agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il  dirigente
e' acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha 
indetto la gara. 
  25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a  24  non  si  applicano
agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in 
vigore della presente legge. 
  26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano  anche  ai
procedimenti posti in essere in deroga alle  procedure  ordinarie.  I
soggetti che operano in deroga e che non dispongono  di  propri  siti
web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai  citati  commi
15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali 
sono nominati. 
  27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono 
trasmesse in via telematica alla Commissione. 
  28.  Le  amministrazioni  provvedono   altresi'   al   monitoraggio
periodico  del  rispetto  dei  tempi  procedimentali  attraverso   la
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del  monitoraggio
sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna 
amministrazione. 
  29. Ogni amministrazione pubblica rende noto,  tramite  il  proprio
sito web istituzionale, almeno  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze
ai  sensi  dell'articolo  38  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre  2000,  n.445,  e  successive  modificazioni,   e   ricevere
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi 
che lo riguardano. 
  30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina  del  diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7
agosto  1990,  n.241,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di  rendere  accessibili
in   ogni   momento   agli   interessati,   tramite   strumenti    di
identificazione informatica di cui  all'articolo  65,  comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive
modificazioni,  le  informazioni  relative  ai  provvedimenti  e   ai
procedimenti amministrativi che li riguardano,  ivi  comprese  quelle
relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo 
specifico ufficio competente in ogni singola fase. 
  31.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per le  materie  di  competenza,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuate le informazioni  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione dei commi 15  e  16  del  presente  articolo  e  le
relative modalita' di pubblicazione, nonche' le indicazioni  generali
per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme  le  disposizioni
in materia di pubblicita' previste dal codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163. 
  32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),
del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso
tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura
proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a
presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i
tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo
delle somme liquidate.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali
informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in
tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato
digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare,
anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le  amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni  all'Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture,
che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia
di stazione appaltante  e  per  regione.  L'Autorita'  individua  con
propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le   relative
modalita' di trasmissione.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco  delle
amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in
tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del 
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (2) 
  33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni di cui al  comma  31  costituisce
violazione  degli  standard  qualitativi  ed   economici   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20  dicembre  2009,
n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.
Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti 
informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. 
  34. Le disposizioni  dei  commi  da  15  a  33  si  applicano  alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  agli
enti pubblici nazionali,  nonche'  alle  societa'  partecipate  dalle
amministrazioni  pubbliche  e  dalle  loro  controllate,   ai   sensi
dell'articolo  2359  del  codice  civile,  limitatamente  alla   loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 
  35. Il Governo e' delegato ad  adottare,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  per  il
riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,  mediante  la  modifica   o   l'integrazione   delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di
pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono 
obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche; 
    b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle
risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle 
funzioni amministrative; 
    c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o  comunque  di
esercizio di  poteri  di  indirizzo  politico,  di  livello  statale,
regionale  e  locale.  Le  dichiarazioni  oggetto  di   pubblicazione
obbligatoria di cui alla  lettera  a)  devono  concernere  almeno  la
situazione  patrimoniale  complessiva   del   titolare   al   momento
dell'assunzione  della  carica,  la  titolarita'   di   imprese,   le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro  il
secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da' diritto 
l'assunzione della carica; 
    d)   ampliamento   delle   ipotesi   di   pubblicita',   mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai
titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  sia  con  riferimento  a
quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con
riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta 
collaborazione; 
    e)   definizione   di   categorie   di   informazioni   che    le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione 
dei relativi formati; 
    f) obbligo di  pubblicare  tutti  gli  atti,  i  documenti  e  le
informazioni di cui al presente comma anche  in  formato  elettronico
elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di  dati  aperti
si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line
in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il  piu'
ampio riutilizzo anche a fini statistici e la  ridistribuzione  senza
ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse 
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'; 
    g) individuazione, anche mediante  integrazione  e  coordinamento
della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento 
per ciascuna pubblicazione obbligatoria; 
    h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione  della
disciplina vigente, delle responsabilita' e  delle  sanzioni  per  il
mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione. 
  36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi
del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale  delle
prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche  a  fini   di
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della  cattiva
amministrazione, a norma dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera
m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'  esercizio  della
funzione di coordinamento informativo statistico  e  informatico  dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui 
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 
  37. All'articolo 1 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al  comma
1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con  un  livello
di garanzia non inferiore a  quello  cui  sono  tenute  le  pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente 
legge». 
  38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se  ravvisano  la  manifesta
irricevibilita', inammissibilita',  improcedibilita'  o  infondatezza
della   domanda,   le   pubbliche   amministrazioni   concludono   il
procedimento  con  un  provvedimento  espresso   redatto   in   forma
semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico 
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo». 
  39. Al fine di  garantire  l'esercizio  imparziale  delle  funzioni
amministrative  e  di  rafforzare  la  separazione  e  la   reciproca
autonomia tra organi di indirizzo politico e  organi  amministrativi,
le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le  aziende  e  le
societa' partecipate dallo Stato e  dagli  altri  enti  pubblici,  in
occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo  36,
comma 3,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
successive modificazioni, comunicano al Dipartimento  della  funzione
pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione,
tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite  a
persone, anche esterne alle  pubbliche  amministrazioni,  individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico  senza  procedure
pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono  nella  relazione
annuale al Parlamento di cui al citato  articolo  36,  comma  3,  del
decreto legislativo  n.  165  del  2001,  e  vengono  trasmessi  alla
Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente 
articolo. 
  40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma  39
si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento 
della funzione pubblica. 
  41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 
6 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del
procedimento e i titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i
pareri, le valutazioni tecniche, gli  atti  endoprocedimentali  e  il
provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale». 
  42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi  regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  interessati,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri
differenziati  in  rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»; 
    b) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «o
situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di   interessi,   che
pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al 
dipendente»; 
    c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il 
seguente: 
      «Ai  fini   dell'autorizzazione,   l'amministrazione   verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi»; 
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. L'omissione del versamento del compenso  da  parte  del
dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce  ipotesi   di
responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei 
conti»; 
    e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati 
ai dipendenti pubblici»; 
    f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o  autorizzano  incarichi,
anche a titolo gratuito,  ai  propri  dipendenti  comunicano  in  via
telematica, nel termine di quindici  giorni,  al  Dipartimento  della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e  del  compenso
lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al  secondo  periodo,  le
parole: «L'elenco e' accompagnato» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo  periodo,  le  parole:
«Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 
giugno di ciascun anno»; 
    g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso  termine  di  cui  al
comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di 
ciascun anno»; 
    h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:  «l'oggetto,  la
durata e  il  compenso  dell'incarico»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; 
    i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Le informazioni relative a consulenze e incarichi  comunicate  dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica,  nonche'  le
informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle  proprie  banche  dati
accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi  del  presente
articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese
liberamente scaricabili in un formato digitale  standard  aperto  che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il  Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in
tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del 
presente comma in formato digitale standard aperto»; 
    l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: 
      «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni  di  servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di
pubblico impiego,  attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
soggetti   privati   destinatari   dell'attivita'   della    pubblica
amministrazione svolta attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di  contrattare  con  le  pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». 
  43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma  16-ter,  secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal
comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti 
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' 
sostituito dal seguente: 
    «Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo  definisce
un  codice  di   comportamento   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la  qualita'  dei  servizi,  la
prevenzione dei  fenomeni  di  corruzione,  il  rispetto  dei  doveri
costituzionali  di  diligenza,  lealta',  imparzialita'  e   servizio
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice  contiene  una
specifica sezione dedicata ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in
relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede  per  tutti  i
dipendenti  pubblici  il  divieto  di  chiedere  o  di  accettare,  a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione
con l'espletamento delle proprie funzioni  o  dei  compiti  affidati,
fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti 
delle normali relazioni di cortesia. 
    2.  Il  codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che 
lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 
    3.  La  violazione   dei   doveri   contenuti   nel   codice   di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del  Piano  di
prevenzione   della   corruzione,   e'   fonte   di   responsabilita'
disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai  fini
della   responsabilita'   civile,    amministrativa    e    contabile
ogniqualvolta  le  stesse  responsabilita'   siano   collegate   alla
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi
o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di 
cui all'articolo 55-quater, comma 1. 
    4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato,  gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui
devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In 
caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 
    5. Ciascuna pubblica  amministrazione  definisce,  con  procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio  del  proprio
organismo  indipendente  di  valutazione,  un   proprio   codice   di
comportamento che integra e specifica il codice di  comportamento  di
cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al  presente  comma
si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri,  linee  guida  e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 
    6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente  articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture 
di controllo interno e gli uffici di disciplina. 
    7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente  lo  stato
di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione  del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi». 
  45. I codici di cui all'articolo 54,  commi  1  e  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono
approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
  46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e' inserito il seguente: 
    «Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione  nella
formazione di commissioni e nelle  assegnazioni  agli  uffici)  -  1.
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non  passata  in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale: 
      a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
      b) non possono essere assegnati, anche con funzioni  direttive,
agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie,
all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   forniture,   nonche'   alla
concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 
pubblici e privati; 
      c) non possono fare parte delle commissioni per la  scelta  del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,  per  la
concessione  o  l'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere. 
    2. La disposizione  prevista  al  comma  l  integra  le  leggi  e
regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina 
dei relativi segretari». 
  47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  2,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al 
presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3». 
  48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la  disciplina  organica  degli   illeciti,   e   relative   sanzioni
disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei
procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri 
direttivi: 
    a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo,  superando  le
logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche 
amministrazioni; 
    b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti a 
evitare ritardi; 
    c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, 
sempre in relazione al mancato rispetto dei termini. 
  49. Ai fini della prevenzione e  del  contrasto  della  corruzione,
nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il  Governo  e'
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti  a  modificare
la  disciplina  vigente  in  materia  di  attribuzione  di  incarichi
dirigenziali e di  incarichi  di  responsabilita'  amministrativa  di
vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo
pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione
di beni e servizi a  favore  delle  amministrazioni  pubbliche  o  di
gestione di servizi pubblici,  da  conferire  a  soggetti  interni  o
esterni alle pubbliche amministrazioni, che  comportano  funzioni  di
amministrazione  e  gestione,  nonche'  a  modificare  la  disciplina
vigente in materia di incompatibilita' tra i  detti  incarichi  e  lo
svolgimento di  incarichi  pubblici  elettivi  o  la  titolarita'  di
interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio 
imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
  50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione  e  del
contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi
dirigenziali,  adottando  in  via  generale  il  criterio  della  non
conferibilita' per  coloro  che  sono  stati  condannati,  anche  con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale; 
    b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione  e  del
contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi
dirigenziali,  adottando  in  via  generale  il  criterio  della  non
conferibilita' per coloro che per un congruo periodo  di  tempo,  non
inferiore ad un anno,  antecedente  al  conferimento  abbiano  svolto
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce 
l'incarico; 
    c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi  di  non
conferibilita' di incarichi dirigenziali ai  soggetti  estranei  alle
amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo,  non  inferiore
ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. 
I casi di non conferibilita' devono essere  graduati  e  regolati  in
rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche   di   carattere   politico
ricoperte,  all'ente  di  riferimento  e   al   collegamento,   anche
territoriale, con l'amministrazione  che  conferisce  l'incarico.  E'
escluso  in  ogni  caso,  fatta  eccezione  per  gli   incarichi   di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli  organi  di
indirizzo politico,  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a
coloro  che  presso  le  medesime  amministrazioni   abbiano   svolto
incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, 
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; 
    d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 
      1)  gli  incarichi  amministrativi  di  vertice   nonche'   gli
incarichi dirigenziali, anche  conferiti  a  soggetti  estranei  alle
pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via 
esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 
      2)  gli  incarichi   di   direttore   generale,   sanitario   e
amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere; 
      3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti 
di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; 
    e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli  incarichi  di
cui alla lettera d) gia' conferiti e  lo  svolgimento  di  attivita',
retribuite  o  no,  presso  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a
regolazione, a controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione
che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di  attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti a 
regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione; 
    f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli  incarichi  di
cui alla lettera d) gia' conferiti e l'esercizio di cariche negli 
organi di indirizzo politico. 
  51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e' inserito il seguente: 
    «Art. 54-bis. -  (Tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala
illeciti). - 1.  Fuori  dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di
calunnia o  diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso  titolo  ai  sensi
dell'articolo 2043 del codice  civile,  il  pubblico  dipendente  che
denuncia all'autorita' giudiziaria o alla  Corte  dei  conti,  ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte  illecite  di  cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,  non  puo'
essere  sanzionato,   licenziato   o   sottoposto   ad   una   misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia. 
    2. Nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  del
segnalante non puo' essere rivelata, senza il  suo  consenso,  sempre
che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora
la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   parte,   sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza 
sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
    3.  L'adozione  di  misure  discriminatorie   e'   segnalata   al
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i   provvedimenti   di
competenza,  dall'interessato  o   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le 
stesse sono state poste in essere. 
    4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto  dagli  articoli
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni». 
  52.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nelle   attivita'
imprenditoriali di  cui  al  comma  53,  presso  ogni  prefettura  e'
istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa  operanti
nei medesimi settori. L'iscrizione  negli  elenchi  della  prefettura
della provincia in cui l'impresa ha sede  soddisfa  i  requisiti  per
l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'. La
prefettura  effettua  verifiche  periodiche   circa   la   perdurante
insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, 
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
  53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
    a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
    b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti 
per conto di terzi; 
    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
    d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di 
bitume; 
    e) noli a freddo di macchinari; 
    f) fornitura di ferro lavorato; 
    g) noli a caldo; 
    h) autotrasporti per conto di terzi; 
    i) guardiania dei cantieri. 
  54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53  puo'  essere
aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con  apposito  decreto
del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri  della
giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e
delle  finanze,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del relativo schema  alle  Camere.  Qualora  le  Commissioni  non  si
pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere comunque 
adottato. 
  55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla
prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario  e
dei propri organi sociali,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
modifica. Le societa' di capitali quotate  in  mercati  regolamentati
comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal  testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La 
mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. 
  56. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture
e dei  trasporti  e  dello  sviluppo  economico,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al 
comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica. 
  57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata  in
vigore del decreto di cui al  comma  56  continua  ad  applicarsi  la
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
  58. All'articolo 135,  comma  l,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  dopo  le  parole:  «passata  in
giudicato»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i  delitti  previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,  del  codice  di  procedura
penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche'». 
  59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi
da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del  principio
di imparzialita' di cui  all'articolo  97  della  Costituzione,  sono
applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni. 
  60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n.  281,  si  definiscono  gli  adempimenti,  con  l'indicazione  dei
relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli  enti  pubblici  e  dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti  alla
piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, 
con particolare riguardo: 
    a) alla definizione, da parte di  ciascuna  amministrazione,  del
piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da  quello
relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione 
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; 
    b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione,  di  norme
regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati  ai
dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma  42,  lettera
a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 
dello stesso articolo 53; 
    c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice
di comportamento  di  cui  all'articolo  54,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del 
presente articolo. 
  61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi'
definiti gli adempimenti attuativi  delle  disposizioni  dei  decreti
legislativi previsti dalla presente legge da parte  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli  enti  locali,
nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato 
sottoposti al loro controllo. 
  62. All'articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il 
comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: 
    «1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'  del  danno
all'immagine   della   pubblica   amministrazione   derivante   dalla
commissione di un reato contro  la  stessa  pubblica  amministrazione
accertato con sentenza passata in giudicato si presume,  salva  prova
contraria, pari  al  doppio  della  somma  di  denaro  o  del  valore
patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal 
dipendente. 
    1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto  atti
o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro  conservativo  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.  453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della 
garanzia del credito erariale». 
  63. Il Governo e' delegato ad  adottare,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un  testo
unico della normativa in materia di incandidabilita' alla  carica  di
membro del Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore  della
Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le  cariche  di
presidente e di  componente  del  consiglio  di  amministrazione  dei
consorzi, di presidente e di componente dei consigli e  delle  giunte
delle unioni di  comuni,  di  consigliere  di  amministrazione  e  di
presidente  delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di   cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.267,  e
successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi 
esecutivi delle comunita' montane. 
  64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al  riordino
e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i 
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di
interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere  che  non  siano
temporaneamente candidabili  a  deputati  o  a  senatori  coloro  che
abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni  di
reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 
3-quater, del codice di procedura penale; 
    b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere  che
non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori  coloro
che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni
di reclusione per i delitti previsti nel libro  secondo,  titolo  II,
capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la 
legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni; 
    c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle lettere 
a) e b); 
    d) prevedere  che  l'incandidabilita'  operi  anche  in  caso  di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale; 
    e) coordinare le disposizioni relative  all'incandidabilita'  con
le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e  di
riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto 
di elettorato attivo; 
    f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di
deputato e di senatore siano applicate altresi' all'assunzione delle 
cariche di governo; 
    g) operare una completa ricognizione della normativa  vigente  in
materia di incandidabilita' alle  elezioni  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche  di  presidente
della provincia,  sindaco,  assessore  e  consigliere  provinciale  e
comunale, presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale,
presidente  e  componente  del  consiglio  di   amministrazione   dei
consorzi, presidente e componente dei consigli e delle  giunte  delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e  presidente  delle
aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'articolo  114  del
testo unico di cui al citato decreto legislativo  n.  267  del  2000,
presidente e componente degli organi delle comunita' montane, 
determinata da sentenze definitive di condanna; 
    h) valutare per le cariche di cui alla lettera  g),  in  coerenza
con  le  scelte  operate  in  attuazione  delle  lettere  a)  e   i),
l'introduzione di ulteriori ipotesi di  incandidabilita'  determinate
da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme 
sociale; 
    i) individuare, fatta salva la competenza  legislativa  regionale
sul  sistema  di  elezione  e  i  casi  di   ineleggibilita'   e   di
incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta
regionale  nonche'  dei  consiglieri   regionali,   le   ipotesi   di
incandidabilita' alle elezioni regionali e di  divieto  di  ricoprire
cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a 
sentenze definitive di condanna; 
    l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile 
con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63; 
    m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di  diritto
dalle cariche di cui al comma 63 in caso di  sentenza  definitiva  di
condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o 
all'affidamento della carica. 
  65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato
di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  e'  trasmesso  alle  Camere  ai   fini
dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro sessanta giorni dalla data  di  trasmissione  dello  schema  di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il 
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
  66.  Tutti  gli  incarichi  presso  istituzioni,  organi  ed   enti
pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali
o  semiapicali,  compresi  quelli  di  titolarita'  dell'ufficio   di
gabinetto,  a  magistrati  ordinari,  amministrativi,   contabili   e
militari, avvocati e procuratori dello Stato,  devono  essere  svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori  ruolo,  che  deve
permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi  in  corso
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di
diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il 
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 
  67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quattro  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche  negli
uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al
comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di 
fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle
funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, 
contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato; 
    b) durata dell'incarico; 
    c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo connesso 
allo svolgimento dell'incarico; 
    d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni
esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle 
esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo. 
  68. Salvo quanto previsto dal  comma  69,  i  magistrati  ordinari,
amministrativi, contabili e  militari,  gli  avvocati  e  procuratori
dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori  ruolo
per   un   tempo   che,   nell'arco   del   loro   servizio,   superi
complessivamente  dieci  anni,  anche   continuativi.   Il   predetto
collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con 
riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. 
  69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni  di
cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data 
di entrata in vigore della presente legge. 
  70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano  ai
membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi  di
autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque 
denominate. 
  71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  13  novembre  2008,  n.  181,  anche  se
conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
  72. I magistrati ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,
nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato  che,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, hanno gia'  maturato  o  che,
successivamente  a  tale  data,  maturino  il  periodo   massimo   di
collocamento in posizione di fuori ruolo, di  cui  al  comma  68,  si
intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino  al  termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura  o  del  mandato
relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora
l'incarico non preveda un termine, il collocamento  in  posizione  di
fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi 
all'entrata in vigore della presente legge. 
  73. Lo schema del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  67  e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono  resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere 
comunque adottato. 
  74. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi  e  criteri
direttivi ivi  stabiliti,  il  Governo  e'  autorizzato  ad  adottare
disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso. 
  75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono 
inserite le seguenti: «319-quater,»; 
    b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono 
inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; 
    c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» e' 
sostituita dalla seguente: «quattro»; 
    d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 317.  -  (Concussione).  -  Il  pubblico  ufficiale  che,
abusando della sua qualita' o dei suoi  poteri,  costringe  taluno  a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 
utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»; 
    e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite 
dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; 
    f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). -  Il
pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o  altra
utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno 
a cinque anni»; 
    g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite 
dalle seguenti: «da quattro a otto»; 
    h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite 
dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 
      2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla 
seguente: «cinque»; 
    i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 319-quater. - (Induzione indebita  a  dare  o  promettere
utilita'). - Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,  abusando
della sua qualita' o dei suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare  o  a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' 
e' punito con la reclusione da tre a otto anni. 
      Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o 
altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»; 
    l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche 
all'incaricato di un pubblico servizio»; 
    m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel primo comma, le parole:  «che  riveste  la  qualita'  di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del  suo  ufficio»
sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni 
o dei suoi poteri»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
        «La pena di  cui  al  primo  comma  si  applica  al  pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita  una
promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle 
sue funzioni o dei suoi poteri»; 
    n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli 
articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»; 
      2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite 
le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»; 
    o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale 
prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»; 
    p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre 
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; 
    q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le 
seguenti: «319-quater,»; 
    r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente: 
      «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). -  Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei reati  di  cui  agli  articoli  319  e
319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico  ufficiale  o
con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente  fa  dare  o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio  patrimoniale,
come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  il  pubblico
ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico  servizio   ovvero   per
remunerarlo, in relazione al  compimento  di  un  atto  contrario  ai
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo 
ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
      La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette 
denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
      La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro  vantaggio  patrimoniale
riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un 
pubblico servizio. 
      Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in 
relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie. 
      Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita». 
  76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2635. - (Corruzione tra privati).  -  Salvo  che  il  fatto
costituisca  piu'  grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione  o
della promessa di denaro o altra  utilita',  per  se'  o  per  altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi  inerenti  al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla 
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
    Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi  se
il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla 
vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
    Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate 
nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste. 
    Le pene stabilite nei commi precedenti  sono  raddoppiate  se  si
tratta di  societa'  con  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati
italiani o di altri  Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra  il
pubblico in misura rilevante ai sensi  dell'articolo  116  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 
modificazioni. 
    Si procede a querela della persona offesa, salvo  che  dal  fatto
derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o 
servizi». 
  77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25: 
      1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite 
le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono 
inserite le seguenti: «319-quater»; 
    b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta 
la seguente: 
      «s-bis) per il delitto di  corruzione  tra  privati,  nei  casi
previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote». 
  78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 
2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei  delitti  previsti  dagli
articoli  314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,   319-ter,
319-quater,  primo  comma,  e  320  del  codice  penale,  le   misure
interdittive perdono efficacia decorsi  sei  mesi  dall'inizio  della
loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte  per
esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la  rinnovazione  anche
oltre  sei  mesi  dall'inizio  dell'esecuzione,  fermo  restando  che
comunque la loro efficacia  viene  meno  se  dall'inizio  della  loro
esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini 
previsti dall'articolo 303». 
  79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» 
sono inserite le seguenti: «, 319-quater». 
  80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le 
seguenti: «319-quater,»; 
    b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le 
seguenti: «319-quater,». 
  81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole:  «(corruzione
per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti:  «(corruzione
per  l'esercizio  della  funzione)»  e  dopo  le   parole:   «319-ter
(corruzione  in  atti  giudiziari),»  sono  inserite   le   seguenti:
«319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere 
utilita'),»; 
    b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: 
«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»; 
    c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole:  «misure
coercitive di cui  agli  articoli  284,  285  e  286  del  codice  di
procedura  penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di   cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando  il
divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato 
elettorale». 
  82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo  100,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di
cui al comma 1 del presente articolo, che  si  esprime  entro  trenta
giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace,  salvo  che
l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte 
dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. 
  83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo 
le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater». 
 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34-bis, comma 4)
che "Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il  termine  di
cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  e'
differito al 31 marzo 2013." 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
418) che "In sede di prima applicazione, all'articolo  1,  comma  32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine  di  cui  al  secondo
periodo e' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al  quarto
periodo e' prorogato al 30 giugno 2013."