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DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181 (in G.U. 15/11/2008, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2026
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Art. 1-bis

(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria)
1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 45))
.
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "delle quali trecento da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando la adeguata destinazione di magistrati".