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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 45

Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. (12G0065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2012
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Testo in vigore dal: 13-5-2012
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1° marzo  2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001; 
  Vista  la  direttiva  2009/110/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della direttiva  2005/60/CE,  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di  finanziamento  del  terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2010,  ed  in  particolare
l'articolo 6; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della giustizia; 
  
                              E m a n a 
  
  
                  il seguente decreto legislativo: 
  
                               Art. 1 
  
  
 Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica 
  
  1. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, il numero 4) e' sostituito dal seguente: " 4)
prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli  articoli  1,
comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.". 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, la lettera h-ter) e' sostituita dalla seguente: 
    "h-ter) 'moneta elettronica':  il  valore  monetario  memorizzato
elettronicamente,   ivi   inclusa   la   memorizzazione    magnetica,
rappresentato da un credito  nei  confronti  dell'emittente  che  sia
emesso  per  effettuare  operazioni  di   pagamento   come   definite
all'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11,  e  che  sia  accettato  da  persone  fisiche  e
giuridiche   diverse   dall'emittente.   Non    costituisce    moneta
elettronica: 
      1) il valore monetario  memorizzato  sugli  strumenti  previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera  m),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      2)  il  valore  monetario  utilizzato  per  le  operazioni   di
pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.". 
  3. Il Titolo V-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  
                            "Titolo V-BIS 
  
  
         MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA 
  
  
                            Art. 114-bis 
                   Emissione di moneta elettronica 
  
  1. L'emissione di moneta elettronica e'  riservata  alle  banche  e
agli istituti di moneta elettronica. 
  2.  Possono  emettere  moneta  elettronica,  nel   rispetto   delle
disposizioni ad essi  applicabili,  la  Banca  centrale  europea,  le
banche centrali comunitarie, lo Stato  italiano  e  gli  altri  Stati
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche' Poste Italiane. 
  3. L'emittente  di  moneta  elettronica  non  concede  interessi  o
qualsiasi altro beneficio  commisurato  alla  giacenza  della  moneta
elettronica. 
  
                            Art. 114-ter 
                  Rimborso della moneta elettronica 
  
  1. L'emittente di moneta elettronica  rimborsa,  su  richiesta  del
detentore,  la  moneta  elettronica  in  ogni  momento  e  al  valore
nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto
di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il  diritto  al
rimborso si estingue per prescrizione nei  termini  ordinari  di  cui
all'articolo 2946 del codice civile. 
  2. Il detentore puo' chiedere il rimborso: 
    a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta; 
    b) alla scadenza del contratto o successivamente: 
      1) per il valore  monetario  totale  della  moneta  elettronica
detenuta; 
      2) nella misura richiesta, se l'emittente  e'  un  istituto  di
moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo  114-quinquies,
comma 4, e i fondi  di  pertinenza  del  medesimo  detentore  possono
essere  impiegati  per  finalita'  diverse  dall'utilizzo  di  moneta
elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile  come
moneta elettronica. 
  3.  I  soggetti,  diversi  da  un  consumatore,  che  accettino  in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente  di  moneta  elettronica  il  diritto  al  rimborso  loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2. 
  
                           Art. 114-quater 
                   Istituti di moneta elettronica 
  
  1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo  gli  istituti  di
moneta elettronica autorizzati in Italia  e  le  relative  succursali
nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta  elettronica
con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario. 
  2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in
moneta  elettronica  i  fondi  ricevuti  dal  richiedente;   per   la
distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta   elettronica   possono
avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome. 
  3. Gli istituti di moneta elettronica possono: 
    a)  prestare  servizi  di  pagamento  e  le  relative   attivita'
accessorie ai sensi  dell'articolo  114-octies  senza  necessita'  di
apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies; 
    b) prestare servizi operativi e accessori  strettamente  connessi
all'emissione di moneta elettronica. 
  
                         Art. 114-quinquies 
           Autorizzazione e operativita' transfrontaliera 
  
  1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di  moneta  elettronica
quando ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di  societa'  in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata  o  di
societa' cooperativa; 
    b) la sede legale e  la  direzione  generale  siano  situate  nel
territorio della Repubblica; 
    c) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca d'Italia; 
    d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e  allo
statuto; 
    e) i titolari di partecipazioni di  cui  all'articolo  19  e  gli
esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti
ai sensi degli articoli 25 e 26; 
    f) non sussistano, tra gli istituti di  moneta  elettronica  o  i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti  legami
che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione ovvero il regolare funzionamento  del  sistema  dei
pagamenti. 
  3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di  autorizzazione,  i
casi  di  revoca  e  le  ipotesi  di  decadenza   quando   l'istituto
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 
  4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta  elettronica
soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando: 
    a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione  del
possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; 
    b)  per  l'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica,  la
prestazione dei servizi di pagamento  e  per  le  relative  attivita'
accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato
con  le  modalita'  e   agli   effetti   stabiliti   dagli   articoli
114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies; 
    c)  siano  individuati  uno  o  piu'  soggetti  responsabili  del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo  26,
limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'. 
  5. Se lo svolgimento delle  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al
comma 4 rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto
di moneta elettronica o l'esercizio  effettivo  della  vigilanza,  la
Banca d'Italia puo' imporre  la  costituzione  di  una  societa'  che
svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica. 
  6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare: 
    a) in uno Stato comunitario, anche senza  stabilirvi  succursali,
nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia; 
    b)  in  uno  Stato  extracomunitario,  anche   senza   stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in  un  altro
Stato comunitario, che intendono operare in Italia,  possono  operare
nel territorio della Repubblica  anche  senza  stabilirvi  succursali
dopo  che  la  Banca  d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'
competente dello Stato di appartenenza. 
  8. L'emissione di moneta elettronica da parte  di  un  istituto  di
moneta elettronica con sede legale in uno Stato  extracomunitario  e'
subordinata all'apertura di  una  succursale  in  Italia  autorizzata
dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo  in  presenza  di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed
f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari
esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. 
  9. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
  
                        Art. 114-quinquies.1 
               Forme di tutela e patrimonio destinato 
  
  1. Gli  istituti  di  moneta  elettronica  registrano  per  ciascun
cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita'  stabilite
dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per
l'emissione di moneta elettronica. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono investite,  nel  rispetto  delle
modalita'  stabilite  dalla  Banca   d'Italia,   in   attivita'   che
costituiscono patrimonio distinto  a  tutti  gli  effetti  da  quello
dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto  non
sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica
o   nell'interesse   degli   stessi,   ne'   quelle   dei   creditori
dell'eventuale soggetto presso il  quale  le  somme  di  denaro  sono
depositate.  Le  azioni  dei  creditori  dei  singoli  clienti  degli
istituti di moneta elettronica sono  ammesse  nel  limite  di  quanto
registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro  ricevute  per
l'emissione di moneta elettronica sono depositate  presso  terzi  non
operano le compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'  essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai  crediti  vantati
dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica. 
  3. Ai fini dell'applicazione della  disciplina  della  liquidazione
coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori
di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto  alla
restituzione di strumenti finanziari. 
  4. Per la prestazione dei  servizi  di  pagamento  da  parte  degli
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies. 
  5. Gli istituti di moneta  elettronica  che  svolgano  anche  altre
attivita'   imprenditoriali   diverse   dall'emissione   di    moneta
elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati
ai sensi  dell'articolo  114-quinquies,  comma  4,  costituiscono  un
patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica,  la
prestazione dei servizi di pagamento  e  per  le  relative  attivita'
accessorie e strumentali. A  tale  patrimonio  destinato  si  applica
l'articolo 114-terdecies,  anche  con  riferimento  all'emissione  di
moneta elettronica. 
  
                        Art. 114-quinquies.2 
                              Vigilanza 
  
  1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca  d'Italia,
con le modalita' e nei termini da  essa  stabiliti,  le  segnalazioni
periodiche nonche'  ogni  altro  dato  e  documento  richiesto.  Essi
trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini  stabiliti
dalla Banca d'Italia. 
  2. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza  patrimoniale,
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
l'organizzazione amministrativa  e  contabile,  nonche'  i  controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione. 
  3. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e  i  dirigenti  degli
istituti di moneta elettronica  per  esaminare  la  situazione  degli
stessi; 
    b)  ordinare  la  convocazione  degli  organi  collegiali   degli
istituti di moneta elettronica, fissandone  l'ordine  del  giorno,  e
proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali degli istituti di moneta  elettronica  quando  gli  organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto  previsto  dalla  lettera
b); 
    d)  adottare  per  le  materie  indicate  nel  comma  2,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singoli  istituti  di  moneta  elettronica   riguardanti   anche   la
restrizione  delle  attivita'  o  della  struttura  territoriale,  il
divieto  di  effettuare  determinate  operazioni  anche   di   natura
societaria e di distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio
nonche', con  riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi. 
  4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli  istituti
di moneta elettronica,  i  loro  agenti  o  i  soggetti  a  cui  sono
esternalizzate  attivita'  e  richiedere  a  essi   l'esibizione   di
documenti e  gli  atti  che  ritenga  necessari.  La  Banca  d'Italia
notifica all'autorita' competente dello Stato  comunitario  ospitante
l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio  di  quest'ultimo
nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei  loro  agenti  o
dei soggetti a cui sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle
autorita' competenti del medesimo  Stato  comunitario  di  effettuare
tali accertamenti. 
  5. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da  esse  incaricate,  gli  istituti  di  moneta  elettronica
comunitari, i loro agenti o i  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate
attivita'  che  operano  nel  territorio  della  Repubblica.  Se   le
autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca
d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. 
  6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che  svolgano
anche  altre  attivita'  imprenditoriali  diverse  dall'emissione  di
moneta elettronica e dalla  prestazione  dei  servizi  di  pagamento,
autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2,  la  Banca
d'Italia  esercita  i  poteri  di  vigilanza  indicati  nel  presente
articolo  sull'attivita'  di   emissione   di   moneta   elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e  sulle  attivita'  connesse  e
strumentali,  avendo  a  riferimento  anche  il  responsabile   della
gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato. 
  
                        Art. 114-quinquies.3 
                               Rinvio 
  
  1. Agli istituti di moneta  elettronica  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI.  Agli  emittenti
che agiscono in veste di pubblica autorita'  si  applicano  solo  gli
articoli  114-ter  e  126-novies  nonche',  relativamente  a   queste
disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, e successive modificazioni. 
  2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o  dalla
prestazione di  servizi  di  pagamento,  si  applicano  altresi'  gli
articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter. 
  3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni  attuative  ai  fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo. 
  
                        Art. 114-quinquies.4 
                               Deroghe 
  
  1.  La  Banca  d'Italia  puo'  esentare  gli  istituti  di   moneta
elettronica dall'applicazione di disposizioni previste  dal  presente
titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) le attivita' complessive generano una moneta elettronica media
in  circolazione  non  superiore  al  limite  stabilito  dalla  Banca
d'Italia  in  base  al  piano  aziendale  dell'istituto   di   moneta
elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro; 
    b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  e
controllo  nell'istituto  di  moneta  elettronica  non  hanno  subito
condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del  terrorismo  o
altri reati finanziari. 
  2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di  avvaloramento  degli
strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma
1. 
  3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento. 
  4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di  cui
al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di
cui al comma 1 nonche'  le  modalita'  con  le  quali  devono  essere
comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a). 
  5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
possono prestare servizi  di  pagamento  soltanto  ove  ricorrano  le
condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies.". 
  4. All'articolo  126-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "Allo Stato italiano, agli  altri  Stati  comunitari,  alle
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in
veste di pubblica autorita', emettono moneta elettronica, si  applica
soltanto l'articolo 126-novies.". 
  5. Dopo l'articolo 126-octies del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  
                          "Art. 126-novies 
    Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica 
  
  1. Il rimborso  della  moneta  elettronica  previsto  dall'articolo
114-ter puo' essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata
e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo  se
previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi: 
    a) il rimborso e' chiesto prima della scadenza del contratto; 
    b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto  prima
della sua scadenza; 
    c) il rimborso e' chiesto  piu'  di  un  anno  dopo  la  data  di
scadenza del contratto. 
  2.  I  soggetti,  diversi  da  un  consumatore,  che  accettino  in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente di moneta elettronica le  condizioni  del  rimborso  loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1. 
  3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al  detentore,  prima
che  egli  sia  vincolato  da  un  contratto  o  da  un'offerta,   le
informazioni relative alle modalita' e alle condizioni del  rimborso,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
  4.  Il  contratto  tra  l'emittente  e  il  detentore   di   moneta
elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le  modalita'  e  le
condizioni del rimborso.". 
 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La  legge  1  marzo,  2002,  n.  39  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26  marzo  2002,  n.
          72, S.O.. 
              La direttiva 2009/110/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          10 ottobre 2009, n. L. 267. 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.. 
              L'art.   6   della   legge   15   dicembre   2011,   n.
          217(Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2010),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
                "Art. 6. Delega al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive  2009/65/CE,   in   materia   di   organismi   di
          investimento collettivo in valori  mobiliari,  2009/109/CE,
          concernente obblighi  informativi  in  caso  di  fusioni  e
          scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di  moneta
          elettronica 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  le  politiche   europee   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          degli affari esteri e della giustizia, uno o  piu'  decreti
          legislativi per dare attuazione alla  direttiva  2009/65/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
          concernente    il    coordinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM) (rifusione), alla  direttiva  2009/109/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  settembre
          2009, che modifica le direttive  del  Consiglio  77/91/CEE,
          78/855/CEE e  82/891/CEE  e  la  direttiva  2005/56/CE  per
          quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni  e  di
          documentazione in caso  di  fusioni  e  scissioni,  e  alla
          direttiva  2009/110/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del  16  settembre  2009,  concernente  l'avvio,
          l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli
          istituti di moneta elettronica, che modifica  le  direttive
          2005/60/CE  e  2006/48/CE  e  che   abroga   la   direttiva
          2000/46/CE. 
              2. Nella predisposizione del  decreto  legislativo  per
          l'attuazione  della  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo  e'
          tenuto al  rispetto,  oltre  che  dei  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'art. 2 della legge  4  giugno
          2010, n. 96, in  quanto  compatibili,  anche  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   al   corretto   ed    integrale
          recepimento della direttiva  e  delle  relative  misure  di
          esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  confermando,  ove
          opportuno,  il  ricorso  alla   disciplina   secondaria   e
          attribuendo le competenze e  i  poteri  di  vigilanza  alla
          Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli  articoli
          5 e 6 del citato testo unico; 
                b) prevedere, in conformita'  alla  disciplina  della
          direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
          1998, per consentire  che  una  societa'  di  gestione  del
          risparmio  possa  istituire  e  gestire  fondi  comuni   di
          investimento armonizzati in altri Stati membri  e  che  una
          societa' di gestione armonizzata possa istituire e  gestire
          fondi comuni di investimento armonizzati in Italia; 
                c) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla
          disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche
          alle norme  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  n.  58  del   1998   concernenti   la   libera
          prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle
          societa'  di  gestione  armonizzate,  anche  al   fine   di
          garantire che una societa' di gestione armonizzata operante
          in Italia sia tenuta a  rispettare  le  norme  italiane  in
          materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni
          di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia
          del servizio di gestione collettiva del risparmio da  parte
          di  succursali  delle  societa'  di  gestione   armonizzate
          avvenga  nel  rispetto  delle   regole   di   comportamento
          stabilite nel citato testo unico; 
                d) attribuire alla Banca d'Italia e alla  CONSOB,  in
          relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza
          e di indagine previsti dall'art. 98 della citata  direttiva
          2009/65/CE, secondo  i  criteri  e  le  modalita'  previsti
          dall'art. 187-octies del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  58   del   1998,   e   successive
          modificazioni; 
                e) modificare, ove necessario, il citato testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  per  recepire
          le disposizioni  della  direttiva  in  materia  di  fusioni
          transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder; 
                f)  introdurre  norme   di   coordinamento   con   la
          disciplina fiscale vigente in materia di OICVM; 
                g) ridefinire con opportune modifiche, in conformita'
          alle definizioni e alla disciplina della  citata  direttiva
          2009/65/CE, le norme del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in
          Italia  di  quote   di   fondi   comuni   di   investimento
          armonizzati; 
                h)  attuare  le  misure  di  tutela  dell'investitore
          secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con
          riferimento  alle   informazioni   per   gli   investitori,
          adeguando la  disciplina  dell'offerta  al  pubblico  delle
          quote o azioni di OICVM aperti; 
                i)    prevedere    l'applicazione     di     sanzioni
          amministrative pecuniarie per le  violazioni  delle  regole
          dettate  nei  confronti  delle  societa'  di  gestione  del
          risparmio armonizzate in  attuazione  della  direttiva,  in
          linea con quelle gia' stabilite dal citato testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 58 del  1998,  e  nei  limiti
          massimi  ivi  previsti,  in  tema   di   disciplina   degli
          intermediari; 
                l) in coerenza con quanto previsto alla  lettera  i),
          apportare  alla  disciplina  complessivamente  vigente   in
          materia sanzionatoria ai sensi del citato  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le  modificazioni
          occorrenti per assicurare,  in  ogni  caso  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  l'armonizzazione
          dei  criteri  applicativi  e  delle   relative   procedure,
          efficaci misure  di  deflazione  del  contenzioso,  nonche'
          l'adeguamento  della  disciplina  dei  controlli  e   della
          vigilanza e delle forme e dei limiti della  responsabilita'
          dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del  principio
          di proporzionalita' e anche avendo riguardo  agli  analoghi
          modelli normativi nazionali o dell'Unione  europea,  a  tal
          fine prevedendo: 
                  1)  in  presenza  di  mutamenti  della   disciplina
          applicabile, l'estensione del principio del favor rei; 
                  2) la generalizzazione della responsabilita'  delle
          persone  fisiche  responsabili  che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione, direzione e controllo  per  le  violazioni
          previste  dal  citato  testo  unico,  con   responsabilita'
          solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di
          quest'ultimo nei confronti delle prime; 
                  3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione  e  di
          altri  strumenti   deflativi   del   contenzioso,   nonche'
          l'introduzione,  con  gli  opportuni   adattamenti,   della
          disciplina prevista ai sensi dell'art. 14-ter  della  legge
          10 ottobre 1990,  n.  287,  per  le  violazioni  di  natura
          organizzativa  o  procedurale  previste  nell'ambito  della
          disciplina degli intermediari e dei mercati; 
                  4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali,
          in modo tale da assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
          proporzionalita',  dissuasivita'  e  adeguatezza   previsti
          dalla normativa dell'Unione europea; 
                  5) una nuova disciplina relativa  alla  pubblicita'
          dei procedimenti conclusi con l'oblazione,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'art.  187-septies,  comma  3,  ultimo
          periodo, del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          58 del 1998; 
                  6) la  destinazione  delle  risorse  del  Fondo  di
          garanzia per i risparmiatori  e  gli  investitori,  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179,
          anche all'indennizzo, nei limiti delle  disponibilita'  del
          Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti  alle  violazioni
          delle disposizioni di cui alle parti III  e  IV  del  testo
          unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,
          apportando  alla  disciplina   del   Fondo   medesimo   gli
          adeguamenti necessari; 
                m) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla
          disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e  ai  criteri
          direttivi previsti  dalla  presente  legge,  le  occorrenti
          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione
          comunitaria, per i settori interessati dalla  normativa  da
          attuare, al fine di realizzare  il  migliore  coordinamento
          con le altre disposizioni vigenti; 
                n) apportare al citato testo unico di cui al  decreto
          legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni  necessarie  per
          definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da  una
          societa' di gestione del risparmio  (SGR)  in  liquidazione
          coatta amministrativa e per prevedere, anche  nei  casi  in
          cui  la  SGR  non  sia  sottoposta  a  liquidazione  coatta
          amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori
          qualora le attivita'  del  fondo  siano  insufficienti  per
          l'adempimento delle relative obbligazioni. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
          della finanza pubblica  e  le  amministrazioni  interessate
          devono svolgere le attivita' previste con le risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.". 
              Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  (
          Testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O.. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 1. (Definizioni). 
              (Omissis). 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) «banca italiana»: la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) «banca extracomunitaria»:  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato extracomunitario; 
                d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane
          e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
                e) «succursale»:  una  sede  che  costituisce  parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
                f) «attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4)  prestazione  di  servizi  di   pagamento   come
          definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2,  comma
          2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    strumenti   di   mercato   monetario    (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    cambi; 
                    strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
                    valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          «money broking»; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) «intermediari  finanziari»:  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106; 
                h) «stretti legami»: i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-ter)  'moneta  elettronica':  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  che  sia
          accettato  da  persone   fisiche   e   giuridiche   diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall'art. 2, comma  2,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
                h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies)    [«partecipazioni    rilevanti»:    le
          partecipazioni che comportano il controllo della societa' e
          le  partecipazioni  individuate  dalla  Banca  d'Italia  in
          conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo  alle
          diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti
          di voto e degli altri diritti che  consentono  di  influire
          sulla societa']; 
                h-sexies)  «istituti  di  pagamento»:   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di  pagamento
          di cui alla lettera f), n. 4); 
                h-septies) «istituti di  pagamento  comunitari»:  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
                h-octies) «succursale di un istituto  di  pagamento»:
          una sede che costituisce parte, sprovvista di  personalita'
          giuridica, di un  istituto  di  pagamento  e  che  effettua
          direttamente,   in   tutto   o   in   parte,    l'attivita'
          dell'istituto di pagamento.".