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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2024)
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Testo in vigore dal:  13-1-2018
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Art. 126-octies

(Denominazione valutaria dei pagamenti)
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso
((uno sportello automatico o presso))
il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione
((...))
comunica
((al pagatore))
tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.