LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore della legge: 14-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 14-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 14-ter 
                             (Impegni). 
  1. Entro tre mesi dalla notifica  dell'apertura  di  un'istruttoria
per l'accertamento della  violazione  degli  articoli  2  o  3  della
presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE,  le  imprese
possono  presentare  impegni  tali  da  far  venire  meno  i  profili
anticoncorrenziali oggetto  dell'istruttoria.  L'Autorita',  valutata
l'idoneita' di tali impegni ((e previa consultazione degli  operatori
del   mercato)),   puo',   nei   limiti   previsti   dall'ordinamento
comunitario, renderli obbligatori per le imprese ((.  Tale  decisione
puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato  e  chiude))
il procedimento senza accertare l'infrazione. 
  2. L'Autorita' in caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni  resi
obbligatori  ai  sensi  del  comma  l  puo'  irrogare  una   sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato ((totale
realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente. Al fine
di monitorare l'attuazione  degli  impegni,  l'Autorita'  esercita  i
poteri di cui all'articolo 14 della presente legge)). 
  3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se: 
    a) si modifica ((in modo determinante)) la  situazione  di  fatto
rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; 
    b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; 
    c) la decisione si fonda su informazioni  trasmesse  dalle  parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti.