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DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2018)
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Testo in vigore dal: 28-5-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200; 
  Vista la  legge  28  novembre  2005,  n.  246,  ed  in  particolare
l'articolo 14, comma 18; 
  Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185; 
  Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ed  in
particolare l'articolo 126, comma 5-bis, cosi'  come  modificato  dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214; 
  Vista la decisione  96/409/PESC  adottata  dai  Rappresentanti  dei
Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti  in  sede  di
Consiglio, in data 25 giugno 1996; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo
20; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'articolo 75, comma 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, ed in particolare l'articolo 33; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6; 
  Vista la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 1319; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro  per
la semplificazione normativa; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Ordinamento degli uffici consolari 
 
  1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del  Ministero
degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del  predetto
Ministero, nonche' dalle disposizioni del presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della   Repubblica   28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate a alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione e' il seguente: 
              «La potesta' legislativa e' esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967,  n.  200,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari» ed  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  aprile  1967,
          n. 98, supplemento ordinario. 
              - Il testo  dell'art.  14,  comma  18  della  legge  28
          novembre  2005,  n.  246   (Semplificazione   e   riassetto
          normativo  per  l'anno  2005),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1 dicembre 2005, n. 280, e' il seguente: 
              «18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  14,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19». 
              - La legge 2 maggio 1983, n. 185, abrogata dal presente
          decreto, recava: «Modifica della  tabella  dei  diritti  da
          riscuotersi dagli uffici diplomatici  e  consolari»  ed  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  maggio  1983,
          n. 134. 
              -  La  legge  27  ottobre  1988,  n.  470  (Anagrafe  e
          censimento degli italiani all'estero) e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261. 
              - La legge 22 dicembre  1990,  n.  401  (Riforma  degli
          Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
          della cultura e della lingua italiane all'estero) e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  1990,  n.
          302. 
              - Il testo  dell'art.  126,  comma  5-bis  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  maggio
          1992, n. 114, supplemento ordinario, cosi' come  modificato
          dal decreto-legge 27 giugno 2003, n.  151,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.  214,  e'  il
          seguente: 
              «5-bis. Per i cittadini italiani residenti o  dimoranti
          in un Paese non comunitario per un periodo  di  almeno  sei
          mesi, la validita' della patente  e'  altresi'  confermata,
          tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
          4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane  presenti
          nei  Paesi   medesimi,   che   rilasciano   una   specifica
          attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici  e
          fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o  dei
          consolati   italiani,   temporaneamente   sostitutiva   del
          tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo  di
          permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora
          in Italia, il cittadino dovra'  confermare  la  patente  ai
          sensi del comma 5.». 
              - La decisione 96/409/PESC, relativa all'istituzione di
          un  documento  di   viaggio   provvisorio,   adottata   dai
          Rappresentanti  degli  Stati  Membri  dell'Unione  europea,
          riuniti in sede di Consiglio, in data  25  giugno  1996  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 168 del 6 luglio 1996. 
              - Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 20 -  1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  quando  siano  coinvolti  interessi  delle
          regioni e delle autonomie locali, del parere del  Consiglio
          di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
          I pareri della Conferenza  unificata  e  del  Consiglio  di
          Stato sono  resi  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta;
          quello   delle   Commissioni    parlamentari    e'    reso,
          successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  Per  la   predisposizione   degli   schemi   di
          regolamento la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
          Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa». 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1998, n. 191, supplemento ordinario. 
              -  Il  testo  dell'art.  75,  comma   3   del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e'
          il seguente: 
              «3.  Relativamente  alle  competenze  in   materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale generale, quali  autonomi
          centri di responsabilita'  amministrativa,  che  esercitano
          tra le funzioni residuate allo Stato in particolare  quelle
          inerenti  all'attivita'  di   supporto   alle   istituzioni
          scolastiche autonome, ai rapporti  con  le  amministrazioni
          regionali e  con  gli  enti  locali,  ai  rapporti  con  le
          universita' e le agenzie formative, al reclutamento e  alla
          mobilita'  del  personale  scolastico,  ferma  restando  la
          dimensione provinciale dei  ruoli  del  personale  docente,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,  alla  assegnazione
          delle risorse finanziarie e di personale  alle  istituzioni
          scolastiche. Ai  fini  di  un  coordinato  esercizio  delle
          funzioni pubbliche in materia di istruzione  e'  costituito
          presso  ogni  ufficio  scolastico   regionale   un   organo
          collegiale a composizione mista, con  rappresentanti  dello
          Stato,  della  regione  e  delle   autonomie   territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata  in
          vigore  del   regolamento   stesso,   sono   soppresse   le
          sovrintendenze  scolastiche  regionali  e,   in   relazione
          all'articolazione sul  territorio  provinciale,  anche  per
          funzioni,  di  servizi  di  consulenza  e   supporto   alle
          istituzioni scolastiche, sono contestualmente  soppressi  i
          provveditorati agli studi.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
          286)  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   3
          novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15  maggio  1997,
          n. 127) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art.  33  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di   documentazione   amministrativa),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio  2001,  n.  42,  supplemento
          ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 33 - 1. Le firme sugli atti e  documenti  formati
          nello Stato e da valere  all'estero  davanti  ad  autorita'
          estere sono, ove da queste richiesto,  legalizzate  a  cura
          dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
          competente, o di altri organi e  autorita'  delegati  dallo
          stesso. 
              2. Le firme sugli atti e documenti  formati  all'estero
          da  autorita'  estere  e  da  valere   nello   Stato   sono
          legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche  o  consolari
          italiane all'estero. Le firme apposte su atti  e  documenti
          dai competenti organi delle rappresentanze  diplomatiche  o
          consolari italiane o dai funzionari da  loro  delegati  non
          sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 
              3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
          redatti in  lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una
          traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
          straniero dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
              4. Le firme sugli atti e documenti formati nello  Stato
          e da valere nello Stato, rilasciati da  una  rappresentanza
          diplomatica o consolare estera residente nello Stato,  sono
          legalizzate a cura delle prefetture. 
              5. Sono fatte salve  le  esenzioni  dall'obbligo  della
          legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi  o  da
          accordi internazionali.». 
              - La legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro
          primo, titolo XII, del codice civile del capo  I,  relativo
          all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica
          degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429  del
          codice   civile   in   materia   di   interdizioni   e   di
          inabilitazione, nonche' relative norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e finali) e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 gennaio 2004, n. 14. 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  1319  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre  2006,  n.  299,  supplemento  ordinario,  e'   il
          seguente: 
              «1319. A decorrere  dal  1°  giugno  2007,  gli  uffici
          consolari sono autorizzati a rilasciare e  a  rinnovare  la
          carta d'identita' a favore dei cittadini italiani residenti
          all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo  per
          il rilascio e il rinnovo della carta d'identita' e' fissato
          in misura  identica  a  quello  previsto  per  i  cittadini
          italiani residenti in Italia». 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  810/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce
          un codice comunitario dei visti  -  Codice  dei  visti,  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
          europea n. L243/1 del 15 settembre 2009. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare)  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  2010,  n.  106  Supplemento
          Ordinario n.84.