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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2010, n. 215

Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. (10G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2010
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 31-12-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 10; 
  Vista  la  legge  29  dicembre   1993,   n.   580,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  novembre  2005,
n. 254, ed in particolare l'articolo 26, comma 10; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e  successive
modificazioni; 
  Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12
novembre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  di
concerto con i Ministri dello  sviluppo  economico,  dell'economia  e
delle finanze e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) camera  di  commercio:  la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura; 
    b) diritti di segreteria: i diritti  di  segreteria  per  atti  o
servizi connessi alla gestione del registro  delle  imprese  e  degli
altri ruoli, registri e albi e in genere per  i  servizi  adottati  o
resi  dalle  camere  di  commercio,   come   determinati   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e
successive modificazioni; 
    c) registro delle imprese:  il  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e  successive
modificazioni; 
    d) ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera  di
commercio per la tenuta del registro delle imprese e  del  repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA). 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle  note  qui  pubblicato  stata  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  poteri  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  per  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1 Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della, materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle dei  regolamenti,  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  proposta  del  Ministro   competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  Unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro  funzione,  o  sono  prive  di   effettivo   contenuto
          normativo o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  20  della  elegge  15
          marzo 1997, n.  59,  recante  «Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa». 
              «Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
          priorita' di interventi, definito,  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolari  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali in allegato al disegno di legge  e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione   del    riassetto    normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                a-bis) coordinamento formale e sostanziale del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                b) indicazione esplicita, delle norme abrogate, fatta
          salva, l'applicazione dell'articolo 15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
                c) indicazione dei principi generali, in  particolare
          per quanto attiene alla informazione  alla  partecipazione,
          al contraddittorio, alla  trasparenza,  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2, del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  eliminazione  degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione, dei mercati e alla tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                e)  sostituzione  degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                f) determinazione dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                g)   revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
                  1) alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione
          della concorrenza; 
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
                  3) alla eliminazione dell'accesso  e  all'esercizio
          delle attivita' economiche e lavorative; 
                  4)   alla   protezione   di   interessi    primari,
          costituzionalmente   rilevanti,   per   la    realizzazione
          solidarieta' sociale; 
                  5) alla  tutela  dell'identita'  e  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino  garantiscano  la  qualita'  delle   fasi   delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizza tori o ridotte le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private, dell'autoconformazione degli interessati a modelli
          di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e
          controllo successivi. I controllo  di  regolazione  vengono
          definiti dalle  amministrazioni  competenti  in  relazione,
          all'incentivazione della concorrenzialita', alla  riduzione
          dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico
          interesse,   alla   flessibilita'   dell'adeguamento    dei
          parametri stessi alle esigenze  manifestatesi  nel  settore
          regolato; 
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo il conferimento di funzioni a province citta'
          metropolitane, regioni  e  Stato  al  fine  di  assicurarne
          l'esercizio  unitario  ai   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi
          fondamentali di attribuzione  delle  funzioni  secondo  gli
          stessi criteri da parte  delle  regioni  nelle  materie  di
          competenza legislativa contorrente; 
                m)   definizione   dei   criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                n) indicazione esplicita dell'autorita' competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                3-bis.  Il  Governo,  nelle  materie  di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando le competenze degli uffici, accorpando funzioni
          per settori omogenei, sopprimendo gli organi che  risultano
          superflui   e   costituendo   centri   interservizi    dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                d)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche  mediante   prevedano   termini
          perentori, prorogabili per una sola volta, per le  fasi  di
          integrazione dell'efficacia  e  di  controllo  degli  atti,
          decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; 
                f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle,   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
                f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
                f-ter) conformazione ai principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
                f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento  nei  quali  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
                f-quinquies)  avvalimento  di  uffici   e   strutture
          tecniche e  amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni, sulla base di  accordi  conclusi
          ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e
          successivamente, dei pareri delle «Commissioni parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio di  Stato,  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le,
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di   parere   alle   Commissioni   parlamentari,
          regolamenti, possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi di  funzioni  anche  decisionali,  che  non,
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in  forma   collegiale,   e   sostituzione   degli   organi
          collegiali, con conferenze di servizi o con interventi, nei
          relativi procedimenti, dei soggetti portatori di  interessi
          diffusi; 
                b)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
                c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non
          piu'  rispondenti   alle   finalita'   e   agli   obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
                d) soppressione dei procedimenti che comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini,  costi,  piu'  elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
                e)  adeguamento  della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
                f) soppressione dei procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
                g) regolazione, ove possibile, di tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Governo verifica la coerenza degli obiettivi  di
          semplificazione e di  qualita'  della  regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della semplificazione e del riassetto normativo  Presidenza
          del  Consiglio   dei   Ministri,   che   garantisce   anche
          l'uniformita'   e   l'omogeneita'   degli   interventi   di
          riassetto, e semplificazione. La Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri  garantisce,  in  caso,  di   inerzia   delle
          amministrazioni  competenti,  l'attivazione  di  specifiche
          iniziative di semplificazione di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti amministrativi possono formulare  osservazioni
          e proporre suggerimenti per la modifica delle norme  stesse
          e per il miglioramento amministrativa.» 
              Allegato A n. 10 della reca: legge 24 novembre 2000, n.
          340. «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
          semplificazione di procedimenti amministrativi -  Legge  di
          semplificazione 1999», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          24 novembre 2010, n. 275. 
              «Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria
          non versati al registro delle imprese. 
              - Testo unico delle disposizioni di legge relative alla
          riscossione  delle  entrare   patrimoniali   dello   Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; 
              - Legge 29 dicembre1993, n. 580, articoli 18». 
              -  La  legge  29  dicembre  1993,   n.   580   recante:
          «Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura.» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  26  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  2  novembre  2005,  n.   254
          recante: «Regolamento  per  la  disciplina  della  gestione
          patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di  commercio»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  dicembre  2005,  n.
          292, S.O. 
              «Art. 26(Criteri di valutazione). - 1 Gli immobili sono
          iscritti nello stato patrimoniale al costo d'acquisto o  di
          produzione. 
              2. Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al
          minor valore tra il costo  d'acquisto  o  di  produzione  e
          quello di stima o di mercato. 
              3. Le immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al
          costo  d'acquisto  o  di  produzione;  fra  le  immateriali
          possono  essere  iscritti  gli  oneri  ed  i  costi  aventi
          utilita' pluriennale. 
              4. Il  valore  di  iscrizione  delle  immobilizzazioni,
          materiali  ed  immateriali,  che  alla  data  di   chiusura
          dell'esercizio  risulta  durevolmente  inferiore  a  quello
          determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' ridotto a  tale
          minore valore. 
              5.  Il  valore  di  iscrizione  delle  immobilizzazioni
          materiali ed immateriali e'  incrementato  degli  oneri  di
          diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi  ai
          finanziamenti passivi; esso, inoltre,  e'  sistematicamente
          ammortizzato in  relazione  alla  residua  possibilita'  di
          utilizzazione del bene. I costi di impianto, di ricerca, di
          sviluppo e l'avviamento  acquisito  a  titolo  oneroso,  se
          iscritti  tra   le   immobilizzazioni   immateriali,   sono
          ammortizzati in cinque esercizi  previo  parere  favorevole
          del collegio dei revisori dei conti. 
              6. Le modifiche dei criteri di ammortamento, di cui  al
          comma   5,   sono   adeguatamente   motivate   nella   nota
          integrativa. 
              7. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate
          di cui all' art. 2359, primo  comma,  numero  1),  e  terzo
          comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari
          alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultate
          dall'ultimo bilancio approvato; quando la partecipazione e'
          iscritta per la prima volta puo' essere iscritto  il  costo
          d'acquisto, se di ammontare  superiore,  a  condizione  che
          siano fornite adeguate motivazioni nella nota  integrativa.
          Negli  esercizi   successivi   le   plusvalenze   derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto  rispetto
          all'importo   iscritto   nell'esercizio   precedente   sono
          accantonate  in  un'apposita  riserva  facente  parte   del
          patrimonio netto; le eventuali minusvalenze  sono  imputate
          direttamente a tale riserva se esistente, ovvero,  riducono
          proporzionalmente il valore della  partecipazione;  qualora
          l'importo del patrimonio  netto  sia  negativo  il  maggior
          valore rispetto a quello della partecipazione  iscritto  in
          bilancio e' imputato al conto economico. 
              8. Le partecipazioni, diverse da quelle di cui al comma
          7, sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione. 
              9. I valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i
          titoli di Stato, garantiti dallo  Stato  o  equiparati  per
          legge, sono iscritti al costo d'acquisto  maggiorato  degli
          interessi di competenza dell'esercizio. 
              10. I crediti  sono  iscritti  secondo  il  presumibile
          valore di realizzazione. L'ammontare dei  crediti  iscritto
          nello stato patrimoniale e' svalutato dopo che siano  stati
          esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione.  Tali
          atti  sono  esclusi  se  la  stima  del  costo   per   tale
          esperimento supera l'importo da recuperare. 
              11. I debiti sono iscritti al valore di estinzione. 
              12. Le rimanenze sono iscritte al minor valore  tra  il
          costo d'acquisto, determinato anche secondo quanto previsto
          al  comma  5  ed  il  valore  di  realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato;  il  minor  valore  derivante
          dall'applicazione dei prezzi di  mercato  non  puo'  essere
          mantenuto nei successivi bilanci, se  sono  venuti  meno  i
          motivi.» 
              - Il decreto,  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46
          recante.  «Riordina  della  disciplina  della   riscossione
          mediante ruolo, a norma  dell'art.  1  della  legge  n.  28
          settembre  1998,  n.  337  «e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, S.O. 
              - Il Regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639  recante:
          «Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato.» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  settembre
          1910, n. 227. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995, n. 581 recante: «Regolamento di attuazione  dell'art.
          8 della legge n. 29 dicembre 1993, n. 580,  in  materia  di
          istituzione del registro, delle  imprese  di  cui  all'art.
          2188 del  codice  civile.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  11  maggio  2001,  n.   359   recante:
          «Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della  legge  n.
          23 dicembre 1999,  n.  488,  in  materia  di  accertamento,
          riscossione e  liquidazione  del  diritto  annuale  versato
          dalle  imprese  in  favore  delle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2001, n. 229. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  18  e
          dell'art.8 della citata legge  29  dicembre  1993,  n.  580
          recante:  «Riordinamento   delle   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.»: 
                «2.   Le   camere   di   commercio   sono,   altresi'
          destinatarie di contributi del bilancio  dello  Stato,  per
          l'espletamento di funzioni delegate.» 
              «Art. 8 (Registro delle  imprese)  -  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto  il  territorio  nazionale  .e,  fatte
          salve  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari   in
          materia, nonche' gli atti amministrativi generali  da  esse
          previsti, il Ministero dello sviluppo  economico,  d'intesa
          con il Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,
          emana direttive sulla tenuta del registro. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
              4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale, ovvero di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese soggette  ad,  iscrizione,
          garantendo la tempestivita', dell'informazione su tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi dell'art.  1-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248