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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 166

Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica. (10G0190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2010
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 22-10-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 51 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  recante:
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n.  681,  recante:  «Finanziamento
del censimento intermedio  dell'industria  e  dei  servizi  nell'anno
1996»; 
  Visto il decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  419,  recante:
«Riordinamento del sistema degli enti  pubblici  nazionali,  a  norma
degli articoli 11  e  14  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244; 
  Visto l'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 17, commi da 1 a 9, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102; 
  Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il regolamento CE n. 177/08  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune  per
i registri di imprese  utilizzati  a  fini  statistici  e  abroga  il
regolamento (CEE) n. 2186/93; 
  Visto il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici  che
disciplinano  lo  sviluppo,  la  produzione  e   la   diffusione   di
statistiche europee; 
  Visto  il  Codice   delle   statistiche   europee   di   cui   alla
raccomandazione  della  Commissione  del  25  maggio  2005,  relativa
all'indipendenza,  all'integrita'  e   alla   responsabilita'   delle
autorita'   statistiche   nazionali   e   dell'autorita'   statistica
comunitaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1°   agosto   2000,   recante   approvazione   del   regolamento   di
organizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 giugno 2008, recante:  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione  al  Ministro  senza  portafoglio,   On.   Prof.   Renato
Brunetta», ed in particolare la lettera g); 
  Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed
al contenimento delle spese  dell'Istituto  nazionale  di  statistica
secondo i criteri  stabiliti  dalle  lettere  d)  ed  h)  del  citato
articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  i  Ministri  per  la  semplificazione
normativa, per l'attuazione del programma di Governo e  dell'economia
e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il presente regolamento e' emanato in  attuazione  dell'articolo
26  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo  2,
comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  come  da  ultimo
modificati dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102  e
dall'articolo 10-bis del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,
al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso  della
spesa di funzionamento  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  di
incremento dell'efficienza e  della  qualita'  dei  servizi  e  della
conoscenza della realta' economica e sociale del  Paese,  nonche'  di
rafforzamento della funzione statistica. 
  2. Salvo quanto diversamente  previsto  dal  presente  regolamento,
sono confermate l'organizzazione e le  funzioni  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 della Costituzione: 
              «Art. 51. - Tutti i  cittadini  dell'uno  o  dell'altro
          sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle  cariche
          elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i  requisiti
          stabiliti dalla legge. A tale fine la  Repubblica  promuove
          con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e
          uomini. 
              La legge puo', per l'ammissione ai  pubblici  uffici  e
          alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
          non appartenenti alla Repubblica. 
              Chi  e'  chiamato  a  funzioni  pubbliche  elettive  ha
          diritto  di  disporre  del   tempo   necessario   al   loro
          adempimento e di conservare il suo posto di lavoro». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.  400)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222. 
              - La legge 31 dicembre 1996, n. 681 (Finanziamento  del
          censimento  intermedio   dell'industria   e   dei   servizi
          nell'anno 1996)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'11 gennaio 1997, n. 8. 
              - Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268  del  15
          novembre 1999. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9  maggio  2001,  n.  106,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dei commi 634 e 635  dell'art.  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «634 (Autorizzazione dell'adozione  di  regolamenti  di
          delegificazione per  il  riordino,  di  Enti  ed  organismi
          pubblici statali). - Al fine di conseguire gli obiettivi di
          stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della  spesa
          di  funzionamento  delle  amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) fusione di enti,  organismi  e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
              b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici  che
          non svolgono funzioni  e  servizi  di  rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
              c) fusione, trasformazione o  soppressione  degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
              d)  razionalizzazione   degli   organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
              e) previsione che, per gli enti soppressi  e  messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
              f)  abrogazione  delle  disposizioni  legislative   che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
              g)  trasferimento,  all'amministrazione   che   riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
              h) la riduzione del numero  degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
              i)  la  riduzione  da   parte   delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento. 
              635 (Modalita' di attuazione dei regolamenti di cui  al
          comma 634). - Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma
          634 sono trasmessi al  Parlamento  per  l'acquisizione  del
          parere della Commissione di  cui  all'art.  14,  comma  19,
          della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
          di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi  del
          comma 23 del medesimo art. 14». 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 26 (Taglia-enti). -  1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi  del  comma  634
          dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli  enti
          confermati  ai  sensi  del  primo  periodo  possono  essere
          oggetto di regolamenti di riordino  di  enti  ed  organismi
          pubblici statali, di cui al comma  634  dell'art.  2  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il  termine  di  cui  al
          secondo  periodo  si  intende   comunque   rispettato   con
          l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
          schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
          pubblici non economici di cui  al  secondo  periodo  i  cui
          regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
          il 31  ottobre  2009,  non  siano  stati  adottati  in  via
          definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con  esclusione  di
          quelli  che  formano   oggetto   di   apposite   previsioni
          legislative di riordino entrate in vigore nel  corso  della
          XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni  i  Ministri
          vigilanti  comunicano   ai   Ministri   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati. 
              4. All'alinea del comma 634 del medesimo art.  2  della
          predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella  pubblica  amministrazione"  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  "Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa"; 
              b) le parole: "amministrative pubbliche  statali"  sono
          sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,"; 
              c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge" sono  sostituite
          dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
              5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre  2007,
          n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per   la
          semplificazione normativa". 
              6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1,
          comma 724,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto  e  la  relativa
          dotazione finanziaria, pari a due milioni  di  euro  annui,
          comprensiva delle risorse  gia'  stanziate,  confluisce  in
          apposito fondo da istituire  nel  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi da 1 a 9, del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti.) - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133,  nel  comma  1  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) nel secondo periodo le parole "31 marzo  2009"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; 
              b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.". 
              2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, le parole "30 giugno 2009"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione"
          fino  a  "Ministri  interessati"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "su  proposta  del  Ministro  o   dei   Ministri
          interessati, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
          programma di Governo e il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze". 
              3. (Abrogato). 
              4. Nelle more  della  definizione  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile in maniera lineare, una quota  delle  risorse
          disponibili delle unita' previsionali di base del  bilancio
          dello Stato, individuate ai sensi dell'art.  60,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ai  fini
          dell'invarianza  degli  effetti  sull'indebitamento   netto
          della pubblica amministrazione. 
              4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  4
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente  i  termini
          per l'espressione dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              5. (Abrogato). 
              6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, sono aggiunte le seguenti lettere: 
              "h) la riduzione del numero degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
              i)  la  riduzione  da   parte   delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.". 
              7. (Abrogato). 
              8. Le economie conseguite dagli enti pubblici  che  non
          ricevono  contributi  a   carico   dello   Stato,   inclusi
          nell'elenco  adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ad
          eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
          rese  indisponibili  fino  a  diversa  determinazione   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  i
          Ministri interessati. 
              9. (Abrogato).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   10-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: 
              «Art. 10-bis (Termini in materia di "taglia-enti" e  di
          "taglia-leggi"). - 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in   materia   di
          procedimento "taglia-enti", si  interpreta  nel  senso  che
          l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
          gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
          o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti  gia'
          espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche'
          di  quelli  comunque  non  inclusi  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              2. All'art. 26, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   in   materia   di   procedimento
          "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il secondo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          "Gli enti confermati ai sensi  del  primo  periodo  possono
          essere oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
          organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 
              b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono
          soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
          periodo i cui regolamenti di  riordino,  approvati  in  via
          preliminare entro il  31  ottobre  2009,  non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura". 
              3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 
              4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005,
          n. 246, in materia di semplificazione  della  legislazione,
          il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
          "Trascorso il termine, eventualmente prorogato,  senza  che
          la  Commissione  abbia  espresso  il  parere,   i   decreti
          legislativi possono essere comunque  emanati.  Nel  computo
          dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
          estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.".». 
              - Il decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante
          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica» convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125,  supplemento
          ordinario. 
              - Il regolamento (CE) n. 177/08 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 20 febbraio 2008,  che  istituisce  un
          quadro comune per i registri di imprese utilizzati  a  fini
          statistici e abroga il regolamento  (CEE)  n.  2186/93  del
          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. del 5 marzo 2008, n.
          L 61. 
              - Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento e  del
          Consiglio, dell'11 marzo  2009  relativo  alle  statistiche
          europee  e  che  abroga  il  regolamento  (CE/Euratom)   n.
          1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  relativo
          alla trasmissione all'Istituto statistico  delle  Comunita'
          europee  di  dati  statistici  protetti  dal  segreto,   il
          regolamento (CE) n. 322/97  del  Consiglio,  relativo  alle
          statistiche comunitarie, e la decisione  89/382/CEE/Euratom
          del Consiglio, che istituisce  un  comitato  del  programma
          statistico delle Comunita' europee (Testo rilevante ai fini
          del SEE e della Svizzera) e' pubblicato nella G.U.U.E.  del
          31 marzo 2009, n. 87. 
              - La raccomandazione della Commissione, del  25  maggio
          2005   e'   relativa   all'indipendenza,    integrita'    e
          responsabilita' delle  autorita'  statistiche  nazionali  e
          dell'autorita'  statistica  comunitaria,  COM  (2005)   217
          definitivo. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1° agosto 2000 recante  «approvazione  del  regolamento  di
          organizzazione dell'Istituto nazionale  di  statistica»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          201 del 29 agosto 2000. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  in   materia   di   pubblica
          amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio
          prof.  Renato  Brunetta»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale -serie generale - n. 149 del 27 giugno 2008. 
              - Si riporta il testo del comma 19 dell'art.  14  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
              «19. - E' istituita la "Commissione parlamentare per la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il   riferimento   all'art.   26   del   citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il riferimento all'art. 2 comma 634, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento al decreto legislativo 6 settembre
          1989, n. 322, si veda nelle note alle premesse.