COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 27-6-2003
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 51.

  Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo   i  requisiti  stabiliti  dalla  legge.  ((A  tale  fine  la
Repubblica  promuove  con appositi provvedimenti le pari opportunita'
tra donne e uomini)).
  La  legge  puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive,  parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
  Chi  e'  chiamato  a  funzioni  pubbliche  elettive  ha  diritto di
disporre  del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.