DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 22-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
         Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti 
 
  1. All'articolo 26  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; 
    b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: " Il  termine
di  cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque  rispettato  con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi
dei regolamenti di riordino.". 
  2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
le parole "30  giugno  2009"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
ottobre 2009" e le  parole  da  "su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione   e   l'innovazione"   fino   a   "Ministri
interessati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "su  proposta   del
Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro  per
la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze". 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25. 
  4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una  quota
delle risorse disponibili  delle  unita'  previsionali  di  base  del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   ai   fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione. (5) 
  4-bis. Gli  schemi  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi entro trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi
inutilmente i termini per l'espressione dei pareti, i decreti possono
essere comunque adottati. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25. 
  6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
sono aggiunte le seguenti lettere: 
   "h) la riduzione del numero degli  uffici  dirigenziali  esistenti
presso gli enti  con  corrispondente  riduzione  degli  organici  del
personale dirigenziale e non dirigenziale ed  il  contenimento  delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento; 
    i) la riduzione da  parte  delle  amministrazioni  vigilanti  del
numero dei propri uffici dirigenziali  con  corrispondente  riduzione
delle  dotazioni  organiche  del   personale   dirigenziale   e   non
dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica  ed
il funzionamento.". 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25. 
  8. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N.  194,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26  FEBBRAIO  2010,  N.  25.  Le  economie
conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi  a  carico
dello Stato, inclusi nell' elenco adottato dall'ISTAT  ai  sensi  del
comma 5 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  ad
eccezione delle  Autorita'  amministrative  indipendenti,  sono  rese
indisponibili   fino   a   diversa   determinazione   del    Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. 
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N.  194,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25. 
  10. Nel triennio 2010-2012, le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno
nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla  normativa  vigente  in
materia di assunzioni e di  contenimento  della  spesa  di  personale
secondo i rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di
finanza  pubblica,  e  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento della procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, possono bandire concorsi per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  3,  comma  90,  della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Tale  percentuale  puo'  essere
innalzata fino al 50 per cento dei  posti  messi  a  concorso  per  i
comuni che, allo scopo di  assicurare  un  efficace  esercizio  delle
funzioni  e  di  tutti  i  servizi  generali   comunali   in   ambiti
territoriali  adeguati,  si  costituiscono  in  un'unione  ai   sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
fino al raggiungimento di ventimila abitanti. 
  11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma  10,
nel rispetto della programmazione triennale  del  fabbisogno  nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento  della  spesa  di  personale  secondo  i
rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di   finanza
pubblica e, per le amministrazioni interessate,  previo  espletamento
della  procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
possono altresi' bandire  concorsi  pubblici  per  titoli  ed  esami,
finalizzati  a  valorizzare  con  apposito   punteggio   l'esperienza
professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del  presente
articolo nonche' dal personale  di  cui  all'articolo  3,  comma  94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui  al  comma
10, nel rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  in  materia  di
assunzioni e di contenimento della  spesa  di  personale,  secondo  i
rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di   finanza
pubblica, possono assumere,  limitatamente  alle  qualifiche  di  cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  e  successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti  di  anzianita'
previsti dal comma 10 del presente articolo maturati  nelle  medesime
qualifiche  e  nella  stessa  amministrazione.  Sono   a   tal   fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie,  previa
prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto  dell'assunzione.  Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 
  13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono  destinare  il  40  per  cento  delle   risorse   finanziarie
disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica,  per  le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11. 
  14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 
  15. Il termine per  procedere  alle  stabilizzazioni  di  personale
relative  alle  cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,   di   cui
all'articolo 1, comma 526 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni, e' prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31  dicembre
2009. (17) (22) 
  16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale  a  tempo
indeterminato di  cui  all'articolo  1,  comma  527  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al  31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2009. (17) (22) 
  17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale  a  tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi  nell'anno  2008,
di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010. (17) (22) 
  18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale  relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo  66,
comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 
  19.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici   per
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni
pubbliche  soggette  a  limitazioni   delle   assunzioni,   approvate
successivamente al  30  settembre  2003,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2010. (17) 
  20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le parole: "due membri", ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "tre membri". 
  21. All'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  12  febbraio
1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle
deliberazioni dell'Autorita', in caso di  parita'  di  voti,  prevale
quello del presidente". 
  22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244
e' abrogato. 
  22-bis. Ai fini della riduzione del costo  di  funzionamento  degli
organi   sociali   delle   societa'   controllate,   direttamente   o
indirettamente, da un singolo ente  locale,  affidatarie  di  servizi
pubblici o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi  e
di controllo e degli organismi di  vigilanza  in  carica,  a  seguito
dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione  del
numero dei componenti o dei loro emolumenti. 
  22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma  22-bis  integra  gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta, pertanto,  il  diritto  dei  componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
  23. All'articolo 71 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  limitatamente
alle assenze per malattia  di  cui  al  comma  1  del  personale  del
comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale
dei vigili  del  fuoco,  gli  emolumenti  di  carattere  continuativo
correlati allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
impiego di tale personale sono equiparati  al  trattamento  economico
fondamentale"; 
    b)  al  comma  2  dopo  le  parole:  "mediante  presentazione  di
certificazione medica rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica"
sono aggiunte le seguenti: "o  da  un  medico  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale"; 
    c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
    d) il comma 5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale  abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto; 
    e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
 "5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui  dipendenti  assenti  dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali  su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate  rientrano  nei
compiti   istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle
aziende sanitarie locali. 
  5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle  risorse
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'  individuata
una quota di finanziamento destinata  agli  scopi  di  cui  al  comma
5-bis,  ripartita  fra  le  regioni  tenendo  conto  del  numero  dei
dipendenti  pubblici  presenti  nei  rispettivi   territori   ;   gli
accertamenti di cui al  medesimo  comma  5-bis  sono  effettuati  nei
limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.". (12) 
  24.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   delle   disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro  per
l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
si provvede, quanto a 5 milioni di euro  per  l'anno  2009,  mediante
l'utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui  iscritte   nel
capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  a  valere  sull'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  che
a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per
l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa relativa al Fondo per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
  25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, si interpreta nel senso che il piano  programmatico  si  intende
perfezionato con l'acquisizione dei pareri  previsti  dalla  medesima
disposizione e all'eventuale recepimento dei  relativi  contenuti  si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di  cui
all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del  2008
si intende comunque  rispettato  con  l'approvazione  preliminare  da
parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
al medesimo articolo. 
  26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)   al   comma   2,   penultimo   periodo,   dopo   le    parole
"somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il  lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70  del
medesimo  decreto  legislativo  n.  276  del   2003,   e   successive
modificazioni ed integrazioni"; 
    b) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente  :  "3.  Al  fine  di
combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite  con
Direttiva  del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro
il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai  servizi
di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
286,  nonche'  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al   Parlamento.   Al   dirigente   responsabile   di   irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le  amministrazioni
pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui  al  precedente
comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei  lavoratori
socialmente utili."; 
    d)  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.   Le
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies  e
4-sexies  del  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368  si
applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le  procedure
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto". 
  27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Si  applicano
le disposizioni previste dall'articolo  36,  comma  3,  del  presente
decreto.". 
  28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante  il  Codice  dell'amministrazione  digitale,  dopo  la
lettera c) e' inserita la seguente: 
   "c-bis)  ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal   sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso relative  all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.". 
  29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente: 
"Art.   57-bis    (Indice    degli    indirizzi    delle    pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di  assicurare  la  trasparenza  delle
attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli  indirizzi  delle
amministrazioni pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  la  struttura
organizzativa,  l'elenco  dei  servizi  offerti  e  le   informazioni
relative al loro utilizzo, gli  indirizzi  di  posta  elettronica  da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e
per l'invio di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  fra  le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
  2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si  applicano  le
regole tecniche di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 272  del  21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la
gestione dell'indice e' affidato al CNIPA. 
  3. Le amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed  i  contenuti
dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa  indicazione
del CNIPA. La  mancata  comunicazione  degli  elementi  necessari  al
completamento dell'indice e del loro  aggiornamento  e'  valutata  ai
fini della responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione  della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.". 
  30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
   "f-bis) atti e contratti di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni; 
    f-ter) atti e contratti concernenti studi  e  consulenze  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ". 
  30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo  3  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter)  del
comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del  controllo
di legittimita'". 
  30-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26  AGOSTO  2016,  N.  174.  Le
procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento
del  danno  all'immagine  nei  soli  casi   e   nei   modi   previsti
dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine,
il  decorso  del  termine  di  prescrizione  di  cui   al   comma   2
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'  sospeso  fino
alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto  istruttorio
o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, salvo che  sia  stata  gia'  pronunciata  sentenza
anche non definitiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' nullo  e  la  relativa  nullita'
puo' essere fatta valere  in  ogni  momento,  da  chiunque  vi  abbia
interesse, innanzi  alla  competente  sezione  giurisdizionale  della
Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di  trenta  giorni
dal deposito della richiesta. 
  30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto  dannoso
tragga origine dall'emanazione di un atto  vistato  e  registrato  in
sede di controllo preventivo di legittimita, limitatamente ai profili
presi in considerazione nell'esercizio del controllo."; 
    b) al comma 1-bis, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono 
    inserite   le   seguenti:   "di   appartenenza,   o   da    altra
amministrazione,". 
  30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248,  dopo  le  parole:  "procedura  civile,"  sono
inserite le seguenti: "non puo' disporre la compensazione delle spese
del giudizio e". 
  31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di coordinamento  della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre
che le sezioni riunite adottino  pronunce  di  orientamento  generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle  sezioni  regionali
di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo  si
conformano alle pronunce  di  orientamento  generale  adottate  dalle
sezioni riunite. 
  32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  dopo  il
comma 46, e' aggiunto il seguente comma: 
 "46-bis.  Nelle  more  dell'emanazione  del   regolamento   di   cui
all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  le
regioni  di  cui  al  comma  46  sono  autorizzate,  ove   sussistano
eccezionali  condizioni  economiche  e  dei  mercati  finanziari,   a
ristrutturare  le  operazioni  derivate  in   essere.   La   predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente  alla  salvaguardia  del
beneficio e della  sostenibilita'  delle  posizioni  finanziarie,  si
svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto  nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.". 
  33.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'   articolo   45   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile  (ENAC)
e' autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di  amministrazione
derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei  fondi
a destinazione vincolata, per far fronte a spese  di  investimento  e
per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. 
  34. Entro il  31  luglio  2009,  l'ENAC  comunica  l'entita'  delle
risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno  2008  al
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  che  individua,  con
proprio  decreto  gli  investimenti  da  finanziare  a  valere  sulle
medesime risorse. 
  34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento  delle  infrastrutture
di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a
otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi strutture con
sedimi in regioni diverse,  nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si
fondino sull'utilizzo di capitali  di  mercato  del  gestore,  l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'  autorizzato  a  stipulare
contratti di programma "in deroga alla normativa vigente in  materia,
introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che,  tenendo  conto
dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi  delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e  a  criteri
di adeguata remunerazione degli  investimenti  e  dei  capitali,  con
modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata  del  rapporto.
In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
stipula del contratto di programma, su proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e  puo'  graduare   le   modifiche
tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni  necessari
ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della societa'  di
gestione. 
  35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18  dell'articolo  2  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono  sostituiti,  nel  limite  delle
risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con  interventi  per
la prosecuzione delle misure di cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale  e  per  la  sicurezza  della  circolazione,   anche   con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture.  A
tal fine,  le  risorse  accertate  disponibili  sono  riassegnate  ai
pertinenti capitoli di bilancio. 
  35-bis. Per il  personale  delle  Agenzie  fiscali  il  periodo  di
tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 
  35-ter. Al fine di assicurare l'operativita'  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco in relazione  all'eccezionale  impegno  connesso
all'emergenza sismica nella  regione  Abruzzo,  e'  autorizzata,  per
l'anno 2009, la spesa di 8  milioni  di  euro  per  la  manutenzione,
l'acquisto di mezzi e la relativa gestione,  in  particolare  per  le
colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello  stato
di emergenza di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 2009, gli acquisti sono  effettuati  anche  in  deroga  alle
procedure previste dal  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163. 
  35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8  milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse  riferite
alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1,  comma  14,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
  35-quinquies.  Al  fine  di  riconoscere  la  piena  valorizzazione
dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  a  decorrere  dall'anno  2010,  e'
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui  da  destinare  alla
speciale indennita' operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico
urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4,  comma  3-bis,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  35-sexies. In relazione alla straordinaria  necessita'  di  risorse
umane da impiegare in Abruzzo per le  esigenze  legate  all'emergenza
sismica e  alla  successiva  fase  di  ricostruzione  e  al  fine  di
mantenere, nel  contempo,  la  piena  operativita'  del  sistema  del
soccorso pubblico e della  prevenzione  degli  incendi  su  tutto  il
territorio nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria,  dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili  del  fuoco  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 35-septies, da  effettuare  nell'ambito
delle graduatorie di cui al comma 4  dell'articolo  23  del  presente
decreto e, ove le stesse  non  fossero  capienti,  nell'ambito  della
graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi  519
e  526,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   e   successive
modificazioni. 
  35-septies.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  35-sexies,  e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno  2009  e  di  15
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2010,  a  valere  sulle
risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
  35-octies. Atteso il  progressivo  ampliamento  delle  attribuzioni
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, per assicurare un piu' efficace e  qualificato  esercizio  delle
funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  nell'ambito  delle
risorse  finanziarie  destinate   al   funzionamento   degli   organi
collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due  supplenti
con comprovata esperienza in materia  contabile  amministrativa.  Uno
dei componenti effettivi ((e un supplente)) e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero.
((Un componente effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto  tra
i magistrati contabili; sono scelti tra  i  dirigenti  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  un  ulteriore  componente
effettivo, collocato fuori ruolo  per  la  durata  del  mandato,  con
contestuale indisponibilita'  di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale equivalente sul piano  finanziario  presso  il  medesimo
Ministero, e un componente supplente)). 
  35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono,  a  decorrere  dal
compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni  del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5
del  citato  decreto  legislativo  n.   165   del   2001,   risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro  e  il  contratto  individuale,
anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo
restando quanto previsto dalla  disciplina  vigente  in  materia  'di
decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con  appositi  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'interno,  della
difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici  criteri  e
le modalita' applicative dei principi della disposizione  di  cui  al
presente comma relativamente al  personale  dei  comparti  sicurezza,
difesa  ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive   peculiarita'
ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano
anche  nei   confronti   dei   soggetti   che   abbiano   beneficiato
dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e
successive modificazioni. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
non si applicano ai  magistrati,  ai  professori  universitari  e  ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa". 
  35-decies. Restano fermi  tutte  le  cessazioni  dal  servizio  per
effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a  causa
del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni,
decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  in  applicazione  dell'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  nonche'  i
preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della  medesima
data in ragione del compimento dell'anzianita'  massima  contributiva
di quaranta anni e le conseguenti  cessazioni  dal  servizio  che  ne
derivano. 
  35-undecies.  I  contributi  alle  imprese  di  autotrasporto   per
l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi
70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,  n.  273,  sono  fruiti
mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive  modificazioni,  salvo  che  i  destinatari  non  facciano
espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A  tal
fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti  delle  risorse  disponibili,  al   versamento   delle   somme
occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo  all'Agenzia  medesima
le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in
via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi  unitari
da utilizzare in compensazione. 
  35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies  non
e' rimborsabile,  non  concorre  alla  formazione  del  valore  della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
del TUIR, e successive modificazioni. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il. D.L. 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
8-septies) che "A decorrere dal  1°  gennaio  2010  le  dotazioni  di
bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4,
del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno  2010,  n.  207
(in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del  d.l.  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  i  commi  5-bis  e
5-ter". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 1),
in relazione all'art. 17, commi 15, 16, 17 e 19, che "E'  fissato  al
31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011". 
  ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2-sexies) che "Il  termine
di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA. articolo  17,  comma  19,
del  decreto-legge  1   luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102",  di  cui  alla
tabella 1,  si  intende  riferito  anche  agli  idonei  nei  concorsi
pubblici di cui alle medesime disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il Il D.P.C.M. 28  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai  commi  15,
16, 17 e 19 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.