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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49

Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (10G0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal: 17-4-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria  2008,  e  in  particolare
l'articolo 1; 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa  alla  valutazione  ed  alla
gestione dei rischi di alluvioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, ed in particolare la parte terza; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  13,  recante  misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente, ed in particolare l'articolo 1; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi  per  la  gestione
organizzativa e funzionale del  sistema  di  allertamento  nazionale,
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini
di protezione civile; 
  Vista la preliminare, deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2009; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha reso il parere di competenza nel previsto termine; 
  Acquisito i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della
Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e
delle finanze, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  dell'interno,
per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti con le regioni; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le attivita' di valutazione e  di
gestione dei rischi di alluvioni al fine di  ridurre  le  conseguenze
negative per la salute umana, per il  territorio,  per  i  beni,  per
l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attivita' economiche
e sociali derivanti dalle stesse alluvioni. 
  2. Restano ferme le disposizioni  della  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni  di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nonche' la
pertinente normativa di protezione civile  anche  in  relazione  alla
materia del sistema di' allertamento nazionale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria   2008.)   Pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - La direttiva 2007/60/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          6 novembre 2007, n. L 288. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  (Norme
          in  materia  ambientale)  e  successive  modificazioni   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  30
          dicembre 2008 n. 208 (Misure straordinarie  in  materia  di
          risorse idriche e di protezione dell'ambiente),  convertito
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13: 
              «Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo  nazionale).  -
          1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.
          Nelle more della costituzione dei distretti idrografici  di
          cui al Titolo II della Parte terza del presente  decreto  e
          della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
          legislativa, le Autorita' di bacino di cui  alla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63  del  presente
          decreto.». 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.  170,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          come sostituito dal comma 1,  sono  fatti  salvi  gli  atti
          posti in  essere  dalle  Autorita'  di  bacino  di  cui  al
          presente articolo dal 30 aprile 2006. 
              3. Fino alla data di cui al comma 2,  le  Autorita'  di
          bacino    di    rilievo    nazionale    restano     escluse
          dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, fermi restando gli  obiettivi  fissati
          ai sensi del  medesimo  art.  74  da  considerare  ai  fini
          dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 2. 
              3-bis.  L'adozione  dei  piani  di  gestione   di   cui
          all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23   ottobre   2000,   e'
          effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili,
          entro e  non  oltre  il  28  febbraio  2010,  dai  comitati
          istituzionali  delle  autorita'  di   bacino   di   rilievo
          nazionale, integrati da componenti designati dalle  regioni
          il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale
          si riferisce il piano di gestione  non  gia'  rappresentate
          nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini  del  rispetto
          del termine di cui al primo periodo, le autorita' di bacino
          di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a
          coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui  al
          presente comma all'interno  del  distretto  idrografico  di
          appartenenza, con particolare riferimento al  programma  di
          misure  di  cui  all'art.   11   della   citata   direttiva
          2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei  quali  non  e'
          presente alcuna autorita' di bacino di  rilievo  nazionale,
          provvedono le regioni. 
              3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di
          gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita'  sul
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alle
          risorse  finanziarie  necessarie  al  conseguimento   degli
          obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, con proprio decreto,  emana,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, linee guida  che  sono  trasmesse  ai
          comitati istituzionali di cui al comma 3-bis. 
              3-quater. Dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto e fino alla data di cui
          al comma  2,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
          luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
          3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
          al finanziamento degli interventi in materia di difesa  del
          suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  2001,
          n. 331,  recante  ripartizione  dei  fondi  finalizzati  al
          finanziamento degli interventi in  materia  di  difesa  del
          suolo per il quadriennio 2000-2003.». 
              - La legge 24 febbraio 1992, n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.