DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 170 
                          Norme transitorie 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65,  limitatamente  alle
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino  alla
data di entrata in vigore della parte seconda del  presente  decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei
piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del  decreto-legge  12
ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1
del  decreto-legge  11  giugno  1998,   n.   180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  devono  intendersi
riferiti all'articolo 66 del presente  decreto;  i  riferimenti  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione
prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili. 
  2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti  idrografici  di
cui al Titolo II della Parte  terza  del  presente  decreto  e  della
eventuale  revisione  della  relativa  disciplina   legislativa,   le
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989,  n.  183,  sono
prorogate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, fino alla data di  entrata  in  vigore  del  ((decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
cui al comma 3)) dell'articolo 63  del  presente  decreto.  (2)  (20)
((88)) 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  parte  terza  del  presente
decreto: 
    a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95,  commi
4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004; 
    b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99,  comma
1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003,  n.
185; 
    c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma
4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994; 
    d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma
2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005; 
    e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma
4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004; 
    f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma
2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002
e il decreto ministeriale 19 agosto 2003; 
    g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003; 
    h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma
3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997,  n.
99; 
    i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma
2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio  idrico
integrato nonche' all'affidamento  a  societa'  miste  continuano  ad
applicarsi il decreto  ministeriale  22  novembre  2001,  nonche'  le
circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare del 6 dicembre 2004; 
    l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996. 
  4. La parte  terza  del  presente  decreto  contiene  le  norme  di
recepimento delle seguenti direttive comunitarie: 
    a)  direttiva  75/440/CEE  relativa  alla  qualita'  delle  acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; 
    b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento  provocato  da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico; 
    c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque  dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci; 
    d) direttiva  79/869/CEE  relativa  ai  metodi  di  misura,  alla
frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile; 
    e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di  qualita'  delle
acque destinate alla molluschicoltura; 
    f) direttiva  80/68/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; 
    g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di mercurio  del  settore  dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini; 
    h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio; 
    i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite  ed  obiettivi
di qualita' per gli  scarichi  di  mercurio  provenienti  da  settori
diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; 
    l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi  di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano; 
    m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica  dell'Allegato  11
della  direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e   gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze  pericolose
che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE; 
    n) direttiva 90/415/CEE relativa alla  modifica  della  direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli  obiettivi  di  qualita'
per  gli  scarichi  di  talune  sostanze  pericolose   che   figurano
nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE; 
    o) direttiva 91/271/CEE concernente il  trattamento  delle  acque
reflue urbane; 
    p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle  acque  da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 
    q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1; 
    r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un  quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque. 
  5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due  anni,  i
tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle  adottate
ai sensi dell'articolo 101, comma  2,  contenute  nella  legislazione
regionale attuativa della parte terza  del  presente  decreto  e  nei
piani di tutela di cui all'articolo 121. 
  6. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  36  della  legge  24
aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi  di  attuazione  della
direttiva 96/92/CE. 
  7.  Fino  all'emanazione  della   disciplina   regionale   di   cui
all'articolo 112,  le  attivita'  di  utilizzazione  agronomica  sono
effettuate secondo le disposizioni regionali  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto. 
  8. Dall'attuazione della  parte  terza  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri  o  minori  entrate  a  carico
della finanza pubblica. 
  9. Una quota non inferiore al dieci per cento e  non  superiore  al
quindici  per  cento  degli  stanziamenti  previsti  da  disposizioni
statali di finanziamento e' riservata alle attivita' di  monitoraggio
e studio destinati all'attuazione  della  parte  terza  del  presente
decreto. 
  10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare. 
  11.  Fino  all'emanazione  di  corrispondenti  atti   adottati   in
attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi  ed
efficaci i provvedimenti e  gli  atti  emanati  in  attuazione  delle
disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175. 
  12. All'onere derivante  dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si
provvede mediante utilizzo delle  risorse  di  cui  all'articolo  22,
comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 
  14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni
di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data  di  entrata  in
vigore della parte terza del presente decreto. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto che "fino  alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo  correttivo  di  cui  al
comma 2-bis del presente articolo, sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che
"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui  all'articolo  170,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal  comma
1, sono fatti salvi gli atti  posti  in  essere  dalle  Autorita'  di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006". 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2009,  n.  13,  come  modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare  di  cui  all'articolo  170,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli  atti  posti  in  essere
dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal  30  aprile
2006".