DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 331

Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-9-2001
                               Art. 3.

  1.  La  somma  di  lire 1.718 miliardi e' ripartita nella misura di
lire 1.683 miliardi tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale
e  regionale  e  di lire 35 miliardi ai servizi tecnici nazionali, in
conformita' ai punti 2 e 3 dell'allegata tabella 1.
  2.  Nell'ambito  delle  somme  di  cui  al comma 1, le autorita' di
bacino  e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10%
del finanziamento alle attivita' volte alla predisposizione dei piani
di  bacino  e  dei relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale
attivita',  per  i  bacini  di rilievo nazionale ed interregionale, i
rispettivi  comitati  istituzionali  possono deliberare che una quota
parte  di  tali risorse sia destinabile alle regioni per le attivita'
di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.
  3.  Una  ulteriore  quota a valere sulle risorse di cui al comma 1,
non  inferiore  al 15% del finanziamento, e' destinata a programmi di
manutenzione   predisposti   anche   sulla  base  delle  ricognizioni
effettuate  ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto-legge 12 ottobre
2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365.
  4. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma
1,  debitamente  approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al
Ministero  dei  lavori  pubblici  entro  il termine di novanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
  5.  Sulla  base  dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero
dei  lavori  pubblici  provvede  al  trasferimento  delle  risorse in
conformita' al riparto di cui al punto 2 della tabella 1.
  6.  Decorsi  inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui
al  comma  4,  a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 253, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione.
  7.  Le  risorse  finanziarie  risultanti  dalle decadenze di cui al
comma  6 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi coefficenti di riparto di
cui  alla  tabella  1  allegata.  Dell'adozione  dei provvedimenti di
riassegnazione e' data comunicazione alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e
Bolzano.
          Note all'art. 3:

              - Il  testo  dell'art.  2  del decreto-legge 12 ottobre
          2000,  n.  279,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 dicembre 2000, n. 365, e' il seguente
              "Art. 2 (Attivita' straordinaria di polizia idraulica e
          di  controllo sul territorio). - 1. Entro centoventi giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto,  i  soggetti  di  cui  al  comma  4
          provvedono   ad   effettuare,  nell'ambito  degli  ordinari
          stanziamenti  di  bilancio,  una attivita' straordinaria di
          sorveglianza  e  ricognizione  lungo  i  corsi d'acqua e le
          relative   pertinenze,   nonche'   nelle   aree  demaniali,
          attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevae le situazioni
          che  possono  determinare maggiore  pericolo,  incombente e
          potenziale,  per le persone e le cose ed a identificare gli
          interventi di manutenzione piu' urgenti.
              2.  Le attivita' di cui al comma 1 ricomprendono quelle
          gia'  svolte  negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai
          sensi  dell'art.  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
          sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
                a) le  opere  e  gli insediamenti presenti in alveo e
          nelle relative pertinenze;
                b) gli  invasi  artificiali,  in  base  ai  dati resi
          disponibili dal servizio dighe;
                c) i   restringimenti   nelle   sezioni  di  deflusso
          prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
                d) le  situazioni  d'impedimento al regolare deflusso
          delle  acque  con  particolare  riferimento all'accumulo di
          inerti  e  relative  opere  di  dragaggio anche lungo lotti
          diversi;
                e) l'apertura  di  cave  ed  il prelievo di materiale
          litoide;
                f) le  situazioni  di  dissesto  in atto o potenziale
          delle sponde e degli argini;
                g) l'efficienza   e   la  funzionalita'  delle  opere
          idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
                h) qualsiasi  altro  elemento  che  possa dar luogo a
          situazione di allarme.
              3.   I  soggetti  di  cui  al  comma  4  provvedono  ad
          effettuare,  entro  la  data di cui al comma 1, nell'ambito
          degli  ordinari  stanziamenti di bilancio, una ricognizione
          sullo  stato  di  conservazione delle opere eseguite per la
          sistemazione   dei   versanti,  indicando  le  esigenze  di
          carattere  manutentorio  finalizzate a costruire un diffuso
          sistema   di   protezione  idrogeologica,  con  conseguente
          miglioramento  generalizzato  delle  condizioni  di rischio
          soprattuto a beneficio dei territori di pianura.
              4.  Alle  attivita' di cui ai commi 1 e 2 provvedono le
          regioni,  d'intesa  con  le province, con la collaborazione
          degli  uffici  dei provveditorati alle opere pubbliche, del
          Corpo  forestale  dello  Stato,  dei  comuni,  degli uffici
          tecnici  erariali,  degli  altri  uffici  regionali  aventi
          competenza   nel  settore  idrogeologico,  delle  comunita'
          montane,  dei  consorzi di bonifica e di irrigazione, delle
          strutture dei commissari straordinari per gli interventi di
          sistemazione  idrogeologica  e  per l'emergenza rifiuti. Il
          coordinamento  delle  attivita' e' svolto dall'Autorita' di
          bacino   competente,   che  assicura  anche  il  necessario
          raccordo  con  le iniziative in corso e con quelle previste
          dagli  strumenti  di  pianificazione  vigenti  o  adottati,
          provvede  a  definire  i  compiti e i settori di intervento
          delle    singole   strutture   coinvolte,   stabilisce   la
          suddivisione delle risorse di cui al comma 8.
              5.   Sulla   base  della  documentazione  acquisita  le
          autorita'  di  bacino  verificano,  entro  i  trenta giorni
          successivi  alla  scadenza  di  cui al comma 1, che i piani
          stralcio  adottati  o approvati contengano le misure idonee
          per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui
          al  comma  2  e  provvedono, se necessario, a realizzare le
          opportune  correzioni  e  integrazioni,  informando di tale
          decisione  il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della
          legge 18 maggio 1989, n. 183.
              6.  Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e
          delle  conoscenze  comunque  disponibili,  le  Autorita' di
          bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma
          1,  per  ciascuno  dei  comuni  compresi  nel territorio di
          competenza,   predispongono   e   trasmettono   al  sindaco
          interessato   un  documento  di  sintesi  che  descriva  la
          situazione  del  rischio  idrogeologico che caratterizza il
          territorio comunale.
              7.  Le  attivita'  di  cui  cui  ai  commi  1  e 2 sono
          realizzate   nelle   zone  interessate,  nei  limiti  delle
          dotazioni  di  bilancio,  ogni  qual  volta  si verifichino
          eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia
          dichiarato  lo  stato di emergenza ai sensi della normativa
          vigente,  al  fine  di  predisporre  un piano di interventi
          straordinari  per  il ripristino in condizioni di sicurezza
          delle   infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   per  la
          sistemazione  e  la  manutenzione straordinaria degli alvei
          dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.
              8.  Nelle  situazioni di carenza accertata di personale
          tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza
          libero-professionale,  da  retribuire  a vacazione ai sensi
          dell'art. 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive
          modificazioni.  A  tal fine e' autorizzata la spesa di lire
          3.000  milioni  per  l'anno  2000,  da iscrivere all'unita'
          previsionale  di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del
          Ministero  dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra
          le   regioni.   Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   dello   stanziamento  iscritto
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   2000,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'ambiente".
              - Il  testo  dell'art.  9 della legge 7 agosto 1990, n.
          253, e' riportato nelle note alle premesse.