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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009, n. 212

Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2017)
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Testo in vigore dal:  14-2-2010 al: 14-12-2017
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
b) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;
Visto l'accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 23/ CU), del 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007;
Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;
Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori; delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, presso il tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per l'esame dello schema di regolamento «recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», in data 4 dicembre 2007;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82, in data 8 aprile 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 settembre 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, di seguito VIR, la quale consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:
«5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998»:
«2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 6 (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). - 1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il dipartimento, in collaborazione con il dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al capo ed al vice capo del dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'art. 12, comma 9.».

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici»:
«2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi). - 1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attività di coordinamento del Presidente ed assiste il sottosegretario alla Presidenza e il segretario generale in materia di attività normativa. Il dipartimento assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale.
Esso in particolare:
a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;
c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;
f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;
h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;
l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;
m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici della costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato; cura gli adempimenti connessi all'erogazione indennizzi in applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile»; provvede al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza del dipartimento;
n) cura i rapporti con le autorità amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città, gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;
p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della Presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;
q) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal sottosegretario alla Presidenza o dal segretario generale.
2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:
a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie: nonché nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.
4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di dieci servizi.
5. Il dipartimento, altresì, si avvale di non più di otto unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»:
«Art. 1 (Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione). - 1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. I componenti del comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione.
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione».».
- L'Accordo del 29 marzo 2007 tra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 23/CU), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2007, n. 86.
- Il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, recante «Costituzione del tavolo permanente per la semplificazione», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2007, n. 120.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, recante «la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2008, n. 257.
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009, recante «Istruttoria degli atti normativi del Governo», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2009, n. 82.
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, vedasi in note alle premesse.