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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009, n. 212

Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2017)
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Testo in vigore dal: 14-2-2010
al: 14-12-2017
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni,  e,
in particolare,  l'articolo  14,  comma  5,  il  quale  prevede,  tra
l'altro, che con decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono definiti: 
    a) i criteri generali e le  procedure,  nonche'  l'individuazione
dei casi di effettuazione della VIR; 
    b)  i  criteri  ed  i  contenuti  generali  della  relazione   al
Parlamento di cui al comma 10; 
  Visto l'articolo 5, comma 2, della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,
recante  «Delegificazione  e  testi  unici   di   norme   concernenti
procedimenti amministrativi  -  legge  di  semplificazione  1998»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio  2002,  n.  137,
recante «Delega per la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di   enti
pubblici», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2002, recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare  l'articolo
17; 
  Visto il decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  marzo  2006,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento  della  pubblica
amministrazione» e, in particolare, l'articolo  1,  che  ha  previsto
l'istituzione del Comitato interministeriale  di  indirizzo  e  guida
strategica per le politiche di semplificazione e  la  qualita'  della
regolazione; 
  Visto l'accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in  materia
di   semplificazione   e   miglioramento   della    qualita'    della
regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  lettera
c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n.  23/
CU), del 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
13 aprile 2007; 
  Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualita' della
regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del  15
giugno 2007; 
  Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di  indirizzo
e guida strategica per le politiche di semplificazione e la  qualita'
della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007; 
  Esperita  la  consultazione  delle  categorie   produttive,   delle
associazioni di utenti e consumatori; delle regioni, delle  province,
dei comuni e delle comunita' montane, presso il tavolo permanente per
la semplificazione, costituito con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  8  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede  plenaria  per
l'esame dello schema di  regolamento  «recante  disciplina  attuativa
dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica
dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'articolo  14,
comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», in  data  4  dicembre
2007; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre 2008, n. 170, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  257
del 3 novembre 2008, recante la  «disciplina  attuativa  dell'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14,
comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
febbraio  2009  «Istruttoria  degli  atti  normativi  del   Governo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82, in data 8 aprile 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi,  nell'adunanza  del  22  settembre
2008; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, adottato  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina
attuativa della  verifica  dell'impatto  della  regolamentazione,  di
seguito VIR, la quale consiste nella valutazione  del  raggiungimento
delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti  prodotti  da
atti normativi sulle  attivita'  dei  cittadini  e  delle  imprese  e
sull'organizzazione   e    sul    funzionamento    delle    pubbliche
amministrazioni. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  comma  5,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione  e
          riassetto normativo per l'anno 2005»: 
              «5.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono   definiti   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
                a)  i  criteri  generali  e  le  procedure  dell'AIR,
          compresa la fase della consultazione; 
                b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
          esclusione dell'AIR; 
                c)  i  criteri  generali  e  le  procedure,   nonche'
          l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; 
                d) i criteri ed i contenuti generali della  relazione
          al Parlamento di cui al comma 10.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
          8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici
          di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di
          semplificazione 1998»: 
              «2.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere una relazione contenente  l'AIR  per  schemi  di
          atti normativi e progetti di legge al loro esame,  ai  fini
          dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  recante  «Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art.  6  (Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
          legislativi). - 1. Le funzioni  relative  al  coordinamento
          dell'attivita' normativa del Governo sono organizzate in un
          apposito dipartimento, in modo da  garantire,  in  coerenza
          con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere c) e d),
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  la   valutazione
          d'impatto  della  regolazione,   la   semplificazione   dei
          procedimenti,  la  qualita'   del   linguaggio   normativo,
          l'applicabilita' dell'innovazione normativa,  la  adempiuta
          valutazione degli effetti finanziari. Il  dipartimento,  in
          collaborazione con il dipartimento di cui all'art. 3, comma
          2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione
          in sede  nazionale  della  normativa  comunitaria,  l'esame
          preliminare della situazione normativa ed economica interna
          e la valutazione  delle  conseguenze  dell'introduzione  di
          norme comunitarie sull'assetto  interno.  Del  dipartimento
          fanno parte  i  settori  legislativi  operanti  nell'ambito
          della Presidenza, nonche' la segreteria del nucleo  per  la
          semplificazione  delle  norme  e  delle  procedure  di  cui
          all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al dipartimento
          possono essere assegnati in posizione di  fuori  ruolo,  in
          aggiunta al capo ed al vice capo del  dipartimento  stesso,
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ovvero
          avvocati dello Stato, in numero non superiore  a  sette.  A
          tale personale si applica  quanto  disposto  dall'art.  12,
          comma 9.». 
                
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  comma  2,  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma
          dell'organizzazione del  Governo  e  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici»: 
              «2. Presso il Dipartimento della funzione  pubblica  e'
          istituito, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle
          dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica  e
          composto da non piu' di due  servizi,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il   Ministro   nell'attivita'   normativa   ed
          amministrativa  di  semplificazione  delle  norme  e  delle
          procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
          istituiti non  piu'  di  due  servizi  con  il  compito  di
          provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della
          regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50
          del  1999,  nonche'   alla   predisposizione   di   sistemi
          informatici di documentazione giuridica a  beneficio  delle
          pubbliche amministrazioni e dei cittadini.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23  luglio  2002,
          recante  «Ordinamento  delle   strutture   generali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
              «Art. 17  (Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
          legislativi). - 1. Il dipartimento per gli affari giuridici
          e  legislativi  e'  la  struttura  che,   nell'ambito   del
          Segretariato generale, fornisce supporto  all'attivita'  di
          coordinamento del Presidente ed assiste il  sottosegretario
          alla Presidenza e il  segretario  generale  in  materia  di
          attivita' normativa. Il dipartimento assicura altresi' alla
          Presidenza la consulenza giuridica di  carattere  generale.
          Esso in particolare: 
                a) coordina e promuove l'istruttoria  dell'iniziativa
          legislativa del Governo, verificandone,  sulla  base  delle
          indicazioni  del  dipartimento  per  i  rapporti   con   il
          Parlamento,  la  coerenza  con  il  programma  dei   lavori
          parlamentari; 
                b) provvede, sulla base degli  elementi  forniti  dai
          Ministri competenti e in coordinamento con il  dipartimento
          per i rapporti con  il  Parlamento,  all'istruttoria  degli
          emendamenti,  governativi  o  parlamentari,   relativi   ai
          disegni di legge; 
                c) cura, nell'ambito del coordinamento  di  cui  alla
          lettera  a),  la  qualita'  dei  testi  normativi  e  degli
          emendamenti   del   Governo,    anche    con    riferimento
          all'omogeneita'  e  alla  chiarezza   della   formulazione,
          all'efficacia per la  semplificazione  e  il  riordinamento
          della legislazione vigente, al corretto uso  delle  diverse
          fonti; 
                d) verifica la sussistenza  dei  presupposti  per  il
          ricorso alla decretazione d'urgenza; 
                e)  verifica,  con  l'ausilio  delle  amministrazioni
          dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e
          le analisi appositamente previste e predisposte  a  corredo
          delle iniziative legislative del Governo, curando che  esse
          indichino il quadro normativo nazionale  e  comunitario  di
          riferimento,   gli   eventuali   precedenti   della   Corte
          costituzionale, gli obiettivi perseguiti  e  la  congruita'
          dei mezzi previsti, gli oneri  che  le  nuove  disposizioni
          impongono ai cittadini, alle  pubbliche  amministrazioni  e
          alle imprese; 
                f) cura l'elaborazione delle metodologie in  tema  di
          Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), coordina e
          sovrintende all'applicazione delle direttive del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  AIR,   alla
          introduzione  delle  relative  procedure  nelle   pubbliche
          amministrazioni ed alla formazione del relativo personale; 
                h)   verifica   le   relazioni   predisposte    dalle
          amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari; 
                i)  coordina  e   promuove   l'istruttoria   relativa
          all'iniziativa regolamentare del Governo; 
                l)  attua  la  revisione  tecnico-formale  dei  testi
          normativi e  redige  regole  tecniche  di  redazione  degli
          stessi;  compie  le  analisi  e  formula  le  proposte   di
          revisione e  semplificazione  dell'ordinamento  legislativo
          esistente; 
                m)  esprime  pareri  giuridici   e   sovrintende   al
          contenzioso curato  dalla  Presidenza;  cura  l'istruttoria
          delle questioni di costituzionalita' e i relativi  rapporti
          con gli uffici della costituzionale e dell'Avvocatura dello
          Stato;  cura  gli   adempimenti   connessi   all'erogazione
          indennizzi in applicazione della legge 24  marzo  2001,  n.
          89, recante «Previsione di  equa  riparazione  in  caso  di
          violazione del termine ragionevole del processo e  modifica
          dell'art. 375 del codice di procedura civile»; provvede  al
          pagamento  delle  spese  concernenti  il   contenzioso   di
          competenza del dipartimento; 
                n) cura i rapporti con  le  autorita'  amministrative
          indipendenti relativamente alle  questioni  riguardanti  la
          normazione; 
                o) cura, in collegamento con il dipartimento per  gli
          affari  regionali  e   le   segreterie   delle   Conferenze
          Stato-regioni e Stato-citta', gli  adempimenti  preliminari
          per l'espressione  dei  pareri  sugli  atti  normativi  del
          Governo; 
                p) cura,  in  collaborazione  con  gli  altri  organi
          costituzionali e con i competenti uffici informatici  della
          Presidenza, la predisposizione  e  la  diffusione  mediante
          sistemi  informatici  della  documentazione   giuridica   a
          beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini; 
                q) svolge le attivita' di  ricerca  e  documentazione
          giuridica  ed  ogni  altra  attivita'  che  ad  esso  venga
          affidata,  nell'ambito  delle   proprie   competenze,   dal
          Presidente,  dal  sottosegretario  alla  Presidenza  o  dal
          segretario generale. 
              2.  Il  dipartimento,  ai  sensi  e  con  le  modalita'
          dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  19
          luglio 1989, n. 366: 
                a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle
          politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di
          adozione dei regolamenti  e  delle  direttive  comunitarie:
          nonche' nelle procedure di infrazione  avviate  dall'Unione
          europea; 
                b) assicura, quanto al processo di  formazione  e  di
          attuazione in sede nazionale della  normativa  comunitaria,
          l'esame preliminare della situazione normativa ed economica
          interna    e    la    valutazione     delle     conseguenze
          dell'introduzione  delle  norme  comunitarie   sull'assetto
          interno. 
              3. Operano in raccordo funzionale con il  dipartimento,
          relativamente alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i
          settori legislativi dei dipartimenti  affidati  a  Ministri
          senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove
          l'affidamento venga a cessare. 
              4. Il dipartimento si  articola  in  non  piu'  di  tre
          uffici e non piu' di dieci servizi. 
              5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu'  di
          otto unita' nell'ambito del contingente di esperti  di  cui
          all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006,  n.  80,  recante  «Misure  urgenti  in
          materia di organizzazione e  funzionamento  della  pubblica
          amministrazione»: 
              «Art.  1  (Strumenti  di  semplificazione  e  qualita',
          nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione). -
          1. L'attivita' di indirizzo e  la  guida  strategica  delle
          politiche  di   semplificazione   e   di   qualita'   della
          regolazione, anche ai sensi della legge 28  novembre  2005,
          n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
          indirizzo, di seguito  denominato:  «Comitato»,  presieduto
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da
          lui delegato. I componenti del  comitato  sono  individuati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta  del   Ministro.   Possono   essere   invitati   a
          partecipare a  riunioni  del  comitato,  secondo  l'oggetto
          della discussione, altri componenti del Governo,  esponenti
          di autorita' regionali e locali  e  delle  associazioni  di
          categoria.  Dall'istituzione  e   dal   funzionamento   del
          comitato non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              2. Il Comitato predispone, entro il 31  marzo  di  ogni
          anno,  un  piano  di  azione  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi  del  Governo  in  tema  di  semplificazione,  di
          riassetto  e  di  qualita'  della  regolazione  per  l'anno
          successivo. Il piano, sentito il  Consiglio  di  Stato,  e'
          approvato dal  Consiglio  dei  Ministri  e  trasmesso  alle
          Camere. 
              3. Il Comitato verifica, durante l'anno,  lo  stato  di
          realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni
          sei mesi. Inoltre il Comitato: 
                a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento  e,
          ove necessario,  di  impulso  delle  amministrazioni  dello
          Stato nelle politiche della semplificazione, del  riassetto
          e della qualita' della regolazione. 
              6. Il Comitato si avvale del supporto  tecnico  fornito
          dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-duodecies, del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio   2005,   n.   80,
          denominata:  «Commissione  per  la  semplificazione  e   la
          qualita' della regolazione».». 
              - L'Accordo del 29 marzo 2007 tra  Governo,  regioni  e
          autonomie  locali   in   materia   di   semplificazione   e
          miglioramento della  qualita'  della  regolamentazione,  ai
          sensi  dell'art.  9,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 23/CU), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2007, n. 86. 
              - Il Piano  di  azione  per  la  semplificazione  e  la
          qualita' della regolazione e' stato approvato dal Consiglio
          dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          8 marzo 2007, recante «Costituzione del  tavolo  permanente
          per  la  semplificazione»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 maggio 2007, n. 120. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          11 settembre 2008, n. 170, recante «la disciplina attuativa
          dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR),  ai
          sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre  2005,
          n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3  novembre
          2008, n. 257. 
              -  La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri 26 febbraio 2009, recante «Istruttoria degli  atti
          normativi  del  Governo»,  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 aprile 2009, n. 82. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento all'art. 14, comma 5, della  legge
          28 novembre 2005, n. 246, vedasi in note alle premesse.