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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009, n. 186

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche. (09G0199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2010
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-1-2010
 
                            ILPRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 10, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, che, a decorrere dal 1° gennaio 1999,  demanda  alle  regioni  a
statuto ordinario la  riscossione,  l'accertamento,  il  recupero,  i
rimborsi,   l'applicazione   delle   sanzioni   e   del   contenzioso
amministrativo relativi alle  tasse  automobilistiche  non  erariali,
prevedendo, altresi',  che  le  regioni  possono  affidare  a  terzi,
mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di  controllo  e
riscossione delle stesse tasse automobilistiche; 
  Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del  1997,
che attribuisce ai tabaccai la possibilita' di  riscuotere  le  tasse
automobilistiche; 
  Visto l'articolo 31, comma 42 della legge 23 dicembre 1998, n.  448
che estende la possibilita' di riscuotere le  tasse  automobilistiche
anche alle agenzie di pratiche auto di cui alla legge 8 agosto  1991,
n. 264; 
  Visto l'articolo 17, comma 12, della stessa legge n. 449 del  1997,
che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
disciplinare in modo  uniforme  il  rapporto  tra  i  tabaccai  e  le
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 25  novembre  1998,  n.
418, concernente «Regolamento recante norme per il trasferimento alle
regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso  relative  alle  tasse
automobilistiche non erariali»; 
  Visto l'articolo 3 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che
esclude  dagli  effetti  sospensivi  ivi  previsti  gli   adeguamenti
giustificati dall'esigenza  del  recupero  dei  soli  maggiori  oneri
effettivamente sostenuti; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1 . All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio  1999,  n.  11,  le  parole:  «lire
3000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,87»  e  le  parole  «o
l'equivalente in euro» sono soppresse; 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
primo giorno del quarto mese successivo a quello della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009 
Ministeri istituzionali - Presidenza, registro n. 11, foglio n. 34 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge
          27  dicembre  1997,  n.  449,  recante:  «Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica», e' il seguente: 
              «Art.  17  (Disposizioni  tributarie  in   materia   di
          veicoli). - 1.9. (Omissis). 
              10. A decorrere dal 1°  gennaio  1999  la  riscossione,
          l'accertamento, il  recupero,  i  rimborsi,  l'applicazione
          delle sanzioni ed il  contenzioso  amministrativo  relativo
          alle tasse automobilistiche  non  erariali  sono  demandati
          alle regioni a statuto  ordinario  e  sono  svolti  con  le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro delle  finanze
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della   presente   legge,   previo   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. Con lo  stesso  o  con
          separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione
          con la quale le regioni possono affidare a terzi,  mediante
          procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo  e
          riscossione delle tasse  automobilistiche.  La  riscossione
          coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
              11.   I   tabaccai   possono   riscuotere   le    tasse
          automobilistiche previa adesione  all'apposita  convenzione
          tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze.  Tale  convenzione  disciplina  le  modalita'   di
          collegamento  telematico  con   il   concessionario   della
          riscossione e  di  riversamento  al  concessionario  stesso
          delle somme riscosse e determina il compenso  spettante  ai
          tabaccai per ciascuna operazione di versamento  nonche'  le
          garanzie che devono  essere  prestate  per  lo  svolgimento
          dell'attivita'. 
              12. Entro dieci mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, tenuto  conto  delle  previsioni  del
          comma 10, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, e' disciplinato in modo  uniforme  il  rapporto
          tra i tabaccai e le regioni.». 
              - Il testo dell'art.  31,  comma  42,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448, recante misure di  finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo, e' il seguente: 
                «42. I soggetti autorizzati ai sensi  della  legge  8
          agosto  1991,  n.  264,   possono   riscuotere   le   tasse
          automobilistiche previa adesione  all'apposita  convenzione
          tipo prevista dal comma 11  dell'art.  17  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449.». 
              - Il decreto del Ministro  delle  finanze  25  novembre
          1998, n. 418,  reca:  «Regolamento  recante  norme  per  il
          trasferimento  alle  regioni  a  statuto  ordinario   delle
          funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero,
          rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche
          non erariali.», ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 5 dicembre 1998, n. 285. 
          Nota al sesto capoverso: 
              - Il testo dell'art. 3 del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n.  2  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),  e'
          il seguente: 
              «Art. 3 (Blocco e riduzione delle  tariffe).  -  1.  Al
          fine  di  contenere  gli  oneri  finanziari  a  carico  dei
          cittadini e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sino al 31  dicembre
          2009,  e'  sospesa  l'efficacia  delle  norme  statali  che
          obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare  atti
          aventi ad oggetto l'adeguamento di  diritti,  contributi  o
          tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
          relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
          automatici, fatta eccezione per i  provvedimenti  volti  al
          recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e
          per le tariffe relative al servizio  idrico  e  ai  settori
          dell'energia elettrica e del gas, e fatti  salvi  eventuali
          adeguamenti in diminuzione. Per il settore  autostradale  e
          per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano
          le disposizioni di cui ai commi 2 e  seguenti.  Per  quanto
          riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza
          degli enti territoriali l'applicazione  della  disposizione
          di cui al presente comma e' rimessa all'autonoma  decisione
          dei competenti organi di Governo. 
              2. Ferma restando la piena efficacia e validita'  delle
          previsioni tariffarie contenute  negli  atti  convenzionali
          vigenti,  limitatamente  all'anno   2009   gli   incrementi
          tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile  2009
          e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009. 
              3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da formularsi  entro  il  28
          febbraio  2009,   sentite   le   Commissioni   parlamentari
          competenti, sono approvate misure finalizzate a  creare  le
          condizioni per accelerare la  realizzazione  dei  piani  di
          investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti
          convenzioni autostradali. 
              4. Fino alla  data  del  30  aprile  2009  e'  altresi'
          sospesa la  riscossione  dell'incremento  del  sovrapprezzo
          sulle tariffe di pedaggio autostradali  decorrente  dal  1°
          gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 1021,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              5. All'art. 8-duodecies, comma 2, del  decreto-legge  8
          aprile 2008, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto»  e'  aggiunto  il
          seguente  periodo:  «Le  societa'  concessionarie,  ove  ne
          facciano richiesta, possono concordare  con  il  concedente
          una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
          delle tariffe di pedaggio  basata  su  di  una  percentuale
          fissa,   per    l'intera    durata    della    convenzione,
          dell'inflazione   reale,   anche   tenendo   conto    degli
          investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per  la
          specifica copertura degli investimenti di cui all'art.  21,
          del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche'
          dei nuovi investimenti  come  individuati  dalla  direttiva
          approvata con deliberazione CIPE 15  giugno  2007,  n.  39,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197  del  25  agosto
          2007, ovvero di quelli eventualmente compensati  attraverso
          il parametro X della direttiva medesima.». 
              6. All'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
          n. 286,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 84, il penultimo e  l'ultimo  periodo  sono
          soppressi; 
              b) i commi 87 e 88 sono abrogati; 
              c) -. 
              6-bis. All'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre  2003,
          n. 355,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio  2004,  n.  47,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a)  il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
          concessionario provvede a comunicare al  concedente,  entro
          il 31 ottobre di ogni anno, le  variazioni  tariffarie  che
          intende applicare nonche' la  componente  investimenti  del
          parametro  X  relativo  a  ciascuno  dei  nuovi  interventi
          aggiuntivi. Il concedente, nei  successivi  trenta  giorni,
          previa  verifica   della   correttezza   delle   variazioni
          tariffarie, trasmette la  comunicazione,  nonche'  una  sua
          proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di  concerto,
          approvano  o   rigettano   le   variazioni   proposte   con
          provvedimento motivato nei quindici  giorni  successivi  al
          ricevimento della comunicazione. Il provvedimento  motivato
          puo' riguardare esclusivamente le verifiche  relative  alla
          correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
          dei relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi
          inadempienze delle disposizioni previste dalla  convenzione
          e che siano state formalmente contestate dal concessionario
          entro il 30 giugno precedente.»; 
                b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 
              7. All'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre  1992,
          n.  498,  come  modificato  dall'art.  2,  comma  85,   del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286e
          successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
          seguente: 
                «b)  mantenere  adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;». 
              8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          effettua un  particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei
          prezzi,  nel  mercato  interno,  relativi  alla   fornitura
          dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo  riguardo
          alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
          il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai  Ministri
          competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,   in
          particolare,  che  le  famiglie  fruiscano   dei   vantaggi
          derivanti dalla predetta diminuzione. 
              9. La tariffa agevolata per  la  fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'art. 14, comma 1,
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta  eccezione  per
          47 milioni di euro  per  l'anno  2009,  che  continuano  ad
          essere destinati alle finalita' di cui al  citato  art.  2,
          comma 3, del decreto legislativo  n.  26  del  2007.  Nella
          eventualita' che gli oneri eccedano le risorse  di  cui  al
          precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica  ed
          il  gas  istituisce  un'apposita  componente  tariffaria  a
          carico dei titolari  di  utenze  non  domestiche  volta  ad
          alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio  settore
          elettrico e stabilisce le altre misure tecniche  necessarie
          per l'attribuzione del beneficio. 
              9-bis.  L'accesso  alla  tariffa   agevolata   per   la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro. 
              10. In considerazione dell'eccezionale crisi  economica
          internazionale e dei suoi effetti  anche  sul  mercato  dei
          prezzi delle materie prime, al  fine  di  garantire  minori
          oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre  il  prezzo
          dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  conforma  la
          disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi
          di attuazione, ivi compreso il termine finale di  cui  alla
          lettera a), ai seguenti principi: 
              a) il prezzo dell'energia e'  determinato,  al  termine
          del processo di adeguamento disciplinato dalle  lettere  da
          b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita  offerti  sul
          mercato,  in  modo  vincolante,  da  ciascuna   azienda   e
          accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza
          per le forniture offerte  ai  prezzi  piu'  bassi  fino  al
          completo soddisfacimento della domanda; 
                b) e' istituito, in sede di  prima  applicazione  del
          presente    articolo,    un    mercato     infragiornaliero
          dell'energia,  in  sostituzione  dell'attuale  mercato   di
          aggiustamento, che si svolge tra la  chiusura  del  mercato
          del giorno precedente e l'apertura del mercato dei  servizi
          di  dispacciamento  di  cui  alla   lettera   d)   con   la
          partecipazione di tutti gli utenti abilitati.  Nel  mercato
          infragiornaliero il prezzo dell'energia  sara'  determinato
          in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
          gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
          e  di  acquisto  vincolanti  con  riferimento  a  prezzi  e
          quantita'; 
                c)  fatti  salvi  i  casi   in   cui   l'obbligo   di
          comunicazione  derivi  da  leggi,   regolamenti   o   altri
          provvedimenti  delle  autorita',  il  Gestore  del  mercato
          elettrico mantiene il riserbo sulle  informazioni  relative
          alle offerte di  vendita  e  di  acquisto  per  un  periodo
          massimo di sette giorni.  Le  informazioni  sugli  impianti
          abilitati  e  sulle  reti,  sulle   loro   manutenzioni   e
          indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile; 
                d) e' attuata la riforma del mercato dei  servizi  di
          dispacciamento,   la   cui   gestione   e'   affidata    al
          concessionario   del    servizio    di    trasmissione    e
          dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
          delle risorse  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  del
          sistema elettrico in  base  alle  diverse  prestazioni  che
          ciascuna  risorsa  rende   al   sistema,   attraverso   una
          valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente.  I
          servizi  di  dispacciamento  sono   assicurati   attraverso
          l'acquisto  delle  risorse   necessarie   dagli   operatori
          abilitati. Nel mercato dei  servizi  di  dispacciamento  il
          prezzo dell'energia sara' determinato in  base  ai  diversi
          prezzi  offerti  in  modo  vincolante  da  ciascun   utente
          abilitato e accettati dal  concessionario  dei  servizi  di
          dispacciamento, con precedenza per  le  offerte  ai  prezzi
          piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno; 
                e) e' attuata l'integrazione, sul  piano  funzionale,
          del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con  il
          mercato dei servizi di dispacciamento di cui  alla  lettera
          d),  favorendo  una  maggiore  flessibilita'  operativa  ed
          efficienza   economica   attraverso   un   meccanismo    di
          negoziazione continua delle risorse necessarie. 
              10-bis. Il Ministro dello sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e   il   gas,   in
          considerazione di proposte di intervento da essa  segnalate
          al Governo, adotta misure, di carattere  temporaneo  e  con
          meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza  nelle
          zone dove si verificano anomalie dei mercati. 
              10-ter. A decorrere  dall'anno  2009,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica  e  il  gas  invia  al  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
          segnalazione sul funzionamento  dei  mercati  dell'energia,
          che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'  contenere,
          altresi', proposte finalizzate all'adozione di  misure  per
          migliorare   l'organizzazione   dei   mercati,   attraverso
          interventi sui meccanismi di  formazione  del  prezzo,  per
          promuovere la concorrenza e  rimuovere  eventuali  anomalie
          del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
          mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare  uno  o
          piu'   decreti   sulla   base   delle   predette   proposte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  A  tale
          riguardo, potranno essere in  particolare  adottate  misure
          con riferimento ai seguenti aspetti: 
                a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
          europei   dell'energia    elettrica,    anche    attraverso
          l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
          dell'energia elettrica e l'allocazione della  capacita'  di
          trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi; 
                b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
          dell'energia con lo sviluppo di nuovi  prodotti,  anche  di
          lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
          degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
          di integrazione con i mercati sottostanti. 
              11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di  cui
          al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
          sentito il Ministero dello sviluppo  economico,  adegua  le
          proprie deliberazioni, anche in materia  di  dispacciamento
          di  energia  elettrica,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a)  i  soggetti  che  dispongono   singolarmente   di
          impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per  il
          fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come  individuati
          sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas in conformita' ai principi di  cui  alla
          presente lettera, sono  tenuti  a  presentare  offerte  nei
          mercati alle condizioni fissate  dalla  medesima  Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
          puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli  oneri
          per il sistema e un'equa remunerazione dei  produttori:  in
          particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei  servizi
          di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
          si verificano  le  condizioni  di  seguito  descritte,  gli
          impianti  che  risultano  tecnicamente  e   strutturalmente
          indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
          mantenimento di adeguati livelli di sicurezza  del  sistema
          elettrico nazionale per significativi periodi di tempo; 
                b)  sono  adottate  misure   per   il   miglioramento
          dell'efficienza   del   mercato   dei   servizi   per    il
          dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del  costo
          di   approvvigionamento   dei    predetti    servizi,    la
          contrattualizzazione  a  termine   delle   risorse   e   la
          stabilizzazione del relativo corrispettivo  per  i  clienti
          finali. 
              12. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro   dello   sviluppo    economico,    su    proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito  il
          concessionario    dei    servizi    di    trasmissione    e
          dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante  in  non
          piu' di tre macro-zone. 
              13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e  12,  la
          relativa disciplina e' adottata, in  via  transitoria,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              13-bis.  Per  agevolare  il  credito   automobilistico,
          l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione  nel
          pubblico registro automobilistico di ipoteche  per  residuo
          prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
          La cancellazione di tali ipoteche  e'  esente  dall'imposta
          provinciale di trascrizione.». 
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1, comma 1. 
              - Il testo  dell'art.  5,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio  1999,  n.
          11, recante regolamento  recante  disciplina  uniforme  del
          rapporto tra i tabaccai e  le  regioni  relativamente  alla
          riscossione delle tasse automobilistiche emanato  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del  1997,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Compenso per la prestazione del  servizio).  -
          1. Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni
          operazione di riscossione,  indipendentemente  dall'importo
          della stessa, la somma di  € 1,87,  comprensiva  dei  costi
          relativi.».