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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1999, n. 11

Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-1-2010
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Art. 5

Compenso per la prestazione del servizio
1. Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione, indipendentemente dall'importo della stessa, la somma di
(( euro 1,87 ))
(( . . . ))
, comprensiva dei costi relativi.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186 (in G.U. 23/12/2009, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che:
"Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".