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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1999, n. 11

Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-1-1999 al: 28-1-1999
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche;
Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto l'articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, concernente "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali";
Visto l'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, relativa alla disciplina del pagamento dei generi di monopolio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 giugno 1963, concernente "Modalità per la prestazione della cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio per ottenere una dilazione al pagamento dei generi prelevati";
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 1998;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Ritenuto che la riduzione della cauzione ad un ventesimo prevista
dall'articolo 1, comma 5, si giustifica in considerazione del fatto che la garanzia è prestata in forma collettiva, e che pertanto in tal senso si deve ritenere superata l'osservazione proposta sul punto dal Consiglio di Stato;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Instaurazione del rapporto e garanzie
1. Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio. Per le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, l'istanza è presentata al Ministero delle finanze.
2. Nell'istanza sono indicati:
a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze, Monopoli di Stato;
b) l'indirizzo in cui è sita la rivendita (comune, via e numero civico);
c) il codice fiscale del titolare;
d) il nome e il cognome del titolare;
e) il comune e la data di nascita del titolare;
f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza definiti secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3.
3. L'ente provvede sull'istanza nel termine di sessanta giorni dalla sua presentazione e comunica le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria. Trascorso il termine senza l'adozione di un provvedimento, l'istanza si intende respinta.
4. Il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, presta per l'anno 1999 una fidejussione bancaria o assicurativa unica, pari a lire cento milioni, a favore dei soggetti indicati al comma 1 per i quali è prestato il servizio stesso. A partire dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.
5. La fidejussione può essere prestata, in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per l'esercizio 1999 in lire dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore, congiuntamente, dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 1. A decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.
6. Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti ed il beneficiario sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di polizza riportati in allegato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine i facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"10. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.
12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni".
- Il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 5 dicembre 1998.
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293:
"Art. 28 (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti).
- Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'amministrazione.
L'amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
Oltre al coadiutore può essere consentito nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'art. 64 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di rivendita.
Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dell'art. 65 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o di rinunzia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.
Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3)".
"Art. 31 (Cessione delle rivendite). - Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata".
- L'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 (Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori) ha sostituito l'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, di cui si riporta il testo modificato:
"Art. 24 (Acquisto e vendita dei generi di monopolio.
Aggi e indennità). - I generi di monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.
È in facoltà dell'amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.
La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.
I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo".
- Il decreto ministeriale 12 giugno 1963 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 luglio 1963.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante: "Proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1948, n. 12.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per l'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, vedi nelle note alle premesse.