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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1999, n. 11

Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2009)
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Testo in vigore dal:  29-1-1999
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche;
Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto l'articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, concernente "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali";
Visto l'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, relativa alla disciplina del pagamento dei generi di monopolio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 giugno 1963, concernente "Modalità per la prestazione della cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio per ottenere una dilazione al pagamento dei generi prelevati";
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 1998;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Ritenuto che la riduzione della cauzione ad un ventesimo prevista
dall'articolo 1, comma 5, si giustifica in considerazione del fatto che la garanzia è prestata in forma collettiva, e che pertanto in tal senso si deve ritenere superata l'osservazione proposta sul punto dal Consiglio di Stato;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Instaurazione del rapporto e garanzie
1. Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio. Per le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, l'istanza è presentata al Ministero delle finanze.
2. Nell'istanza sono indicati:
a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze, Monopoli di Stato;
b) l'indirizzo in cui è sita la rivendita (comune, via e numero civico);
c) il codice fiscale del titolare;
d) il nome e il cognome del titolare;
e) il comune e la data di nascita del titolare;
f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza definiti secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3.
3. L'ente provvede sull'istanza nel termine di sessanta giorni dalla sua presentazione e comunica le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria.
((PERIODO SOPPRESSO DALL' ERRATA-CORRIGE IN G.U. 29/01/1999, N. 23))
.
4. Il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, presta per l'anno 1999 una fidejussione bancaria o assicurativa unica, pari a lire cento milioni, a favore dei soggetti indicati al comma 1 per i quali è prestato il servizio stesso. A partire dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.
5. La fidejussione può essere prestata, in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per l'esercizio 1999 in lire dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore, congiuntamente, dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 1. A decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.
6. Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti ed il beneficiario sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di polizza riportati in allegato.