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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1999, n. 11

Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-1-1999
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                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo  17,  comma  10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  che,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1999, demanda alle regioni a
statuto  ordinario  la  riscossione,  l'accertamento,  il recupero, i
rimborsi,   l'applicazione   delle   sanzioni   e   del   contenzioso
amministrativo  relativi  alle  tasse  automobilistiche non erariali,
prevedendo,  altresi',  che  le  regioni  possono  affidare  a terzi,
mediante  procedure  ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e
riscossione delle stesse tasse automobilistiche;
  Visto  l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997,
che  attribuisce  ai  tabaccai la possibilita' di riscuotere le tasse
automobilistiche;
  Visto  l'articolo  17,  comma  12, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  che  prevede  l'emanazione  di  un  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  per  disciplinare  in  modo  uniforme il rapporto tra i
tabaccai e le regioni;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n.
418, concernente "Regolamento recante norme per il trasferimento alle
regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento,  recupero,  rimborsi  e contenzioso relative alle tasse
automobilistiche non erariali";
  Visti gli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
  Visto  l'articolo  unico  della  legge  18  febbraio  1963, n. 303,
relativa alla disciplina del pagamento dei generi di monopolio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del 12 giugno 1963, concernente "Modalita' per
la  prestazione  della  cauzione  dovuta dai rivenditori di generi di
monopolio   per  ottenere  una  dilazione  al  pagamento  dei  generi
prelevati";
  Visto l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 14 dicembre 1998;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 dicembre
  1998;
Ritenuto che la riduzione della cauzione ad un ventesimo prevista
dall'articolo  1,  comma 5, si giustifica in considerazione del fatto
che  la  garanzia  e' prestata in forma collettiva, e che pertanto in
tal senso si deve ritenere superata l'osservazione proposta sul punto
dal Consiglio di Stato;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Instaurazione del rapporto e garanzie
  1.  Il  tabaccaio  che intende riscuotere le tasse automobilistiche
presenta,  anche  per  il  tramite  delle  associazioni di categoria,
apposita  istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale
intende  svolgere  il  relativo  servizio.  Per  le regioni Sardegna,
Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta, l'istanza e' presentata al
Ministero delle finanze.
  2. Nell'istanza sono indicati:
  a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle
finanze, Monopoli di Stato;
  b)  l'indirizzo  in  cui e' sita la rivendita (comune, via e numero
civico);
    c) il codice fiscale del titolare;
    d) il nome e il cognome del titolare;
    e) il comune e la data di nascita del titolare;
  f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
  g)  l'impegno  a  dotarsi  di mezzi tecnici idonei ad assicurare il
collegamento  e  le  caratteristiche di sicurezza definiti secondo le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 3.
  3.  L'ente  provvede  sull'istanza  nel  termine di sessanta giorni
dalla   sua   presentazione  e  comunica  le  proprie  determinazioni
all'interessato,   anche   per   il  tramite  delle  associazioni  di
categoria.   ((PERIODO   SOPPRESSO   DALL'   ERRATA-CORRIGE  IN  G.U.
29/01/1999, N. 23)).
  4.   Il   tabaccaio,   a  garanzia  degli  obblighi  connessi  allo
svolgimento  del  servizio,  presta  per l'anno 1999 una fidejussione
bancaria  o  assicurativa  unica, pari a lire cento milioni, a favore
dei  soggetti indicati al comma 1 per i quali e' prestato il servizio
stesso.   A  partire  dall'anno  2000,  la  cauzione  e'  commisurata
all'ammontare  mensile  medio  delle riscossioni effettuate nell'anno
precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.
  5.  La  fidejussione  puo'  essere  prestata,  in  forma solidale e
collettiva,  da  piu'  rivenditori di generi di monopolio, attraverso
enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso
l'importo  della fidejussione e' fissato per l'esercizio 1999 in lire
dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli
di  Stato  da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a
favore,   congiuntamente,   dei   soggetti  individuati  al  comma  1
dell'articolo   1.   A  decorrere  dall'anno  2000,  la  cauzione  e'
commisurata  all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni
effettuate  nell'anno  precedente  dai  punti  di  raccolta  aderenti
all'ente  garante,  ridotta  ad  un  ventesimo, analogamente a quanto
previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.
  6.   Le   condizioni  di  garanzia  tra  gli  enti  garanti  ed  il
beneficiario  sono  regolate  secondo quanto previsto negli schemi di
polizza riportati in allegato.