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LEGGE 3 agosto 2009, n. 108

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2015)
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Testo in vigore dal: 1-1-2010
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:
                               Art. 1.
            (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
         sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

  1.  Per  iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq,
Libano,   Pakistan,   Sudan   e   Somalia   volte  ad  assicurare  il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  28.000.000 ad integrazione degli
stanziamenti  di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49, come
determinati  dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203,  nonche'  la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti
dalla   legge   7   marzo  2001,  n.  58.  Nell'ambito  del  predetto
stanziamento  il  Ministro  degli affari esteri, con proprio decreto,
puo'  destinare  risorse,  fino  ad  un massimo del 15 per cento, per
iniziative  di  cooperazione  in  altre  aree  di crisi, per le quali
emergano   urgenti   necessita'   di   intervento,   nel  periodo  di
applicazione della presente legge. ((1))
  2.  Per  le  finalita'  e  nei  limiti temporali di cui al presente
articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita'
generale dello Stato.
  3.  Al  personale  di  cui  all'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987,  n.  49,  e successive modificazioni, inviato in missione breve
per  le  attivita'  e  le  iniziative di cui al presente articolo, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926,  n.  941,  nella  misura  intera incrementata del 30 per cento,
calcolata  sulla  diaria  prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
  4.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e alle
iniziative  di  cui  al presente articolo si applicano l'articolo 57,
commi  6  e  7,  del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  nonche'  gli  articoli  3,  commi  1  e  5,  e  4, comma 2, del
decreto-legge  10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
  5.  Per  le  finalita',  nei  limiti  temporali e nell'ambito delle
autorizzazioni  di spesa di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero
degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza
anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo
alla    pubblica    amministrazione   in   possesso   di   specifiche
professionalita' e stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa,  in  deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle
dipendenze   delle  pubbliche  amministrazioni.  Gli  incarichi  sono
affidati,  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna,  a  persone  di  nazionalita'  locale,  ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari
esteri  abbia  escluso  che  localmente  esistano le professionalita'
richieste.
  6.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche' dei residui
degli  stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2,
comma  3,  del  decreto-legge  31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01,
comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 febbraio 2009, n. 12,sono convalidati
gli  atti  adottati,  le attivita' svolte e le prestazioni effettuate
dal  1°  gennaio  2009  fino  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  conformi  alla  disciplina  contenuta  nel presente
articolo,  con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da
1  a  19.  Sono  altresi'  convalidati  gli  incarichi  conferiti e i
contratti  stipulati  in  base  all'articolo  01, comma 3, del citato
decreto-legge  n.  209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  12 del 2009, e agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del
citato  decreto-legge  n.  8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  n.  45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel
presente articolo.
  7.  L'articolo  01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12,  si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate
entro   il  30  giugno  2009,  possono  essere  impegnate  nel  corso
dell'intero  esercizio  finanziario  2009 e di quello successivo. Gli
articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008,
n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.
45,  si  interpretano  nel  senso  che  le  somme  ivi  previste, non
impegnate  entro  il  31  dicembre 2008, possono essere impegnate nel
corso dell'intero esercizio finanziario 2009.
  8.  Ai  residui non impegnati dei fondi assegnati dagli articoli 1,
comma  1,  e  2,  comma  3,  del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e
dall'articolo  01,  comma  1,  del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
  9.   Le   somme   di   cui  al  presente  articolo,  non  impegnate
nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
  10.  Alle  spese  previste  dal  presente  articolo  non si applica
l'articolo  60,  comma  15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  11.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre   2009,  la  spesa  di  euro  500.000  per  l'erogazione  del
contributo  italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano. ((1))
  12.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  1.300.000  per la partecipazione
italiana  ai  Fondi fiduciari della NATO da destinarsi, quanto a euro
1.000.000, al sostegno dell'esercito nazionale afgano (ANA) e, quanto
a  euro  300.000,  alla  bonifica  di ordigni inesplosi in Giordania.
((1))
  13.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre   2009,   la   spesa   di  euro  597.820  per  assicurare  la
partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni  civili di mantenimento
della  pace  e  di  diplomazia  preventiva,  nonche'  ai  progetti di
cooperazione  dell'Organizzazione  per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (OSCE). ((1))
  14.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa di euro 5.148.311 per la prosecuzione degli
interventi  di  ricostruzione,  operativi di emergenza e di sicurezza
per  la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori
bellici  e  ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq
per  la  realizzazione  delle  attivita'  di cui al presente comma e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926,  n.  941,  nella  misura  intera incrementata del 30 per cento,
calcolata  sulla  diaria  prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman. ((1))
  15.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di euro 125.885 per l'invio in missione di
personale non diplomatico presso le ambasciate italiane a Baghdad e a
Kabul.  Il  relativo  trattamento  economico e' determinato secondo i
criteri  di  cui  all'articolo  204  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. ((1))
  16.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  139.220 per la partecipazione di
funzionari  diplomatici  alle  operazioni  internazionali di gestione
delle   crisi,   comprese   le  missioni  PESD,  e  agli  uffici  dei
rappresentanti  speciali  dell'Unione europea. Ai predetti funzionari
e'  corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa
dall'Organizzazione  internazionale di riferimento e senza assegno di
rappresentanza,  pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo  171  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso
un  contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non
puo'  comunque  superare  il  trattamento  attribuito  per  la stessa
missione all'organo di vertice del predetto contingente. ((1))
  17.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 889.181 per la partecipazione italiana
alle iniziative PESD.
  18.  Per  la  realizzazione  degli  interventi e delle iniziative a
sostegno  dei  processi  di  pace  e di rafforzamento della sicurezza
nell'Africa  subsahariana  e'  autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2009  e  fino  al  31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.200.000 per la
Somalia,  per  il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad
integrazione  degli  stanziamenti  gia' assegnati per l'anno 2009 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. ((1))
  19.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la spesa di euro 99.320 per l'invio in missione di un
funzionario  diplomatico  con  l'incarico  di  assistere  la presenza
italiana  in  Kurdistan.  Al  predetto  funzionario  sono corrisposti
un'indennita'  pari  all'80  per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo  171  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  e  successive  modificazioni,  e il rimborso
forfetario  degli  oneri  derivanti  dalle  attivita'  in  Kurdistan,
commisurato   alla  diaria  per  i  viaggi  di  servizio  all'interno
dell'Iraq.  Per  l'espletamento  delle  sue  attivita',  il  predetto
funzionario  puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in
loco,  con  contratto  a  tempo  determinato,  di durata comunque non
superiore al periodo di applicazione della presente legge. ((1))
  20.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  partecipazione  dell'Italia  a  una  missione  di
stabilizzazione  economica,  sociale  e  umanitaria  in Pakistan e in
Afghanistan,  al  fine  di fornire sostegno al Governo pakistano e al
Governo   afgano   nello   svolgimento  delle  attivita'  prioritarie
nell'ambito   del   processo   di  sviluppo  e  consolidamento  delle
istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. ((1))
  21.  Nell'ambito  degli obiettivi e delle finalita' individuati nel
corso  dei  colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei  donatori dell'area, le attivita' operative della missione di cui
al  comma  20  sono  finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative
concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
   a) al sostegno al settore sanitario;
   b) al sostegno istituzionale e tecnico;
   c)  al  sostegno  della  piccola  e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
   d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
  22.  Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 20 a 27
si  provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa  alle iniziative di cooperazione. Per il finanziamento degli
interventi  sono  utilizzati  gli  ordinari stanziamenti di bilancio,
nonche' le risorse di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.
  23.   L'organizzazione   delle  attivita'  di  coordinamento  degli
interventi  di  cui  ai  commi  da 20 a 27 e' definita con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri,
con i quali sono stabilite:
   a)  le  modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita' e con le strutture amministrative locali
e di governo;
   b)  l'istituzione  e  la  composizione,  presso il Ministero degli
affari   esteri,  di  una  apposita  struttura,  con  il  compito  di
individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui ai commi 20 e
21;
   c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
  24. Agli interventi di cui ai commi da 20 a 27 si applicano:
   a) i commi 2, 3, 4, 7 e 8;
   b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e al
decreto-legge  1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
   c)  le  disposizioni  di  cui  alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche   con   riguardo   all'invio   in   missione   del   personale,
all'affidamento  degli  incarichi e alla stipula dei contratti di cui
all'articolo  4,  comma  1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
nonche'  all'acquisizione  delle dotazioni materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo.
  25.  Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di
euro,  il  Ministero  degli  affari  esteri  puo'  procedere ai sensi
dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni.  Per  le  procedure in materia di
appalti  pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla
parte  II,  titolo  I,  capi  II  e  III, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.
  26.  Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano in deroga
a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
  27.  Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare   l'intervento   di   organizzazioni  non  governative  che
intendono operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
  28.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze di prima necessita' della
popolazione  locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i
comandanti  dei  contingenti  militari  che partecipano alle missioni
internazionali,  previa  autorizzazione  del  Capo  di stato maggiore
della  difesa  e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori
da  eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni di
contabilita' generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal
fine  a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi
pubblici   sulla  base  di  specifici  accordi,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e  secondo  le  procedure di spesa e contabili di cui
all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del regolamento
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006,
n. 167.
  29.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  3.384.722  per  la proroga della
partecipazione  di  personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di  consulenza,  formazione  e  addestramento delle Forze armate e di
polizia  irachene,  e  di  euro  2.746.250  per  la  realizzazione di
attivita' di cooperazione militare nel settore navale.
  30.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  50.000  per la partecipazione di
personale  militare  all'addestramento  delle  Forze armate serbe per
l'utilizzazione   delle  apparecchiature  per  lo  sminamento  e  del
materiale  di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14,
del   decreto-legge   31   gennaio   2008,   n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
  31.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre   2009,   la  spesa  di  euro  133.168  per  la  prosecuzione
dell'attivita'  formativa  in  Italia  relativa  al  corso in materia
penitenziaria  per  magistrati  e  funzionari  iracheni,  a  cura del
Ministero  della  giustizia,  nell'ambito  della  missione  integrata
dell'Unione  europea  denominata  EUJUST  LEX, di cui all'articolo 2,
comma  9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei
rimborsi  forfetari  delle  spese  di  viaggio  per  i  docenti e gli
interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e delle spese di
vitto  per  i  partecipanti  ai  corsi  e la misura delle spese per i
sussidi  didattici. I programmi del corso di formazione si conformano
al  diritto  umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del
diritto  penale  internazionale,  nonche'  alle regole di procedura e
prova  contenute  negli  statuti  dei  tribunali penali ad hoc, delle
corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  4  novembre  2009,  n. 152, convertito con L. 29 dicembre
2009,  n.  197 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2009 dei termini
previsti dai commi 1, 11, 12 ,13,14, 16, 18 ,20 ,15 e 19 del presente
articolo.